Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 196 del 05/01/2011

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 05/01/2011), n.196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10973-2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MERCANTI

VALERIO, LANZETTA ELISABETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTE 58, presso lo studio dell’avvocato BECCACECI GAIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINI CRISTIANA, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 364/2007 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/05/2007 r.g.n. 614/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2010 dal Consigliere Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di L’Aquila, rigettando l’appello dell’INPS, ha accertato il diritto dell’ex dipendente M.C. al ricalcolo della pensione integrativa con l’inclusione della indennità di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 15, comma 2.

La Corte, ritenuto applicabile l’art. 5 del Regolamento del Fondo interno di previdenza e quiescenza dell’INPS, ha interpretato la suddetta disposizione nel senso che l’unico requisito richiesto per la inclusione nella base di calcolo della indennità di buonuscita e della pensione integrativa di voci retributive diverse e ulteriori rispetto allo stipendio è quello che si tratti di “competenze di carattere fisso e continuativo” e che tale doveva ritenersi, nella specie, l’indennità di funzione, in quanto percepita mensilmente dal lavoratore sino al pensionamento.

Per la cassazione di questa sentenza l’INPS ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.

L’assicurato resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell’unico motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione della L. 20 marzo 1970, n. 75, art. 14 e degli art. 15, 27 e 38 e 34 del Regolamento per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale a rapporto di impiego con l’INPS, nonchè difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata osservando che le disposizioni normative citate esigono, come condizione della valutabilità di un determinato emolumento ai fini della previdenza integrativa, un’ esplicita previsione in tal senso e il suo assoggettamento a contributo a favore del Fondo interno di previdenza, mentre resta irrilevante che il medesimo sia stato corrisposto in modo fisso e continuativo. Nella specie – prosegue l’INPS – la indennità di cui sì controverte non era mai stata sottoposta a contribuzione e tanto avrebbe dovuto indurre la Corte di merito (che, invece, non ha espresso al riguardo alcuna motivazione) a concludere che si trattava di voce non computabile, risultando altrimenti violato l’inderogabile principio di simmetria (di cui a Cass. Sez. un. n. 3673/97), per il quale sono computabili ai fini previdenziali solo gli emolumenti soggetti a contribuzione.

2. Con il controricorso si eccepisce la inammissibilità del ricorso per mancata adeguata esposizione dei fatti di causa; per novità della questione rappresentata dal mancato assoggettamento a contribuzione del controverso emolumento; infine, per una non corretta formulazione del quesito di diritto.

3. Preliminarmente deve rilevarsi la non fondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso.

Quanto alla prima, il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 che richiede “l’esposizione sommaria dei fatti di causa” risulta, nella specie, sufficientemente integrato mediante la trascrizione della parte narrativa della sentenza impugnata.

Quanto alla seconda, è sufficiente il rilievo che la questione posta dall’Istituto ricorrente attiene all’interpretazione dell’art. 5 del regolamento interno, trattandosi di stabilire se detta norma (la cui violazione può essere denunciata in cassazione sotto il profilo della violazione di norme di diritto: cfr. Cass. n. 5656/04) subordini (o meno) la computabilità di determinati compensi, ai fini della pensione integrativa, al loro assoggettamento a contribuzione a favore del Fondo. Come tale, non richiede accertamenti di fatto ed è quindi pienamente esaminabile in questa sede ancorchè non sia stata prospettata nei gradi di merito (cfr. Cass. n. 20518 del 2008, n. 9297 del 2007, n. 14590 del 2005).

Adeguato, infine, è il quesito di diritto, essendo idoneo a far comprendere quale fosse, rispetto alla “ratio decidendi” della sentenza impugnata (che ha omesso di considerare la indicata previsione regolamentare), la regola che avrebbe dovuto essere applicata in punto di computabilità del compenso per cui è causa nella pensione integrativa.

4. Tanto premesso, deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorso dell’INPS non può trovare accoglimento.

5. La giurisprudenza di questa Corte si è, invero, espressa, in modo sostanzialmente concorde, nel senso che della base di calcolo della pensione integrativa prevista dal Regolamento del Fondo interno dell’Istituto e maturata al 30.9.1999 (data di soppressione del Fondo medesimo ad opera della L. n. 144 del 1999, art. 64) debbono far parte tutti gli elementi della retribuzione qualificabili (e, in concreto, qualificati) come di carattere fisso e continuativo, senza che rilevi il loro mancato assoggettamento alle previste (dal regolamento del fondo) trattenute contributive (cfr. Cass. n. 8821 del 2008, n. 11603 dei 2008, n. 19014 del 2008).

Sempre la stessa giurisprudenza ha ritenuto rilevanti, ai fini della qualificazione come fissi e continuativi dei compensi di volta in volta rivendicati, le modalità del pagamento (con particolare riguardo alla sua reiterazione nel tempo, fino al momento della erogazione della prestazione – di previdenza o di quiescenza – in cui i detti compensi avrebbero dovuto essere inclusi), nonchè il tenore della fonte istitutiva. Si è escluso, infatti, che possa definirsi fisso e continuativo un emolumento, pur erogato per un apprezzabile lasso di tempo, ove il tenore della disposizione che lo introduce lo preveda espressamente come temporaneo, in quanto intrinsecamente collegato ad eventi di durata limitata (come, per esempio, il raggiungimento di determinati risultati o obiettivi).

6. Questa interpretazione della disciplina di settore è stata, da ultimo, condivisa dalle Sezioni unite della Corte nella sentenza n. 7154 del 2010, con l’affermazione del seguente principio di diritto ” Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza dell’INPS, adottato con Delib. 12 giugno 1970 e successivamente modificato con deliberazione del 30 aprile 1982, ai fini della computabilità nella pensione integrativa già erogata dal fondo istituito dall’ente (e ancora transitoriamente prevista a favore dei soggetti già iscritti al fondo, nei limiti dettati dalla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64) è sufficiente che le voci retributive siano fisse e continuative, dovendosi escludere la necessità di un’apposita deliberazione che ne disponga l’espressa inclusione. Non osta che l’elemento retributivo sia attribuito in relazione allo svolgimento di determinate funzioni o mansioni, anche se queste e quindi la relativa indennità possano in futuro venire meno, mentre non può ritenersi fisso e continuativo un compenso la cui erogazione sia collegato ad eventi specifici di durata predeterminata oppure sia condizionata al raggiungimento di taluni risultati e quindi sìa intrinsecamente incerto”.

7. Tutto ciò premesso osserva la Corte che, nel caso di specie, l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa la effettività e la continuatività dell’erogazione all’odierno intimato della indennità di funzione non ha formato oggetto di espressa e specifica censura, avendo l’INPS impostato la propria condotta difensiva solamente sulla prospettazione della tesi -come si è visto giuridicamente infondata – della non utilizzabilità della indicata voce retributiva ai fini della determinazione della pensione integrativa per non essere stata assoggettata a trattenuta contributiva a favore del Fondo.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Si compensano fra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione del consolidarsi recente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione esaminata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA