Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19599 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19599 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 4669-2012 proposto da:
FORMICA

ROSELLA

FRMRLL40E44D653L,

elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI RIENZO 92, presso lo
studio dell’avvocato NARDONE ELISABETTA, rappresentata
e difesa dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2013
contro

1309

BARTOLI

SIMONE

BRTSMN71A10D653B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA, 1020 ED. 107/E,
presso lo studio dell’avvocato CILLIS DONATELLA,

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

rappresentato e difeso dall’avvocato LEVATI GIOVANNI
giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

VANGA ILVA;

nonchè contro

TASSI

PAOLA

TSSPLA32M57C770J,

VNGRST67R55D653I,
VNGLSN57A66D653Q,

VANGA
VANGA

VANGA

ALESSANDRA
AMEDEO

ROSITA
AMEDEA

VNGMDA63DO4D653R,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI BANCHI
NUOVI 39 presso lo studio dell’avvocato MARIANI
RENATO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato TASSI ANDREA giusta delega in atti;
– resistenti con delega in calce al ricorso notificato

avverso la sentenza n. 385/2011 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 02/08/2011, R.G.N. 184/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato GIUSEPPE LA SPINA;
udito l’Avvocato GIOVANNI LEVATI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– intimata –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 9 novembre 1993 Rosella Formica
convenne innanzi al Tribunale di Perugia Simone Bartoli
chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di
riscattare il fondo dalla stessa acquistato, in violazione del

proprietaria coltivatrice diretta di un terreno confinante con
quello compravenduto.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestò le avverse
pretese. Chiese ed ottenne di chiamare in causa gli alienanti,
signori Paola Tassi, Amedeo Vanga, Rosita Vanga, Ilva Vanga e
Alessandra Amedea Vanga, per sentirli condannare, in caso di
soccombenza, a manlevarlo degli effetti del subito retratto e
a rifondergli i danni subiti, comprese le spese sostenute per
migliorare il fondo.
Resistettero i venditori.
Con sentenza del 2 dicembre 2003, depositata 1’8 gennaio 2004
il giudice adito accolse la domanda.
Su gravame dal Bartoli, la Corte d’appello di Perugia, in data
5 dicembre 2007, in riforma della decisione impugnata, invece,
la rigettò.
Il ricorso per revocazione proposto dalla Formica avverso
detta pronuncia,

ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., è stato

dichiarato inammissibile in data 4 novembre 2011.
Avverso tale decisione ricorre per cassazione Rosella Formica,
formulando un solo, articolato motivo e notificando l’atto a

3

diritto di prelazione a lei spettante per legge, in quanto

Simone Bartoli, Paola Tassi, Amedeo Vanga, Rosita Vanga,
Alessandra Amedea Vanga, uva Vanga.
Solo Simone Bartoli ha resistito con controricorso, mentre
nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

la nozione di errore di fatto che può dar luogo alla
revocazione della sentenza,

ex

art. 395, n. 4, cod. proc.

civ., e ricapitolati i punti salienti dell’iter argomentativo
della sentenza impugnata, ha rilevato che oggetto del preteso
errore di fatto erano, in realtà, la valutazione, e le
conseguenti conclusioni, formulate dal consulente tecnico di
prime cure e condivise dalla Corte.
Di tale giudizio si duole la ricorrente che nell’unico motivo,
denunciando violazione degli artt. 112 e 132, n. 4, cod. proc.
civ.,

ex art. 360, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., sostiene che

la Curia territoriale sarebbe incorsa in un grave travisamento
delle risultanze di causa, non avendo valutato i documenti
prodotti dall’attrice, le consulenze tecniche di parte
allegate, le risultanze degli accertamenti dei Carabinieri e
delle certificazioni dello SCAU. In particolare, il giudice di
merito, lungi dal prendere posizione sulla svista ravvisabile
nell’affermazione che la particella 350 era l’unica confinante
con il fondo acquistato dal Bartoli, essendo le altre
particelle da essa isolate e staccate, aveva reiterato gli
apprezzamenti già espressi con la sentenza impugnata per

4

1 Nel motivare il suo convincimento, il decidente, ricordata

revocazione, incorrendo nei vizi di omessa pronuncia e omessa
motivazione.
2 Le critiche sono infondate.

Ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., rientra fra i
requisiti necessari della revocazione che il fatto oggetto

costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia
pronunciato, di talché non è configurabile l’errore
revocatorio qualora l’asserita erronea percezione degli atti
di causa abbia formato oggetto di discussione e della
consequenziale pronuncia a seguito dell’apprezzamento delle
risultanze processuali compiuto dal giudice (confr. Cass. civ.
15 dicembre 2011, n. 27094; Cass. civ. 29 ottobre 2010, n.
2217; Cass. civ. 9 maggio 2007, n. 10637).
3 Nella fattispecie lo stresso tenore delle censure avanzate

dalla ricorrente evidenzia che ciò di cui la stessa si duole è
l’asserita, erronea ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa, e cioè l’apprezzamento,
praticamente centrale nell’iter argomentativo della sentenza
impugnata, della limitazione alla particella 350 del requisito
della confinanza e della insussistenza, nella stessa, delle
connotati propri del fondo rustico.
Tale valutazione, oltre a essere di stretto merito, ha ad
oggetto le risultanze di causa asseritamente travisate dal
decidente, il che conferma il carattere delle stesse di
controverso sul quale il giudice si è pronunciato.

5

punto

della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia

Il ricorso è respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al

euro 5.800,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e
CPA, come per legge.
Roma, 11 giugno 2013

pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi

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