Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19599 del 26/09/2011
Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19599
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA EUCLIDE 47 (PIANO 2 INT.4), presso l’avvocato LA
PORTA CARLO F., che lo rappresenta e difende, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
R.F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1818/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 20/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;
si da atto che non vi è la cartolina di ricevimento del ricorso
notificato;
udito, per il ricorrente, l’Avvocato LA PORTA che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilità, nel merito
rigetto del ricorso.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 1818 depositata il 20 novembre 2006, in riforma della precedente decisione del Tribunale di Aosta che, pronunciando la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS) tra C.F. e R. F., aveva respinto la domanda di quest’ultima tesa ad ottenere il contributo di mantenimento, ha invece stabilito la corresponsione a suo favore dell’assegno divorzile nell’importo mensile di Euro 280,00.
Avverso la, statuizione C.F. ricorre per cassazione sulla base di due mezzi. L’intimata non ha spiegato attività difensiva. Il P.G. ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
Imponendosi in linea preliminare la verifica sulla regolarità della notifica del ricorso per cassazione, occorre rilevare che, eseguita a mezzo servizio postale a mente dell’art. 149 c.p.c., essa non risulta perfezionata non essendo stato prodotto dal ricorrente, che ne era onerato, l’avviso di ricevimento del plico, che risulta spedito dall’Ufficiale giudiziario il 24 maggio 2007. Per consolidato condiviso orientamento, la notifica eseguita secondo siffatta modalità non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., che costituisce il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è avvenuta, sì che la sua omessa produzione determina l’inesistenza della notificazione, e, per inevitabile corollario, l’inammissibilità del ricorso medesimo (Cass. 16184/2009).
Tutto ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza farsi luogo alla pronuncia sulle spese del presente giudizio stante l’assenza d’attività difensiva dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011