Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19599 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19599 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: GUIDA RICCARDO

Data pubblicazione: 24/07/2018

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22932/2011 R.G. proposto da
TINTEGGIATURE TAPPEZZERIE MOQUETTES E RIVESTIMENTI DI F.LLI
PICENNI SNC, rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Allegro e dall’avv.
Fioravante Carletti, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest’ultimo, in Roma, via Lucrezio Caro n. 62.
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore

pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, sezione staccata dì Brescia, sezione n. 67, n. 140/67/10,
pronunciata il 21/06/2010, depositata il 28/06/2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2018
dal Consigliere Riccardo Guida.

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FATTO E DIRITTO
La società Tinteggiature Tappezzerie Moquettes e Rivestimenti di F.11i
Picenni Snc ricorre, con un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate,
che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Lombardia (hinc: CTR) in epigrafe
che – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di

Guardia di Finanza, da cui era emerso che la società aveva contabilizzato
costi fittizi per asserite prestazioni di manodopera fatturate da Tecnidra
Snc, che risultava essere una mera “cartiera”, recuperavano a tassazione, ai
fini IRAP, IVA e ILOR, per gli anni d’imposta 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
detti costi di manodopera, illegittimamente dedotti – in riforma della
sentenza di primo grado, favorevole alla contribuente, accoglieva l’appello
dell’Ufficio e confermava gli atti impositivi.
Il giudice d’appello ha escluso che Tecnidra Snc abbia svolto prestazioni
di manodopera a favore di Picenni Snc, perché la prima società non
disponeva di personale a sufficienza e in quanto le due società operavano in
settori eterogenei: Tecnidra Snc aveva come oggetto sociale la realizzazione
e la manutenzione di impianti termo-sanitari e aveva poco personale che
impiegava interamente per la posa in opera e l’installazione degli impianti,
mentre la società verificata si occupava della tinteggiatura e del rifacimento
delle facciate degli edifici.
Sul piano della ricostruzione della vicenda, la CTR ha ritenuto corretto
l’accertamento della GdF circa la fittizietà delle fatture recanti i costi dedotti
da Picenni Snc, perché fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Preliminarmente occorre richiamare l’insegnamento delle Sezioni unite
(Cass. sez. un. 29/05/2017, n. 13452) secondo cui: «L’IRAP è imposta
assimilabile all’ILOR, in quanto essa ha carattere reale, non è deducibile
dalle imposte sui redditi ed è proporzionale, potendosi, altresì, trarre profili
comuni alle due imposte dagli art. 17, comma 1, e 44 del d.lgs. n. 446 del
1997. Ne consegue che, essendo l’IRAP imputata per trasparenza ai soci, ai
sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, sussiste il litisconsorzio

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r.g. n. 22932/2011
Cons. est. Riccardo Guida

accertamento che, in seguito ad una verifica fiscale mirata eseguita dalla

necessario dei soci medesimi nel giudizio di accertamento dell’IRAP dovuta
dalla società.».
Nella specie, pertanto, è stato chiaramente violato il litisconsorzio
necessario tra la società di persone e i suoi soci, derivante dall’«unitarietà
dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi
delle società di persone o delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 22

costantemente ribadito dalla Corte (in termini Cass., Sez. U., n. 14815 del
2008, cui hanno fatto seguito numerose successive pronunce conformi della
sezione semplice, tra cui Cass. n. 23096 del 2012, n. 22662 del 2014 e più
recentemente n. 7789 e n. 27319 del 2016) ha quale conseguenza la nullità
assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio,
del giudizio avente ad oggetto il reddito di una società di persone celebrato,
come nel caso di specie, senza la partecipazione dei soci (Cass. 9/02/2018,
n. 3265).
Il concreto svolgersi della dinamica processuale ed il suo esito
giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla
Commissione tributaria provinciale di Bergamo;
compensa, tra le parti, le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2018

Il Presidente

dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle medesime»; il che, come

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