Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19599 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. I, 19/07/2019, (ud. 05/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27647/2017 proposto da:

N.E., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avv. Accebbi Daniele, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2295/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/04/2019 dal Cons. Dott. FEDERICO GUIDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato N.E., cittadino nigeriano, impugnava dinanzi il Tribunale di Venezia il provvedimento con cui la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e di quella sussidiaria.

Il richiedente esponeva di essere nato a (OMISSIS), nell’Imo State, dove aveva conseguito il diploma di scuola superiore nel 2009; successivamente si era trasferito a (OMISSIS) nello stato di (OMISSIS) anche per problematiche religioso – familiari, nel nord della Nigeria, dove aveva avviato un’attività commerciale con la madre.

Nel mese di marzo 2011 era rimasto vittima di un attacco terroristico da parte dei musulmani Fulani, che avevano appiccato il fuoco alle case di (OMISSIS); nel corso di detto attentato era morta la madre ed egli era rimasto ferito. In conseguenza di ciò aveva lasciato il proprio paese ed era giunto in Italia, chiedendo il riconoscimento della triplice forma di protezione.

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 13 aprile rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e quella di protezione sussidiaria nonchè la protezione umanitaria e la Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 2295/2017, confermava le statuizioni di prime cure.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, N.E..

Il Ministero dell’Interno non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5, 7 e 14, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 lett. c ter, per avere la Corte territoriale ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) e), in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al Giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dal richiedente, per non aver la Corte territoriale esercitato i poteri istruttori.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione del principio del “non refoulement” di cui all’art. 3 Cedu e art. 33Convenzione di Ginevra, per avere la Corte territoriale disatteso il suddetto principio.

Il ricorso, che presenta profili di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 3), per la mancata esposizione dei fatti di causa, è anche avuto riguardo all’esame dei motivi in cui esso si articola, per certi versi inammissibile, per altri infondato.

Conviene premettere che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sotto il profilo della mancanza assoluta della motivazione, della motivazione apparente, o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. 3340/2019).

Orbene nel caso di specie la Corte territoriale, con apprezzamento adeguato, ha formulato una valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente, poichè il racconto dallo stesso riferito appariva inverosimile, caratterizzato da grave incoerenza interna ed esterna, avuto riguardo alla cronologia degli eventi narrati, alla inverosimiglianza del trasferimento del richiedente da una zona sicura ad un’altra connotata da violenze contro i cristiani, le stesse concrete modalità dell’attentato che avrebbe determinato l’abbandono del suo paese di origine.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018).

La valutazione di non credibilità implica dunque l’esclusione sia dello status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b).

Quanto invece al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, interno o internazionale, va rappresentata dal ricorrente come minaccia grave ed individuale alla sua vita, sia pure in rapporto alla situazione generale del paese di origine ed il relativo accertamento costituisce

apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 32064/2018).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha accertato – mediante il ricorso a fonti internazionali aggiornate – la insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione dell’Imo State di provenienza del ricorrente. Appare al riguardo irrilevante l’errore della Corte territoriale nell’indicazione della località in cui il richiedente avrebbe soggiornato, situata, come quella effettivamente indicata dal ricorrente nel Nord della Nigeria.

Ciò che rileva è infatti che la Corte, con apprezzamento adeguato, non abbia ritenuto credibile il racconto del richiedente in relazione al preteso trasferimento dal Sud, area nella quale, come detto, non si registra una situazione di violenza indiscriminata, al Nord della Nigeria, connotata da conflitti, indipendentemente dall’errore nella specifica località.

Quanto infine alla censura avverso il mancato riconoscimento protezione umanitaria – secondo la disciplina previgente applicabile ratione temporis (Cass. 4890/2019), è evidente che l’attendibilità della narrazione svolge un ruolo rilevante, atteso che ai fini di valutare se il richiedente abbia subito un’effettiva e significativa compromissione dei diritti fondamentali inviolabili, questa dev’essere necessariamente correlata alla condizione del richiedente, posto che solo la sua attendibilità consente di attivare poteri officiosi (Cass. 4455/2018).

Il mezzo è peraltro del tutto generico e non contiene una allegazione della specifica situazione di fragilità del richiedente.

Il rigetto dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo, che si risolve di fatto nella riproposizione delle censure già disattese nei motivi precedenti.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e considerato che il Ministero non ha svolto nel presente giudizio attività difensiva, non deve provvedersi sulle spese.

Rilevato inoltre che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per lo raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA