Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19598 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 17/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato NAPOLITANI SIMONA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLIMENI

DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente-

sul ricorso 16830-2009 proposto da:

M.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato

NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato POLIMENI

DOMENICO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

05/07/2008; nn. 407/07 e 409/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2011 dal Consigliere Dott. CARLO DE CHIARA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato DOMENICO POLIMENI che ha chiesto

l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi

per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. R. e M.C. si rivolsero, con separati ricorsi, alla Corte d’appello di Catanzaro per ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale derivante dall’eccessiva durata di un processo da essi promosso contro 1′ INPS con separati ricorsi, poi riuniti, davanti al Pretore del lavoro di Reggio Calabria per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per l’anno 1989. In primo grado il processo si era protratto dal 10 settembre 1991 al 24 novembre 2 000 e in secondo grado dal 22 novembre 2001 al 23 gennaio 2007.

Il Ministero della Giustizia resistette e la Corte adita, ritenuta la ordinaria complessità del processo presupposto, determinò in tre e due anni, rispettivamente, la ragionevole durata del giudizio di primo e di secondo grado, in conformità degli standard riconosciuti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Dal tempo eccedente, però, sottrasse due anni quanto al primo grado e otto mesi quanto al secondo, corrispondenti al periodo complessivamente impegnato da meri rinvii delle udienze richiesti da entrambe le parti, o da una sola di esse ma accettati senza opposizione dall’altra. Determinata, quindi, l’eccedenza rilevante in quattro anni per il giudizio di primo grado e in due anni per quello di appello, liquidò un indennizzo di complessivi Euro 6.000,00 – ossia Euro 1.000,00 annui – in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Avverso il decreto della Corte di merito i sigg. R. e M. C. hanno proposto separati ma identici ricorsi, contenenti cinque motivi di censura. Il Ministero della Giustizia ha resistito a ciascuno di essi con controricorso. La sig.ra M.C. ha anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I due ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno previamente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Il primo motivo di ricorso, recante violazione di norme di diritto, va esaminato unitamente al quinto, recante vizio di motivazione, al quale è connesso.

La questione posta con il primo motivo è se gli standard di ragionevole durata sopra indicati valgano anche per i processi di lavoro o se, invece, per questi ultimi siano più bassi in considerazione della particolare rapidità che la riforma del 1973 intese imprimere alle cause di lavoro.

Con il quinto motivo, invece, si lamenta che la Corte d’appello non si sia data carico della natura lavoristica della causa nel motivare la determinazione della durata ritenuta in concreto ragionevole.

2.1. – Entrambi i motivi non meritano accoglimento.

La determinazione in concreto della durata ragionevole del processo presupposto va fatta applicando i criteri stabiliti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, (la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonchè quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione), tra i quali non rientra la natura lavoristica o meno della controversia (nè vale ai ricorrenti richiamare un precedente di qualche anno fa – Cass. 18923/2005 – rimasto senza seguito, contenente, in obiter dictum, un accenno in senso contrario).

Conseguentemente la Corte d’appello non era tenuta ad alcuna specifica motivazione riguardo alla predetta natura del processo presupposto.

3. – Il secondo motivo di ricorso va esaminato assieme al quarto, al quale è connesso. Anche in questo caso la medesima statuizione viene censurata prima sotto il profilo della violazione di legge e poi sotto quello del vizio di motivazione.

La statuizione ora censurata è la liquidazione del danno non patrimoniale in Euro 1.000,00 annui. Con il secondo motivo si sostiene che, secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nelle cause di lavoro lo standard si attesterebbe sugli Euro 2.000,00 annui; con il quarto si lamenta che la Corte d’appello non abbia specificamente tenuto conto, nel motivare la predetta liquidazione, che si trattava di causa di lavoro.

3.1. – Anche questi motivi non possono essere accolti.

La giurisprudenza della Corte europea non contiene l’affermazione che i ricorrenti le attribuiscono, nè tale affermazione è contenuta in Cass. 14/2008, pure richiamata dai ricorrenti, che infatti ha liquidato, in sede di decisione nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, appunto Euro 1.000,00 annui secondo gli standard della giurisprudenza di Strasburgo.

Conseguentemente, non essendosi discostato dagli standard, il giudice di merito non era neppure tenuto ad alcuna speciale motivazione.

4. – Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, si contesta l’esclusione della rilevanza del periodo relativo ai rinvii chiesti dalle parti, o da una di esse, e accordati dal giudice senza rispettare il termine di dieci giorni di cui all’art. 420 c.p.c., comma 6.

4.1. – Il motivo è fondato.

In tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, i rinvii richiesti dalle parti sono detraibili dalla durata eccedente quella ragionevole solo nei limiti in cui siano imputabili a intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell’apparato giudiziario (cfr., tra le molte, Cass. 19771/2010, 1715/2008, 24356/2006). Nella specie, invece, la Corte d’appello ha operato la detrazione senza far riferimento ad alcuna delle circostanze sopra indicate.

5. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato in relazione alla censura accolta.

Non è tuttavia necessario far luogo al giudizio di rinvio perchè, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, riconoscendo l’equa riparazione, nella misura liquidata dalla Corte d’appello di Euro 1.000,00 annui, anche per i periodi esclusi dalla medesima Corte, per complessivi due anni e otto mesi, fissando conseguentemente la riparazione in Euro 8.660,00 totali.

Le spese dell’intero giudizio, da liquidarsi in questa sede ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 2, seguono la soccombenza. Può confermarsi, quanto al giudizio di merito, la liquidazione fattane dalla Corte d’appello; quanto al giudizio di legittimità si provvede in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li accoglie nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di Euro 8.660,00, oltre interessi dalla domanda; condanna altresì il Ministero alle spese processuali, liquidate in Euro 1.380,00, di cui 80,00 per esborsi, 500,00 per diritti e 800,00 per onorari, quanto al giudizio di merito, e in Euro 700,00, di cui 600,00 per onorari, quanto al giudizio di legittimità, spese tutte maggiorate di spese generali ed accessori di legge e distratte in favore dell’antistatario avv. Domenico Polimeni.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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