Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19598 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19598 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28216/11 R.G. proposto da:
IMPIANTI SCIOVIARI DEL MATESE S.R.L., in

persona del legale

rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Napolitano e
Alessandra Militerno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, via Po, n. 9;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania
n. 218/33/10 depositata in data 26 ottobre 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Data pubblicazione: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO
Con avviso di accertamento notificato alla Impianti Scioviari del
Matese s.r.l. l’Agenzia delle Entrate procedeva al recupero a tassazione di
Irpeg, Irap ed Iva, per l’anno di imposta 2000, avendo accertato, all’esito di
verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, costi indeducibili per lire
69.447.000 e costi fittizi per lire 47.500.000, riferiti alle fatture emesse
dalla ditta Di Simone Domenico riguardanti lavori di movimento terra per

La società contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva.
La sentenza, avverso la quale proponeva appello l’Ufficio, veniva
riformata dalla Commissione tributaria regionale, la quale rilevava che le
argomentazioni difensive esposte dalla società contribuente risultavano
superate dalle risultanze del processo verbale di constatazione e che
ulteriori elementi a supporto della fondatezza dell’accertamento potevano
trarsi dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nei confronti di De Simome Domenico, dalla quale si evinceva
la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Giovanni Diana e Marcello
Vitale, consulenti di parte della contribuente, e l’attendibilità della
deposizione resa dal teste arch. Volpe, responsabile del Comune di
Piedimonte Matese, che, per ragioni di ufficio, aveva avuto modo di
effettuare sopralluoghi e di verificare le opere eseguite sul suolo di proprietà
del Comune.
La società Impianti Scioviari del Matese s.r.l. propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate
mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la contribuente – premesso che con l’avviso di
accertamento l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di a)
costi per servizi b) costi presuntivamente fittizi relativi alle fatture emesse
dalla ditta Di Simone Domenico – censura la sentenza impugnata per
omessa motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio,

2

l’implementazione della sciovia a fune alta “Cristallo-Vetta”.

per avere la C.T.R. omesso qualsiasi pronuncia sul rilievo afferente i costi
per servizi ritenuti non deducibili da parte della Agenzia delle Entrate.
2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insufficiente

motivazione della sentenza gravata, lamentando che il giudice di appello ha
in modo apodittico fatto proprie le conclusioni cui è pervenuto il giudice
penale, pur trattandosi di sentenza non definitiva, senza esplicitare le
ragioni in forza delle quali ha ritenuto di fondare il proprio convincimento

3.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto

strettamente connessi, sono infondati.
4. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata,
dopo avere richiamato le rispettive tesi difensive delle parti, ha ritenuto di
accogliere l’appello dell’Ufficio, motivando che le controdeduzioni esposte
dalla società Impianti Scioviari del Matese con le memorie aggiuntive
depositate nel giudizio di appello non erano idonee a confutare le
circostanze risultanti dal processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza, confermando, in tal modo, seppure implicitamente, di
ritenere provati tutti i rilievi mossi dall’Amministrazione finanziaria e, quindi,
fittizie le operazioni cui si riferivano le fatture emesse dalla ditta Di Simone
Domenico ed indeducibili i costi per servizi.
A supporto della decisione i giudici di secondo grado hanno pure
richiamato le risultanze probatorie del procedimento penale svoltosi a carico
di Di Simone Domenico, rilevando la inattendibilità delle dichiarazioni rese
dai testi Vitale e Diana, consulenti di parte della società contribuente, e
valorizzando la testimonianza resa dall’arch. Volpe, responsabile del
Comune di Piedimonte Matese, il quale, per ragioni di ufficio, aveva avuto
modo di effettuare sopralluoghi e di verificare gli interventi eseguiti sul
terreno di proprietà dello stesso Comune; sulla base delle risultanze del
processo penale che supportavano quanto già verificato dalla Guardia di
Finanza, i giudici di appello sono, quindi, giunti alla conclusione che difetta
la prova della esecuzione dei lavori fatturati.
Il giudice di appello, dunque, con motivazione congrua ed immune di
vizi logici, ha ritenuto provata, da parte dell’Amministrazione finanziaria, la

3

sulle risultanze di altro giudizio.

fittizietà dei costi emergenti dalle fatture emesse dalla ditta Di Simone
Domenico ed ha al contempo escluso che le argomentazioni difensive della
società contribuente e le prove documentali da essa offerte fossero idonee a
superare gli elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti risultanti dal
processo verbale di constatazione.
5.

Non è dunque ravvisabile il vizio di omessa o insufficiente

motivazione, che, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c.,

mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a
giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di
tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi
configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto
principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo)
o anche fatto secondario (Cass. n. 29883 del 13/12/2017), in quanto, nel
caso in esame, non si indicano fatti controversi il cui esame è stato omesso
dal giudice di appello, ma si sollecita piuttosto una statuizione conforme alle
aspettative della parte sui medesimi fatti su cui la C.T.R. si è già
pronunciata con chiarezza e sufficienza.
6. Nè può ritenersi sussistente il dedotto vizio di motivazione per il
fatto che la C.T.R. abbia posto a fondamento della pronuncia la sentenza
penale, non ancora definitiva, atteso che, nel processo tributario, la
motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a
quella di un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché
riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione
critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica
del rinvio (Cass. n. 5209 del 6/3/2018; n. 107 del 8/1/2015).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.

4

introdotta dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere dedotto

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso, in favore
dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio di legittimità che
si liquidano in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in camera di consiglio il 12 giugno 2018

5

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA