Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19598 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9703-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA DITTA O.N. SNC, in persona

del Curatore pro tempore, N.M., N.A.,

N.O.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE

PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato ALOISIA BONSIGNORE,

rappresentati e difesi dall’avvocato DOMENICO CAROTA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3591/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 21/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla ditta O.N. snc avverso ‘avviso di accertamento n. (OMISSIS) per Irpef ed altro 2005.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Sicilia.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3591/14/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.

Ha resistito con controricorso il fallimento della ditta O.N. snc nonchè i soci N.M., N.O.M. e N.A..

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura, sotto il profilo della violazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32 e 43 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., la sentenza impugnata laddove la stessa,nel confermare la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto che l’avviso di accertamento non potesse ritenersi intervenuto ad integrazione di un precedente accertamento, ma costituisse un atto autonomo fondato peraltro su atti già noti all’Ufficio.

La Corte osserva che la sentenza impugnata, dopo avere ribadito correttamente la possibilità di effettuare un accertamento integrativo in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate, ha escluso che siffatta ipotesi ricorresse nel caso di specie sulla base di una disamina di una serie di circostanze adeguatamente argomentate.

In primo luogo, la sentenza ha effettuato una ricostruzione della vicenda ricordando che, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, era stato notificato nell’aprile del 2015 un processo verbale riguardante contestazioni per iva e Irap relativa agli anni 2003 – 2005 e che, a seguito di ciò, la Procura della repubblica aveva autorizzato l’effettuazione di accertamenti bancari e, in data 3 ottobre 2017, la loro utilizzazione a fini fiscali. Subito dopo, il 16.10.07, era stato emesso il primo avviso di accertamento che, impugnato dal contribuente, veniva annullato dalla Commissione provinciale di Palermo con decisione del 25.2.09, passata in giudicato. Analoga sorte era toccata all’avviso di accertamento emesso nei confronti di N.O.M..

Successivamente, nel settembre del 2009, veniva notificato l’avviso di accertamento per cui è causa sulla base di un pvc della Guardia di Finanza del 14.11.07.

Sulla base di siffatta ricostruzione storica la Commissione regionale ha osservato che l’avviso di accertamento per cui è causa non faceva alcun riferimento all’esercizio di un potere integrativo e rilevava l’esistenza di un maggior reddito di capitale per i soci sulla scorta delle indagini della GdF effettuate tra l’ottobre ed il novembre 2007 e degli accertamenti bancari effettuati sulla scorta dell’autorizzazione del PM del maggio 2005.

Da ciò ha desunto che il nuovo atto di accertamento fosse illegittimo in quanto basato su elementi già noti all’Ufficio al momento dell’emanazione del primo avviso.

Trattasi di una motivazione circostanziata basata su elementi di fatto precisamente indicati e coerentemente argomentata.

Il ricorso oggetto di esame effettua una diversa ricostruzione delle vicende oggetto di esame e propone una diversa valutazione delle stesse.

Trattasi con ogni evidenza di censure rivolte verso la motivazione della impugnata sentenza che, proponendo una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, investono il merito della decisione e non prospettano, in quanto tali, questioni di violazione di legge come invece prospettato nella rubrica del motivo.

Il motivo è quindi da respingere stante la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. (ex plurimis. Cass. 29404/17; Cass. 9097/17; Cass. 16056/16; Cass. 7921/11).

Il ricorso va conclusivamente rigettato. In ragione della peculiarità della questione si compensano le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; compensa le spese del prese te giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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