Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19598 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 02/03/2021, dep. 09/07/2021), n.19598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19173-2019 proposto da:

G.M.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

146, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA VERALDI, rappresentata

e difesa dall’avvocato LORENZO IOELE;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO MIGLINO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1956/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

 

Fatto

RILEVATO

– che la Corte d’appello di Salerno con sentenza n. 1956 del 18 dicembre 2018, decidendo su rinvio da Cass. n. 9194 del 2015, ha riformato parzialmente la decisione del Tribunale della stessa città, dichiarando che l’immobile per cui è causa, acquistato dai coniugi nel 2000, appartiene in proprietà esclusiva al marito per la quota parte corrispondente a L. 132.000.000, sul prezzo totale di L. 168.000.000, restando il residuo in comunione dei coniugi;

– che tale sentenza viene impugnata per cassazione dalla moglie, sulla base di due motivi;

– che si difende con controricorso l’intimato;

– che la ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO

– che i motivi possono essere così riassunti:

1) violazione dell’art. 179 c.c., comma 1, lett. b), artt. 809,1362 ss., 2697,2727 e 2729 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la cotte d’appello ritenuto provata la donazione indiretta dell’immobile, mediante dazione al marito della somma predetta ad opera dei rispettivi madre e fratello: quando, invece, sarebbe occorsa la prova dell’effettiva finalizzazione della somma all’acquisto dell’immobile, prova al contrario inesistente, non potendosi valorizzare, come ha fatto la sentenza impugnata, il mero dato cronologico dei versamenti nell’imminenza dell’acquisto de quo; infatti, non può affatto escludersi che tali versamenti costituissero, ad esempio, un mero prestito ad altri scopi, oppure addirittura la restituzione di un prestito;

2) omesso esame, perché nell’atto di compravendita i coniugi avevano dichiarato di acquistare in comunione dei beni, né vi erano indizi per ritenere il contrario;

– che il collegio ritiene opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza, in particolare con riguardo al secondo motivo di ricorso, anche ai fini della sua preclusione processuale in ragione della natura “chiusa” del giudizio di rinvio.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della prima Sezione civile.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

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