Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19598 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26620-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS

Avvocati, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.F.;

– intimato –

nonchè da:

A.F., nato a (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

CASELLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANGELO

PAGLIARELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO’ & PARTNERS

Avvocati, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE TRIFIRO’,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 900/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/11/2010 R.G.N. 752/2007.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza pubblicata il 2.11.10 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale della stessa sede che, dichiarato nullo il termine apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con A.F., per il periodo 2.1.04 – 31.3.04, accertava la sussistenza d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra le parti, con conseguente condanna della società a riammettere in servizio il lavoratore e a pagargli gli arretrati retributivi a far data dalla messa in mora;

che per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria;

che l’intimato resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che preliminarmente va respinta l’eccezione – sollevata dal controricorrente – di decadenza dall’impugnazione per asserita sua tardività: premesso che ai sensi dell’art. 149 c.p.c., u.c., (aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 3) per il notificante la notifica si perfeziona al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, a fronte d’una sentenza pubblicata il 2.11.10 il ricorso per cassazione di Poste Italiane risulta essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica l’ultimo giorno utile, vale a dire il 2.11.11 (ossia entro il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, nel testo previgente, applicabile ratione temporis al caso di specie, rispetto alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46);

che il termine per il notificante si intende rispettato anche quando la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica sia avvenuta l’ultimo giorno utile (cfr. Cass. n. 1338/10) e,, che ad ogni modo, anche la notifica (presso la cancelleria della Corte d’appello di Milano, vista l’irregolare elezione di domicilio di A.F.) è avvenuta il 2.11.11;

che il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 12preleggi, per non avere la Corte territoriale posto a base della propria decisione tutte le prove offerte dalla ricorrente fin dal primo grado di giudizio e per avere erroneamente ritenuto che la causale indicata in contratto (sostituzione di personale addetto al servizio di recapito presso la Regione Lombardia assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo 2.1.31.3.04) fosse generica o non rispondente al caso particolare di A.F. sol perchè quest’ultimo è stato destinato anche ad altre sedi, oltre a quella di Gessate, che nel contratto era stata individuata solo come sede dove, di norma (ma non esclusivamente), egli avrebbe dovuto prestare servizio;

che il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e art. 1419 c.c., perchè, pur risultando la natura essenziale della clausola del termine, la Corte territoriale ha ritenuto comunque costituito un valido rapporto a tempo indeterminato senza rilevare la nullità dell’intero contratto;

che il terzo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1219,2094 e 2099 cod. civ., nella parte in cui la gravata pronuncia non ha affermato che al lavoratore spettano le retribuzioni solo a decorrere dal momento dell’effettiva ripresa del servizio, non essendo la richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione un idoneo atto di costituzione in mora;

che il primo motivo del ricorso principale è fondato: come questa S.C. ha già avuto modo di statuire, proprio in controversie concernenti contratti di lavoro a termine stipulati da Poste Italiane S.p.A. per ragioni di carattere sostitutivo (cfr., ad esempio, Cass. 16.11.2010 n. 23119; Cass. 26.1.2010 nn. 1576 e 1577), l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e la sua immodificabilità nel corso del rapporto;

che nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione (soddisfatta nel caso di specie) di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità, sussistenza effettiva;

che la sentenza impugnata non ha in concreto verificato tale sussistenza effettiva, limitandosi a notare (il che è insufficiente) che in una delle zone di Gessate vi era una carenza di personale;

che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento delle restanti censure e del ricorso incidentale condizionato (il cui primo motivo ritiene non dimostrata la forma scritta del contratto rispetto alla sede di (OMISSIS) cui era stato di fatto destinato A.F. e il cui secondo motivo deduce la genericità della causale nella parte in cui non specifica il motivo dell’assenza del personale da sostituire);

che, pertanto, si accoglie il primo motivo del ricorso principale (con assorbimento dei restanti motivi e del ricorso incidentale), si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e si rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

 

accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti motivi nonchè il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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