Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19597 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19597 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 28823-2007 proposto da:
SANTINI

LEONELLO

SNTLLL46B14D4930,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE NOMENTANA 312,
presso lo studio dell’avvocato PORCHETTA DOMENICO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MUNZI DANIELA
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

FERRANTE FEDERICA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE ANGELICO 97, presso lo studio dell’avvocato
LEONE GENNARO, che la rappresenta e difende giusta

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SIMONETTI ROMANA, SANTINI MARIA ELIDE;
– intimati –

RIETI SEDE DISTACCATA DI POGGIO MIRTETO, depositata
il 09/11/2006, R.G.N. 7/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato ALBERTO PATARINI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 137/2006 del TRIBUNALE DI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Leonello Santini, quale proprietario dell’intero fabbricato (sito in Passo
Carrese, via G. Matteotti) – in forza di decreto del giudice di attribuzione
della quota (luglio 1994), in esito al giudizio di scioglimento della
comunione con i due fratelli Enzo ed Emilio – intimò precetto (del 12
ottobre 2004) per il rilascio dell’immobile alla moglie (Romana Simonetti)
e alla figlia (Maria Elide Santini), quali eredi del fratello Emilio, nonché a

Le intimate proposero opposizione, deducendo di detenere gli
appartamenti siti nell’immobile in forza di distinti contratti di locazione tutti stipulati nel 1990 con i tre fratelli, proprietari in regime di comunione
– ed il difetto di legittimazione ad agire del Leonello, essendo l’intero
immobile sottoposto a pignoramento, in base ad altra procedura esecutiva
(rg 39/2002, del tribunale di Rieti), con nomina di un custode giudiziario
diverso dal Leonello, debitore esecutato.
Leonello disconobbe la propria firma risultante nei contratti di locazione e
invocò l’applicazione dell’art. 214 cod. proc. civ.
Quanto alla propria legittimazione, sostenne di non aver agito quale
custode dell’immobile pignorato ma in quanto proprietario dello stesso
immobile, che ha come unico limite quello di non sottrarre il bene alla
garanzia dei debitori.
Il Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, accolse
l’opposizione (sentenza del 9 novembre 2006).
2. Avverso la suddetta sentenza, Leonello Santini ricorre per cassazione
con due motivi.
Federica Ferrante resiste con controricorso e deposita memoria.
2.1. Il ricorso non risulta ritualmente notificato a Romana Simonetti e
Maria Elide Santini: è stata richiesta la notifica personale, mentre erano
opponenti, con domicilio; non è stato notificato perché sconosciute
all’indirizzo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminare è il profilo attinente all’integrità del contraddittorio.
Ritiene il Collegio che, in presenza di evidenti ragioni di inammissibilità del
ricorso (di cui al punto successivo), possa omettersi l’esame di tale profilo
ai fini della eventuale rinnovazione della notifica. Infatti, il rispetto del

3

Federica Ferrante, quale detentrice senza titolo.

principio della ragionevole durata del processo impone di definire con
immediatezza il procedimento, evitando lo svolgimento di attività inutili,
tutte le volte che non siano giustificate dalla struttura dialettica del
processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del
contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla
partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui
sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (da ultimo,

2011).
2. Con riferimento alla legittimazione ad agire esecutivamente per il
rilascio, da parte del proprietario di un immobile pignorato (dove il
proprietario agente è il debitore esecutato di diverso procedimento nei
suoi confronti), la sentenza impugnata ha sostenuto che la legittimazione
del proprietario è venuta meno per effetto della sopravvenuta nomina del
custode del bene pignorato, nella persona di Tancredi Rosati. Ha aggiunto
che non ha pregio l’argomentazione del Leonello di aver agito come
proprietario per la liberazione dell’immobile occupato arbitrariamente,
perché risulta indimostrato l’assunto della occupazione arbitraria.
Quanto alla detenzione degli appartamenti da parte delle opponenti sulla
base dei contratti di locazione stipulati nel 1990, il giudice di merito ha
ritenuto che sulla base degli stessi contratti queste detenevano gli
immobili legittimamente, non potendo trovare applicazione l’art. 214 cod.
proc. civ. «attivato a distanza di circa un decennio>>.
3. Con il secondo motivo di ricorso, logicamente preliminare, si deduce la
violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e omessa e contraddittoria
motivazione, censurando quella parte della pronuncia che esclude la
legittimazione di Leonello ad agire esecutivamente per il rilascio.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto:«Può il custode
nominato durante una procedura di rilascio di immobile già iniziata dal
debitore esecutato, che non è nel possesso del bene, sindacare sulla
validità o meno dei contratti di locazione esibiti dalle occupanti
dell’immobile pignorato o detta legittimazione spetta solo all’esecutato»
Nella parte esplicativa, si sostiene un vizio di ultrapetizione, per essersi
limitate le opponenti a chiedere l’improcedibilità e/o l’illegittimità
dell’esecuzione intrapresa. Quindi, si rileva che il custode dell’immobile

4

in riferimento alla mancanza di interesse in concreto Cass. n. 298 del

pignorato nell’ambito di diversa procedura è stato nominato solo dopo (1°
gennaio 2005) che la procedura esecutiva per il rilascio era stata iniziata
dal debitore esecutato (2004).
3.1. Il motivo è inammissibile.
E’ evidente la non corrispondenza tra violazione della norma dedotta (art.
112 cod. proc. civ.), quale ultrapetizione che trova un generico richiamo
nella parte esplicativa, e il quesito di diritto posto alla Corte; pure

della sentenza impugnata. Ne deriva l’inammissibilità per violazione
dell’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., per l’indeterminatezza della censura
proposta, prima ancora della inammissibilità per l’inadeguatezza del
quesito formulato (art. 366 bis. cod. proc. civ., applicabile

ratione

temporis).
4. Il primo motivo, con il quale si deduce violazione degli artt. 2702, 2697
cod. civ. e degli artt. 214, 215 e 216 cod. proc. civ., unitamente a difetti
motivazionali, e si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non
applicabile l’art. 214 cod. proc. civ., resta assorbito attinendo al merito.
L’inidoneità della censura alla statuizione delle sentenza che ha escluso la
legittimazione attiva del Lionello, che ha comportato l’inammissibilità del
primo motivo di ricorso e la conferma della statuizione del giudice sul
punto, comporta l’assorbimento della censura attinente al merito della
statuizione; statuizione, peraltro, resa ultroneamente dal giudice del
merito.
5. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese, liquidate sulla base
dei parametri vigenti di cui al d.m. n. 140 del 2012, seguono la
soccombenza nei confronti della controricorrente.
Non avendo gli altri intimati svolto attività difensiva, non sussistono le
condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in
favore di Federica Ferrante, delle spese processuali del giudizio di
cassazione, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese,
oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

5

evidente è la non conferenza tra il generico quesito e le argomentazioni

Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2013

Il consigliere estensore

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