Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19597 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 15/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BARBERINI 86, presso l’avvocato ILARIA SCATENA,

rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

10/07/2008, n. 1169/07 v.g.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- B.M. ricorre per cassazione – formulando due motivi, illustrati con memoria – nei confronti del decreto depositato in data 10.7.2008 con il quale la Corte d’appello di Torino ha rigettato il suo ricorso diretto ad ottenere il riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del procedimento fallimentare ancora in corso alla data della domanda (2008) avanti al Tribunale di La Spezia e nell’ambito del quale il ricorrente aveva proposto domanda di ammissione del suo credito in data 22 marzo 1996 ottenendo il saldo solo nel febbraio 2007. Il Ministero della Giustizia intimato resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di norme di diritto e con il secondo vizio di motivazione formulando la seguente sintesi del fatto controverso e il seguente quesito di diritto:

pur riconoscendo che il Giudice nazionale convenzionalmente legittimato all’interpretazione delle disposizioni contenute nella CEDU è la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con sede in Strasburgo, alla cui interpretazione “è conformato il fatto giuridico della violazione” al punto che il Giudice “non può discostarsi dall’interpretazione che al proposito ne da la Corte di Strasburgo”, la Corte adita ritiene che la complessità della procedura valga di per sè ad escludere l’irragionevole durata del processo, benchè la Corte di Strasburgo riconosca la complessità solo come uno degli elementi da esaminarsi e che non esclude la violazione nel caso di procedure prolungatesi per dieci anni per un solo grado di giudizio.

In relazione al primo motivo: Dica Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione se la durata del processo per ricorrente non debba essere calcolata tenendo conto del lasso di tempo trascorso tra la data di insinuazione al passivo (1996) fino alla integrale soddisfazione del credito da lavoro (2007), restando l’irragionevolezza della durata del procedimento esclusa dai parziali pagamenti intermedi, in modo difforme da quanto statuito dalla giurisprudenza emessa nei casi analoghi dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

3.- Con i due motivi di ricorso, che per la loro sostanziale unitarietà possono essere trattati congiuntamente, si censura sostanzialmente l’impugnato decreto per avere la Corte d’appello ritenuto ragionevole una durata della procedura fallimentare di circa dodici anni. I motivi sono manifestamente fondati. La questione posta con le censure è stata già risolta da questa Corte in relazione alla medesima procedura fallimentare (Sez. 1, Ordinanza n. 24294 del 2010) nei seguenti termini.

Per quanto attiene al periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare questa Corte ha già avuto modo di osservare che “i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinar di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi – di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. n. 2195 del 2009;

n. 8497 del 2008). Dunque, la ragionevolezza impone che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.

Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. n. 10074 del 2008; n. 20040 del 2006;

n. 29285 del 2005; n. 20275 del 2005), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. n. 2248 del 2007).

Pertanto, la durata ragionevole del fallimento, all’evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento è, esso stesso, un contenitore di processi, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi (Cass. n. 2195 del 2009).

Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione caso per caso, che non rende agevole individuare un termine fisso (in relazione al giudizio civile ordinario è, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata è di tre anni).

Relativamente alle procedure fallimentari, il giudice europeo ha, quindi, ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni (in particolare, la durata era stata di 15 anni, Seconda Sezione, sentenza del 10/6/2009, ricorso 6480/03; 19 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 24824/03; 16 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 13606/04; venti anni e sette mesi, sentenza del 18/12/2007, Seconda Sezione, ricorso 14448/03; ventitrè anni e tre mesi, sentenza del 3/07/2007, Seconda Sezione, ricorso 10347/02; 14 anni ed otto mesi, sentenza del 17/07/2003, Prima Sezione, ricorso 56298/00), nondimeno ha anche avuto cura di ribadire che occorre trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto, affermando, in riferimento al soggetto sottoposto a procedura concorsuale, sia pure a fini in parte diversi, che talune limitazioni che lo riguardano non possono comunque eccedere i cinque anni (sentenza del 23/10/2007, Seconda Sezione, ricorso 4733/04;

sentenza del 20/09/2007, Seconda Sezione, ricorso 39638/04), (Sez. 1A, sentenza 7 luglio 2009 n. 15953)”.

Sempre in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità l’indicato termine, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sez. 1A, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti.

Pertanto, ritenuta la fattispecie particolarmente complessa in considerazione degli elementi evidenziati dal giudice del merito e, in particolare, del numero dei creditori ammessi, della rilevanza del passivo accertato (oltre 19.000.000,00 di Euro), della difficoltà di liquidazione dell’attivo (quindici immobili di cui alcuni abusivi), in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di Euro 3.170,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni tre e mesi undici di irragionevole ritardo quale risulta detraendo dalla durata di anni dieci e mesi undici determinata dal giudice del merito quella ragionevole di anni sette come sopra individuata. Le spese di entrambi i gradi di giudizio debbono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 3.170,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873,00 di cui Euro 378,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari e Euro 50,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge, e di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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