Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19597 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8247-2018 proposto da:

C.B., C.S., C.F.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BALBO 21, presso lo

studio dell’avvocato SILVIO GANDINO, rappresentati e difesi

dall’avvocato ANNARITA DE VITTO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6941/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Napoli, con sentenza n. 5769/2016, sez 6, rigettava il ricorso di C.S., C.A., C.F.M. e C.B.

proposto avverso provvedimento di variazione catastale n. (OMISSIS) emesso a seguito di denuncia Docfa con cui si accertava una rendita catastale di Euro 23.900,00 in luogo di quella denunciata di Euro 8.606,00

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello, innanzi alla CTR Campania.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 6941/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione C.S. C.F.M. e C.B., questi ultimi due quali eredi di C.A., sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce la inesistenza e mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata che non avrebbe tenuto conto del fatto che nella specie non si trattava di una richiesta di variazione della rendita catastale bensì del ripristino di quella originaria, tra l’altro, con effetto retroattivo al 19.11.12, come disposto da provvedimento della stessa Agenzia. Con il secondo motivo si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla circostanza che, a seguito di una – a dire dei ricorrenti – illegittima richiesta di variazione catastale operata, senza autorizzazione, da un terzo soggetto, era stata attribuita una rendita catastale spropositata e che, a seguito di una autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, essi ricorrenti avevano presentato di una denuncia di variazione ai fini di ripristinare con effetto retroattivo l’originaria rendita.

Con il terzo motivo si adduce la violazione degli art. 116,132 e 2697 c.c. per non avere la CTR valutato il quadro probatorio fornito da essi ricorrenti.

I primi due motivi tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati e per certi versi inammissibili.

Va anzitutto osservato che la sentenza impugnata dà atto della questione concernente il rinvio a giudizio del tecnico che aveva -a detta dei ricorrenti – indebitamente proposto richiesta di variazione catastale, ma ha ritenuto tale circostanza irrilevante.

Sul punto dunque si rinviene motivazione.

Quanto al resto, si osserva che i ricorrenti basano i motivi in questione su alcuni atti e documenti di cui però – in violazione dell’obbligo di autosufficienza del ricorso – non riportano gli elementi rilevanti.

Ci si riferisce, in particolare: alla domanda di trascrizione catastale asserita abusiva del 9.11.12; alla domanda di revisione DOCFA del 19.4.14; al dedotto provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che avrebbe autorizzato la retroattività della revisione dell’Ufficio al 9.11.12: documenti sui quali si fondano le doglianze contenute nei due motivi.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto occasione di affermare che la testuale riproduzione (in tutto o in parte) degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte, infatti deve poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere; gravare la Corte di tale compito – vale dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c. – rischierebbe di comprometterne a terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’art. 111 Cost.(Cass. – 24340/18).

In stretta connessione con la mancanza di autosufficienza si rileva la genericità e la mancanza di specificità dei motivi in esame.

A fronte, infatti, della motivazione complessiva della sentenza che ha ritenuto che la domanda presentata fosse una normale richiesta di variazione catastale, era onere dei ricorrenti argomentare le ragioni della asserita peculiarità della istanza che si afferma essere di ripristino sia illustrando il contenuto della stessa e sia documentando il collegamento con l’asserito riconoscimento da parte dell’Amministrazione di una retroattività del nuovo classamento: argomentazioni del tutto assenti dal ricorso

A tale proposito non può inoltre non rilevarsi l’inconferenza del richiamo giurisprudenziale alla sentenza n. 21310/10 di questa Corte che ha, in realtà, ribadito che il fondamento della “proposta” DOCFA non è dissimile da qualsiasi altra istanza di attribuzione di rendita, che deve essere attribuita (o confermata, come nel caso della procedura DOCFA) sulla base delle effettive condizioni, giuridiche e fattuali, del bene immobile oggetto del classamento e che si è limitata ad affermare in relazione all’ICI che la regola generale prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, si applica anche quando il contribuente si avvalga della procedura DOCFA.

I due motivi vanno pertanto respinti.

Il terzo motivo è inammissibile per assoluta genericità.

Si denuncia un omesso esame delle risultanze istruttorie e degli elementi probatori forniti in giudizio senza in alcun modo indicare di quali risultanze ed elementi si trattasse.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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