Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19597 del 04/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 21/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. CINQUE Gugliemo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24747-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato SERGIO NATALE

EDOARDO GALLEANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DANIELE BIAGINI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1265/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 465/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza n. 1265/2010, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Livorno con la quale era stata dichiarata la inefficacia del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa ed F.E., dal 16.1.2004 al 13.3.2004, “ai sensi del D.Lgs n. 368 del 2001, art. 1, per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale inquadrato nell’area operativa presso il Polo Corrispondenza Toscana, assente con diritto alla conservazione del posto nel periodo dal 16.1.2004 al 13.3.2004”, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il risarcimento del danno quantificato nelle retribuzioni maturate sino alla data di effettiva riammissione in servizio;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, chiedendo comunque la applicazione della L. n. 183 del 2010medio tempore sopravvenuta;

che F.E. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che sono state depositate memorie nell’interesse di Poste Italiane spa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il ricorso per cassazione, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs n. 368 del 2001, art. 1; la nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale generica la causale apposta al contratto a termine quando, invece, nel caso in esame, era ravvisabile un grado di specificità desumibile dall’indicazione, nella lettera di assunzione: a) delle ragioni sostitutive; b) delle mansioni di applicazione della parte intimata; c) della durata del contratto; d) del luogo/ufficio di applicazione; 2) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, in relazione alla direttiva comunitaria 99/70CE e all’accordo quadro concluso dall’UNICE, dal CEP e dal CES (art. 360 c.p.c., n. 3), per non avere osservato, nell’esaminare il caso in esame, la Corte di appello la normativa europea in materia; 3) l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5); violazione e falsa applicazione degli art. 12 disp. legge in generale, art. 1419 c.c., D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, e art. 115 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la Corte distrettuale erroneamente, una volta accertata la nullità del termine finale apposto al contratto, condannato Poste Italiane spa a riammettere in servizio il lavoratore disponendo la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; 4) la violazione o falsa applicazione degli artt. 414 e 420 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5) per avere i giudici del merito accolto le richieste economiche del F. in assenza del benchè minimo elemento probatorio; 5) la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 210 c.p.c., art. 329 c.p.c., art. 346 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 4 e n. 3) per avere la Corte distrettuale erroneamente ritenuta come rinunciata l’eccezione formulata da essa società di detrazione dell’aliunde perceptum; 6) la violazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere applicato la Corte territoriale, valutando le conseguenze economiche risarcitorie conseguenti alla declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto, la nuova normativa medio tempore entrata in vigore;

che il primo motivo è fondato: invero, come affermato da questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26.1.2010 n. 1576), in tema di assunzione a termine di lavoratori per esigenze sostitutive, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 214/2009, l’onere di specificazione delle ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa di apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa; in un quadro caratterizzato dalla definizione di un criterio elastico, che si riflette poi sulla relatività della verifica dell’esigenza sostitutiva in concreto, per la legittimità dell’apposizione del termine è sufficiente, quindi, l’indicazione di elementi ulteriori che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente (cfr. Cass. 4267/2011; Cass. n. 27052/2011; Cass. 8966/2012; Cass. n. 13239/2012; Cass. n. 1928/2014);

che, nel caso in esame, non può condividersi, in relazione ai principi sopra enunciati, la valutazione operata dalla Corte di merito circa l’assenza di specificità della clausola apposta al contratto di lavoro a termine stipulato fra le odierne parti per non avere tenuto debito conto del fatto che erano stati indicati l’ambito territoriale di riferimento (Regione Toscana), il luogo della prestazione lavorativa (Polo Corrispondenza Toscana), le mansioni per le quali il lavoratore era stato assunto (personale inquadrato nell’area operativa) asseritamente corrispondenti a quelle dei lavoratori da sostituire, nonchè il periodo di riferimento: elementi questi che senza dubbio rendevano la clausola apposta non generica;

che dalla pronuncia impugnata non emerge, pertanto, una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 1605/2016 e Cass. n. 182/2016);

che, per quanto sopra considerato, il primo motivo deve essere accolto, assorbito l’esame degli altri, con cassazione della sentenza in relazione alle censura accolta e rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che verificherà, anche alla luce delle questioni il cui esame è stato ritenuto assorbito, la legittimità del termine apposto al contratto provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA