Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19596 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19596 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 28036-2007 proposto da:
HOTEL RISTORANTE ABRUZZO MARCHE DIMISAR DI DI
FRANCESCO LEOPOLDO & C. 00681480679 in persona del
suo legale rappresentante pro tempore Sig. DI
FRANCESCO LEOPOLDO, elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, PRESSO LA CANCELLERIA DELLA
2013
1301

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LANCIAPRIMA GIUSEPPE con studio in
64100 TERAMO, VIA G. MILLI 15 giusta delega in atti;
– ricorrente contro

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

TEODORI

EMANUELA TDRMNL63A49F8700,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo
studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentata
e

difesa dall’avvocato DI LIBERATORE LUIGI giusta

delega in atti;

nonchè contro

DI FRANCESCO LEOPOLDO;
– intimati –

sul ricorso 279-2008 proposto da:
DI FRANCESCO LEOPOLDO DFRLPD38E08C781E, elettivamente
domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato
e difeso dall’avvocato LANCIAPRIMA SILVESTRO giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

TEODORI

EMANUELA TDRMNL63A491318R,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo
studio dell’avvocato BOLOGNA GIULIANO, rappresentata
e

difesa dall’avvocato DI LIBERATORE LUIGI giusta

delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

HOTEL RISTORANTE ABRUZZO MARCHE DIMISAR DI DI
FRANCESCO LEOPOLDO & C. S.A.S.;

2

– controricorrente –

- intimate –

avverso la sentenza n. 603/2006 della CORTE D’APPELLO
di

L’AQUILA,

depositata

il

04/08/2006,

R.G.N.

1122/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato LUIGI DI LIBERATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;

.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 13 ottobre 1987 Emanuela Teodori
convenne innanzi al Tribunale di Teramo Leopoldo Di Francesco
chiedendo che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di
riscattare il fondo dallo stesso acquistato, in violazione del

Costituitosi in giudizio, il convenuto contestò le avverse
pretese.
Nel corso del giudizio l’attrice chiese ed ottenne di chiamare
in causa Hotel Ristorante Abruzzo Marche Dimisar di Leopoldo
Di Francesco s.a.s., società alla quale il predio era stato
conferito.
Con sentenza del 27 febbraio 2004 il giudice adito rigettò la
domanda proposta nei confronti del Di Francesco per difetto di
legittimazione passiva, e quella proposta nei confronti della
società per tardività del mezzo azionato, compensando
integralmente tra le parti le spese di causa.
Proposto gravame da entrambi i convenuti, con riferimento alla
disposta compensazione delle spese, la Corte d’appello de
L’Aquila li ha respinti.
Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione Hotel
Ristorante Abruzzo Marche Dimisar di Leopoldo Di Francesco
s.a.s., formulando un solo motivo.
Propone altresì ricorso incidentale Leopoldo Di Francesco, che
affida le sue doglianze a tre motivi.

4

diritto di prelazione a lei spettante per legge.

A entrambe le impugnazioni ha resistito, con distinti
controricorsi, Emanuela Teodori.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l I

ricorsi hinc et inde proposti avverso la stessa sentenza

Con l’unico motivo, denunciando vizi motivazionali, Hotel
Ristorante Abruzzo Marche Dimisar di Leopoldo Di Francesco
s.a.s. censura la decisione impugnata per avere ritenuto
corretta la disposta, integrale compensazione tra le parti
delle spese di causa. Assume che impropriamente il decidente
avrebbe accostato, con argomentazioni illogiche e apodittiche,
la strategia processuale della chiamata in causa a quella
dell’originario convenuto.
2 Il ricorso è inammissibile.

L’art. 366 bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione
temporis (la sentenza impugnata è stata depositata il 4 agosto
2006), prevede le modalità di formulazione dei motivi del
ricorso in cassazione, disponendo che, ove venga proposto il
motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. (il cui
oggetto riguarda il solo

iter argomentativo della decisione

impugnata), l’illustrazione delle censure si deve
concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto
controverso – in relazione al quale la motivazione si assume
omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali
la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a

5

devono essere riuniti, ex art. 335 cod. proc. civ.

giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09). Il ricorrente
che denunci un vizio di motivazione della sentenza impugnata è
cioè tenuto – nel confezionamento del relativo motivo – a
formulare, in riferimento alla anzidetta censura, un c.d.
quesito di fatto,

e cioè uno specifico passaggio espositivo

Ne deriva che il requisito non può ritenersi rispettato
allorquando solo la completa lettura della illustrazione del
motivo – all’esito di una interpretazione svolta dal lettore,
anziché su indicazione della parte ricorrente – consenta di
comprendere il contenuto e il significato delle censure, così
frustrando le finalità della norma, il cui obiettivo è quello
di porre la Suprema Corte in condizione di comprendere, dalla
lettura del solo quesito di fatto, quale sia l’errore commesso
dal giudice del merito. (confr. Cass. civ. 14 marzo 2013 n.
6549).
3 Orbene, nel caso in esame, rispetto all’unico motivo, con il

vizi motivazionali, non è stato

quale sono stati dedotti

formulato alcun “momento di sintesi”, che, per quanto testé
detto, richiede, pur senza rigidità formali, un

quid pluris

rispetto alla mera illustrazione del motivo, e cioè un
contenuto

specifico

ed

autonomamente

immediatamente

individuabile (confr. Cass. civ. 18 luglio 2007, n. 16002).
Dall’inammissibilità

del

principale

ricorso

l’inefficacia di quello incidentale,
comma, cod. proc. civ.

6

ex

deriva

art. 334, secondo

del ricorso nel quale tutto ciò risalti in modo non equivoco.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso
principale e inefficace quello incidentale.

Condanna

ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in

oltre IVA e CPA, come per legge.
Roma, 11 giugno 2013
Il Consigliere est.

Il Pr idpte

c/tA

ORTESUPCMADICASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

complessivi euro 3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi),

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