Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19596 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24914-2007 proposto da:

M.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA R. GRAZIOLI LANTE 16, presso l’avvocato BONAIUTI PAOLO,

rappresentato e difeso dagli avvocati MARTELLI MARINELLA, NICOLINI

ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ME.GI. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 8, presso l’avvocato CRISCI FRANCESCO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROSSI RITA,

PASQUINELLI ENRICO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA depositato il

06/08/2007, n. 311/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato F. CRISCI che ha chiesto

l’inammissibilità della rinuncia al ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per l’estinzione per cessazione

della materia del contendere.

Fatto

IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 5/2/2007, ai sensi della L. n. 6 del 2004 M.F. chiedeva al Giudice Tutelare del Tribunale di Reggio Emilia la nomina di un amministratore di sostegno per la moglie Me.

L., affetta da una grave forma di demenza precoce. In accoglimento di tale istanza il giudice adito, con decreto in data 24 aprile 2007, dichiarava aperta la procedura di amministrazione di sostegno in favore di Me.La. nominando M.F. amministratore.

Con atto notificato il 29/05/07, Me.Gi., sorella della beneficiaria, proponeva, avanti la Corte d’Appello di Bologna, reclamo ex art. 720 bis c.p.c. avverso il suddetto decreto del Giudice Tutelare, chiedendo di essere nominata essa amministratore di sostegno della sorella La. con gli stessi poteri conferiti dal giudice tutelare a M.F.. Con decreto depositato in cancelleria il 06 agosto 2007, notificato il 22/08/07,la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma del decreto del Giudice Tutelare di Reggio Emilia, nominava Me.Gi. amministratore di sostegno di Me.La. in sostituzione di M.F., ritenendo che l’art. 408 c.c. non accordi alcuna preferenza al coniuge nella scelta del soggetto incaricato di ricoprire l’incarico di amministratore di sostegno.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione il M. sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso, illustrato con memoria, la Me..

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente ha depositato in cancelleria atto di rinuncia al giudizio che risulta notificato alla resistente.

Il P.G ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

Osserva il collegio, che, a seguito del decesso di Me.La., deve ritenersi venuto meno ogni interesse alla controversia con conseguente cessazione della materia del contendersi.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, restando privi di ogni efficacia i provvedimenti giudiziari assunti nel corso del giudizio di merito.

La parte ricorrente ha chiesto l’enunciazione del principio di diritto se l’art. 408 c.c. contenga un ordine preferenziale nella scelta dell’amministratore di sostegno che privilegia il coniuge rispetto ad altri soggetti.

Va preliminarmente rilevato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione, non preclude alla Corte di usare del potere di enunciare ai sensi dell’art. 363 c.p.c., su questioni di particolare importanza, il principio di diritto nell’interesse della legge, posto che nella dichiarazione conseguente all’esercizio del potere di rinuncia delle parti, così come nell’inammissibilità del ricorso, ciò che è precluso è solo la possibilità di pronunciarsi sul fondo delle censure con effetti sul concreto diritto dedotto in giudizio. (Cass 19051/10). Sussistendo, dunque, le condizioni di cui all’art. 363 c.p.c., ritiene il collegio di doversi pronunciare sulla questione di diritto posta dal ricorrente.

Va anzitutto rammentato che l’art. 408 c.c. recita espressamente che “la scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario (…). Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”. Dall’articolo in questione si evince con tutta evidenza che il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell’amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata.

Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi della beneficiaria.

Alla luce di ciò non può che conseguire che l’elenco delle persone indicate dall’art. 408 c.c. come quelle sulle quali dovrebbe, ove possibile, ricadere la scelta del giudice, non contiene alcun criterio preferenziale in ordine di elencazione perchè ciò contrasterebbe con l’ampio margine di discrezionalità nella scelta riconosciuta dalla legge al giudice di merito finalizzata esclusivamente agli interessi della beneficiaria.

Ciò del resto trova conferma nell’art. 408 c.c., u.c., laddove viene data al giudice tutelare la facoltà di scegliere, ove ricorrano gravi motivi, anche una persona diversa da quelle indicate dall’art. 408, comma 1, il che sta necessariamente a significare che l’indicazione delle persone predette non riveste un ordine preferenziale nè un carattere esclusivo.

Va aggiunto che quando il legislatore ha voluto determinare un ordine rigoroso di preferenze lo ha espressamente stabilito, come nel caso, ad esempio, dell’art. 433 c.c. che, nello stabilire quali sono le persone obbligate agli alimenti, precisa espressamente che le stesse sono obbligate nell’ordine di elencazione di modo che la precedente esclude la successiva.

La natura della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse; compensa le spese dell’intero giudizio e pronuncia ex art. 363 c.p.c..

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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