Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19596 del 09/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/07/2021), n.19596
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21919-2019 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA
N. 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RDS SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1239/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
17/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
T.G. ricorre, sulla base di un motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 1239 del 2019 del Tribunale di Roma esponendo che:
– la RDS, s.p.a., aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., all’intervento spiegato dalla deducente, per il pagamento di spese legali, in una procedura esecutiva instaurata da altro creditore in danno dell’opponente;
– la società aveva dedotto che l’intervento non era stato preceduto dalla notifica di precetto e, al contempo, che le relative somme erano state pagate con assegno circolare;
– dopo la sospensione della procedura disposta dal giudice dell’esecuzione, l’esecutata aveva riassunto il giudizio davanti al Giudice di pace che aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per intervenuto pagamento;
– il Tribunale aveva poi respinto l’appello della deducente sul presupposto della mancata prova della notifica del precetto;
e’ rimasta intimata la società RDS.
Diritto
RITENUTO
che:
con l’unico motivo si si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,115,116 e 91 c.p.c., avendo il Tribunale errato poiché:
– aveva affermato che il Giudice di pace aveva dichiarato l’inammissibilità dell’intervento mentre, invece, aveva solo statuito la cessazione della materia del contendere, senza però esaminare se il pagamento delle somme dovute dalla deducente fosse avvenuto prima o dopo l’intervento stesso;
– aveva affermato che la deducente non aveva offerto prova della notifica del precetto correlato all’intervento, mentre questo non era condizionato al primo, peraltro avvenuto come incontestato, ma solo alla sussistenza del titolo esecutivo;
– aveva confermato la cessione della materia del contendere dichiarata dal Giudice di prime cure senza però che fossero state elise le ragioni di contrasto;
– non aveva riformato la statuizione di compensazione delle spese legali del Giudice di pace omettendo di valutare il tempo di pagamento della debitrice opponente, successivo all’intervento, e dunque violando il principio della soccombenza virtuale;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo in relazione alla valutazione della validità della procura di parte ricorrente, alla luce del rinvio alle Sezioni Unite disposto dal Primo Presidente in virtù di O.I. Cass., 08/04/2021, n. 9358 (specie quesito c).
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021