Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19595 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19595 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 27934-2007 proposto da:
FAVERZANI

COSTRUZIONI

S.R.L.

01057050336

IN

LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante pro
tempore PAOLO FORNASARI, domiciliata ex lege in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata
2013
1300

MARIA

e

BEATRICE,

difesa
PELLACANI

dagli

avvocati D’IPPOLITO

MARIA

LETIZIA, ANSELMINI

MARIARITA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

A.I.S.

S.R.L.

00289760381

1

in

persona

Data pubblicazione: 27/08/2013

dell’Amministratore

legale

rappresentante

Rag.

MARTINO POGGI, elettivamente domiciliata in ROMA, VLE
CARSO 63, presso lo studio dell’avvocato DURANTI
GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BORGHI
CARLO giusta delega in atti;

avverso la sentenza n. 936/2007 del TRIBUNALE di
FERRARA, depositata il 28/08/2007, R.G.N. 4710/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso;

2

– controricorrente

Svolgimento del processo

1.

La Faverzani Costruzioni srl intentò, in data

27.8.04, esecuzione mobiliare ai danni della AIS srl presso
il tribunale di Ferrara, sulla base di una sentenza di
rigetto dell’opposizione dispiegata dalla seconda avverso

per C 37.676,02,

emesso dal tribunale di Piacenza,

maggiorati di ulteriori interessi e spese.
L’ingiunta, dopo una prima opposizione avverso il
precetto notificato il 10.6.04 in uno alla sentenza, il
12.1.05 dispiegò ulteriore opposizione, stavolta avverso
l’esecuzione, chiedendone pure la previa sospensione;
resistendo la creditrice opposta e negata la chiesta
sospensione, il tribunale accolse l’opposizione, una volta
qualificatala come opposizione ad esecuzione, ritenendo
doversi escludere che titolo esecutivo potesse essere la
sentenza di rigetto dell’opposizione ad un decreto
ingiuntivo, la quale non contenesse espressa declaratoria
dell’esecutività di quest’ultimo.
Per la cassazione di tale sentenza, recante il n.
936/07, dep. il 28.8.07 e notif. il 10.10.07, ricorre oggi,
affidandosi a due motivi, la Faverzani Costruzioni srl;
resiste con controricorso l’intimata; e, per la pubblica
udienza del dl 11.6.13, la controricorrente deposita
memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., adducendo
l’avvenuta riforma in appello del titolo esecutivo.
Motivi della decisione

2. La ricorrente Faverzani Costruzioni srl articola due
motivi.
3

il decreto ingiuntivo conseguito ai suoi danni dalla prima

Con un primo, essa si duole di “violazione e falsa
applicazione degli articoli 615 e 617 c.p.c. ed omessa
motivazione in ordine da

[ad?]

un fatto decisivo per il

giudizio”: rilevando come, riportato uno stralcio del
ricorso in opposizione, la controparte si sia doluta della

precetto; sicché l’azione, contrariamente a quanto
affermato nella gravata sentenza, andava qualificata come
opposizione ad atti esecutivi, di cui non poteva che
rilevarsi l’irrimediabile tardività di proposizione.
Col secondo mezzo di censura, essa lamenta “violazione e
falsa interpretazione degli articoli 653, 282 e 654
c.p.c.”, sostenendo: in primo luogo, avere la sentenza di
rigetto di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto
confermi quest’ultimo, un contenuto condannatorio e quindi
natura di titolo esecutivo ad ogni effetto; in secondo
luogo, comunque essere fondata l’esecuzione sul decreto
ingiuntivo, inteso quale titolo esecutivo anche ai sensi
del co. l dell’art. 653 cod. proc. civ.; in ogni caso,
quindi, non essere necessario il decreto ulteriore di cui
all’art. 654, co. l, cod. proc. civ.
Dal canto suo, la controricorrente AIS srl ribadisce che
la sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto
ingiuntivo non costituisce il titolo esecutivo, ma comporta
solo la possibilità che tale diventi il decreto stesso, pur
sempre – però alla condizione che la relativa
declaratoria di esecutività sia contenuta nella medesima
sentenza di rigetto o in separato apposito decreto; e
confuta partitamente i due motivi di ricorso. Come cennato,
4

mancata produzione del decreto ingiuntivo richiamato nel

essa adduce altresì l’intervenuta riforma, in appello, del
titolo esecutivo: ma, in primo luogo, della definitività di
tale sentenza – e quindi del passaggio in giudicato delle
relative statuizioni – non vi è formale e precisa menzione;
in secondo luogo, poi, le questioni agitate sono perfino
indipendenti rispetto alla sorte del titolo.

in violazione dell’art.

366,

n.

6,

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché cod. proc. civ.,

nell’interpretazione correntemente datane dalla
giurisprudenza di questa Corte – non contiene la
trascrizione integrale di tutti i passaggi del ricorso in
opposizione originariamente proposto dall’odierna
controricorrente, invece del tutto indispensabili per
l’estrapolazione, da esso, dell’esatto tenore delle
contestazioni e, quindi, per riscontrare l’esattezza della
qualificazione della domanda come opposizione ad
esecuzione, anziché agli atti esecutivi: questione che
costituisce appunto l’oggetto della prima doglianza della
Faverzani Costruzioni srl, sicché la sua disamina resta
preclusa in dipendenza delle modalità di concreta redazione
del ricorso.
4. Il secondo motivo è invece – a prescindere dai dubbi
sulla correttezza della formulazione del quesito di diritto
in relazione alla rigorosa interpretazione dell’art. 366bis

cod. proc. civ.

(applicabile in via ultra-attiva

nonostante la sua abrogazione, ai sensi del co. 5 dell’art.
58 della legge 18 giugno 2009, n. 69), elaborata da questa
()
Corte – infondato.

5

Esso si articola su di una molteplice serie di
affermazioni: in via principale, che la sentenza di rigetto
di un’opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto confermi
quest’ultimo, ha un contenuto condannatorio e quindi natura
di titolo esecutivo ad ogni effetto; in subordine, che

inteso quale titolo esecutivo anche ai sensi del co. 1
dell’art. 653 cod. proc. civ.; in ogni caso, che non è
necessario il decreto ulteriore di cui all’art. 654, co. l,
cod. proc. civ.
Ritiene il Collegio che non sia necessario valutare
l’ultima delle proposizioni suddette e che quindi può
lasciarsi del tutto impregiudicata la questione della
persistenza o meno della necessità del decreto di cui
all’art. 654, co. l, cod. proc. civ., in forza del tenore
testuale della norma, non attinta dal mutamento di regime
dell’esecutorietà della sentenza di primo grado, introdotto
con la riforma di cui alla legge 353/90.
Infatti, la peculiarità della controversia sta in ciò,
che l’esecuzione si prospetta nella gravata sentenza come
iniziata in forza di sentenza di rigetto integrale di
un’opposizione a decreto ingiuntivo.
4.1.

Ora,

l’opposto,

con la domanda di rigetto

dell’opposizione, invoca in sostanza la condanna della sua
controparte al pagamento di quanto già in decreto – per
quanto provvisoriamente – riconosciuto: di conseguenza, la
sentenza di rigetto integrale, per quanto non di condanna
in senso tecnico, mutuerebbe dalle pronunzie di condanna il
regime di provvisoria esecutorietà, in quanto statuisce,
6

comunque l’esecuzione è fondata sul decreto ingiuntivo,

unica nel suo genere, sulla legittimità e correttezza di
una precedente condanna, sino ad allora rimasta
esclusivamente provvisoria.
In altri termini, la sentenza completa (in quanto
integra, rendendola relativa all’esito finale di una

precedente e per ciò solo consente che quest’ultima sia
assistita dalla clausola generale riconosciuta

ope legis a

tutte le condanne di primo grado dall’art. 282 cod. proc.
civ. (ciò che si rende necessario – peraltro – solo per il
caso che il decreto ingiuntivo non sia già esecutivo ai
sensi degli artt. 642 o 648 cod. proc. civ. ed
impregiudicata la questione della necessità o meno
dell’ulteriore decreto ai sensi dell’art. 654, comma primo,
cod. proc. civ.).
4.2. Si può ravvisare allora, come giustificazione del
fatto che la sentenza di rigetto integrale dell’opposizione
a decreto ingiuntivo non potrebbe giammai costituire titolo
per la condanna contenuta nel decreto medesimo, la
circostanza che è oramai consolidato l’approdo
giurisprudenziale per il quale il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione del
decreto (a tutto concedere mutuandone soltanto alcuni
secondari profili funzionali e limitatamente a specifici
marginali aspetti): Cass. 8 marzo 2012, n. 3649; Cass. 7
ottobre 2011, n. 20613; Cass. l febbraio 2007, n. 2217;
Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass. 24 giugno 2004, n.
11762; Cass. 18 novembre 2003, n. 17440; Cass. 6 giugno
2006, n. 13258; Cass. 6 giugno 2006, n. 13252; Cass. 3
7

cognizione piena a contraddittorio restaurato) la condanna

febbraio 2006, n. 2421; Cass. 24 maggio 2004, n. 9927;
Cass. 17 febbraio 2004, n. 2997; Cass. 18 novembre 2003, n.
17440; Cass. 17 novembre 2003, n. 17371; Cass. 22 aprile
2003, n. 6421; Cass. 18 marzo 2003, n. 3984; Cass. 29
novembre 2002, n. 16957; Cass. 20 novembre 2002, n. 16331;

14267; Cass. 13 giugno 2002, n. 8502; Cass. 22 febbraio
2002, n. 2573; Cass. 26 luglio 2001, n. 10206; Cass. 15
marzo 2001, n. 3769; Cass. l dicembre 2000, n. 15339; Cass.
l dicembre 2000, n. 15378; Cass. 19 maggio 2000, n. 6528;
Cass. 18 aprile 2000, n. 4974; Cass. 10 aprile 2000, n.
4531; Cass. 25 marzo 2000, n. 3591; Cass. 13 dicembre 1999,
n. 13950; Cass. 7 luglio 1999, n. 7036; Cass. 17 giugno
1999, n. 5984; Cass. 4 giugno 1999, n. 5504; Cass. 25
maggio 1999, nn. 5055 e 5074; Cass. 14 aprile 1999, n.
3671; Cass. 2 settembre 1998, n. 8717; Cass. 24 aprile
1995, n. 4612; Cass. 23 giugno 1995, n. 7129; Cass. 26
marzo 1991, n. 3258; Cass. 26 aprile 1993, n. 4857.
Conseguenza di tanto è che non può operare per il
giudizio di opposizione il principio, proprio delle
impugnazioni di merito, per il quale la pronuncia nel
merito di secondo grado è integralmente sostitutiva di
quella di primo grado, anche se confermativa.
La conseguenza pratica di una tale ricostruzione
consiste in ciò, che a passare in giudicato è comunque non
già il decreto – cui il rigetto integrale dell’opposizione
è presupposto di conferimento di esecutorietà in via
definitiva -, ma il comando ricavato dalla combinazione del

8

Cass. 18 ottobre 2002, n. 14818; Cass. 4 ottobre 2002, n.

decreto e della sentenza di rigetto – purché integrale dell’opposizione al medesimo.
Tuttavia, finché il giudizio di opposizione permanga
senza revoca espressa di questo, l’unico titolo idoneo ad
acquisire efficacia esecutiva resta il decreto; e

all’irrevocabilità intrinseca del titolo che la possiede,
ma a quella di un provvedimento diverso, in forza del quale
viene sancita indirettamente, con attitudine al giudicato
successivo, la piena sussistenza del diritto azionato e
nell’esatta misura e negli specifici modi in cui è stato
azionato nel titolo.
4.3. Non si hanno, allora, due titoli egualmente
esecutivi, entrambi azionabili dall’opposto in ordine alla
stessa ragione creditoria; e va qui, alla fine,
attentamente annotato che la sentenza di rigetto
costituisce sì titolo, ma esclusivamente per le ulteriori
voci di condanna in essa contenute; non va dimenticato,
infatti, che il giudizio di opposizione è soltanto una fase
di un più ampio ed unitario giudizio di cognizione, per la
quale sono diverse e ulteriori ed anche, in genere, ben
più gravose – le attività processuali imposte alle parti
dall’iniziativa processuale addossata dal codice al
convenuto in senso sostanziale.
In definitiva, il comune denominatore di tutte le
suddette ipotesi è che, per la condanna recata dal decreto
(sorta, accessori e spese), l’unico titolo è quest’ultimo,(
potendosi soltanto aggiungere, quale titolo esecutivo, ma
per altre ragioni di credito, diverse od ulteriori rispetto
9

l’esecutorietà di esso si correla non già

a quelle del decreto, anche la sentenza di rigetto
dell’opposizione.
4.4. È ben vero che un diverso titolo esecutivo rende
pur sempre indispensabile una diversa e nuova esecuzione
(argum. ex:

Cass. 10 aprile 1973, n. 1041; Cass. 14

Cass. 10 marzo 2011, n. 5708): ma allora l’adduzione, quale
titolo esecutivo, della sentenza di rigetto integrale di
opposizione a decreto ingiuntivo (soprattutto se non
contenga anche il decreto di cui all’art. 654 cod. proc.
civ., la cui necessità, ai fini dell’acquisto
dell’efficacia esecutiva del monitorio opposto, integra
questione che si lascia impregiudicata in questa sede),
anziché di quest’ultimo, comporta l’indicazione di un
titolo formalmente diverso e radicalmente inidoneo a
fondare l’esecuzione intrapresa in forza della prima.
Pertanto, nel caso di specie, è stata malamente addotta,
quale titolo esecutivo per la condanna recata dal decreto
ingiuntivo, la sentenza che ha rigettato l’opposizione a
quest’ultimo.
4.5.

In

definitiva,

nell’ipotesi

in

cui

sia

integralmente respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo
non esecutivo, con sentenza che non pronunci sulla sua
esecutività, il titolo sul quale fonda l’esecuzione non è
la menzionata sentenza, bensì (quanto a sorta capitale,
accessori e spese da quello recati) il decreto stesso, la
cui esecutorietà è collegata, appunto, alla sentenza, in
forza della quale viene sancita indirettamente, con
attitudine al giudicato successivo, la piena sussistenza

10

febbraio 1996, n. 1107; Cass. 20 aprile 2007, n. 9494;

del diritto azionato, nell’esatta misura e negli specifici
modi in cui esso è stato posto in azione nel titolo; dal
canto suo, la sentenza costituisce titolo esecutivo
soltanto per le eventuali, ulteriori voci di condanna in
essa contenute.

risposta negativa al quesito di diritto complessivamente
inteso e formulato a corredo del secondo motivo di ricorso,
con conseguente rigetto di quest’ultimo.
5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la
soccombente ricorrente condannata alle spese del presente
giudizio di legittimità in favore di controparte.
P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la Faverzani
Costruzioni srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore
della AIS srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t.,
liquidate in

e

•UC

4.200,00, di cui e 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 11 giugno 2013.

Ne deriva che, sotto questo assorbente profilo, va data

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