Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19595 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, presso l’avvocato ILARDO

UMBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato LO GIUDICE VINCENZO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO depositato il

05/07/2005; n. 1/2005 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16 – 17 dicembre 2004, il Tribunale di Agrigento rigettò le domande proposte da L.R., volte ad ottenere l’aumento dell’assegno mensile di Euro 499,00 posto a carico dell’ex coniuge M.A., quale contributo per il mantenimento del figlio G., stabilito con la sentenza del 29 maggio 1998, che aveva dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai predetti, nonchè l’imposizione al M. dell’obbligo di contribuire in ragione della metà alle spese straordinarie concernenti il minore medesimo.

Avverso il decreto, notificato il 23 dicembre 2004, proponeva reclamo la L., con ricorso depositato il 10 gennaio 2005 e notificato il 27 gennaio 2005 formulando diverse doglianze.

Costituendosi, il M. in via preliminare eccepiva l’inammissibilità del gravame, proposto oltre il termine di dieci giorni previsto dall’art. 739 c.p.c., e, nel merito, ne chiedeva il rigetto, deducendone l’infondatezza.

La Corte d’appello di Palermo, con decreto depositato il 5.7.05, dichiarava inammissibile il reclamo perchè proposto oltre i dieci giorni dalla notifica del decreto del tribunale.

Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione la L. sulla base di un unico motivo cui non resiste il M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Palermo ha rilevato che il decreto è stato notificato in data 23 dicembre 2004, mentre il reclamo è stato proposto con ricorso depositato in data 10 gennaio 2005, e ha, quindi, ritenuto il medesimo inammissibile ai sensi dell’art. 739 c.p.c., comma 2.

Con l’unico motivo di ricorso la L. deduce di avere depositato il reclamo il 3.1.05 e non già il 10.1.05, per cui il ricorso deve ritenersi nei termini e che comunque il decreto reclamato non era stato notificato ad istanza di parte ma della cancelleria.

Il ricorso è fondato.

Risulta infatti dalla documentazione in atti che il reclamo è stato depositato in cancelleria il 3.1.05 onde il ricorso deve ritenersi proposto nel termine di 10 giorni di cui all’art. 739 c.p.c..

Fondata è altresì la seconda doglianza dal momento che risulta che il decreto è stato notificato a cura della cancelleria, onde la stessa non era idonea a far decorrere il termine di dieci giorni (Cass. 18047/03, Cass. 13166/05, Cass. 7118/97). Anche sotto detto profilo, il ricorso deve ritenersi fondato.

Il ricorso va, pertanto accolto.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, che si atterrà nel decidere al principio di diritto dianzi enunciato e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso ,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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