Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19595 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19595 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23163/11 R.G. proposto da:
SILVESTRINI ERALDO, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Carmenati,
con domicilio eletto in Roma, via Tigrè, n. 37 presso lo studio legale
dell’avv. Francesco Caffarelli;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale delle Marche n.
194/1/10 depositata in data 24 giugno 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO

L

Data pubblicazione: 24/07/2018

I

Silvestrini Eraldo, socio al 50% della società a ristretta base sociale,
Mezzanotte Centro Arredamento s.r.I., proponeva ricorso dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Ancona avverso l’avviso di
accertamento, relativo all’anno d’imposta 2003, con il quale era stato
determinato un maggior reddito ai fini Irpef da ripartire tra i soci pro quota,
deducendo la nullità dell’avviso conseguente alla mancata allegazione del
processo verbale di constatazione.

accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che l’atto impositivo fosse
carente di motivazione per mancata allegazione dei documenti richiamati
nell’avviso di accertamento.
A seguito di appello, la Commissione Tributaria regionale riformava la
pronuncia di primo grado, dichiarando legittimo l’avviso di accertamento.
Osservava che “…la sussistenza di una condizione particolare legata
alle caratteristiche di concentrazione della partecipazione del capitale sociale
nelle mani di pochi soggetti è prodromica al reciproco controllo dei soci e
della società e costituisce una presunzione iuris tantum in favore
dell’Amministrazione finanziaria…” e che proprio dall’elemento della ristretta
base societaria discendeva l’attribuzione del reddito ai soci; rilevava che nel
caso di specie il ricorrente aveva ricoperto la carica di amministratore della
società, circostanza questa che faceva ritenere ancor più solido il vincolo tra
socio e società, e che dalle argomentazioni difensive non emergeva alcun
elemento sulla base del quale poter affermare che gli utili non fossero stati
oggetto di distribuzione, ma fossero stati accantonati dalla società, oppure
reinvestiti.
Ricorre per cassazione Silvestrini Eraldo, con due motivi, cui resiste
l’Agenzia delle Entrate mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, deducendo omessa e/o insufficiente
motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente
afferma che la Commissione regionale sarebbe incorsa in un vizio di
motivazione sul fatto controverso e decisivo rappresentato dalla

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Con sentenza n. 148/3/07 la Commissione Tributaria provinciale

conoscenza, da parte del contribuente, in difetto di notifica, del contenuto
del processo verbale di constatazione posto a fondamento dell’avviso
impugnato, non avendo valutato che sia in primo grado sia in secondo
grado era stato fatto presente che egli non era più socio ed amministratore
della Mezzanotte Centro Arredamento s.r.I., sicchè si trovava
nell’impossibilità di conoscere l’esito della verifica fiscale effettuata
dall’Ufficio ed il contenuto del processo verbale di constatazione redatto nei

2. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/73 e 7 I. n. 212/00, il ricorrente lamenta
che l’Amministrazione finanziaria ha disatteso sia le prescrizioni dell’art. 7 I.
n. 212/00, il quale prevede che “se nella motivazione si fa riferimento ad un
altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”, sia quelle
dell’art. 42 d.P.R. n. 600/73, il quale impone all’Ufficio di riprodurne il
contenuto essenziale, e che la Commissione tributaria regionale ha
erroneamente ritenuto congruamente motivato l’atto impositivo.
3.

Le due censure, da esaminare congiuntamente perché

strettamente connesse, sono infondate.
Il giudice di appello si è uniformato alla pacifica giurisprudenza di
questo giudice di legittimità, alla quale questo Collegio intende dare
continuità, secondo cui nel regime introdotto dall’art. 7 I. n. 212/00,
l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per
relationem”, cioè mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da
altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto
notificato o questo ne riproduca il contenuto essenziale ovvero siano già
conosciuti dal contribuente per effetto di precedente notificazione, con la
conseguenza che l’atto richiamato non deve essere sempre allegato all’atto
che effettua il rinvio o comunque essere consegnato al destinatario di
quest’ultimo, sussistendo tale obbligo solo se il suddetto destinatario non
abbia avuto possibilità di conoscere altrimenti il contenuto essenziale di tale
atto (Cass. n. 13110 del 25/7/2012; n. 6914 del 25/3/2011).
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’obbligo di
motivazione degli atti tributari è soddisfatto dall’avviso di accertamento dei

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confronti della società.

redditi del socio che faccia rinvio a quello riguardante i redditi della società,
ancorchè notificato solo a quest’ultima, in quanto, da un lato, l’obbligo di
motivazione è assolto mediante il riferimento ad elementi di fatto offerti da
atti nella conoscibilità del destinatario, e, dall’altro, perché il socio, ai sensi
dell’art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa
alla società e, quindi, di prendere visione dell’accertamento presupposto e
dei suoi documenti giustificativi (Cass. n. 24296 del 14/11/2014; n. 5645

13094 del 24/6/2016), principio che deve ritenersi non trovi deroghe per il
solo fatto che l’odierno ricorrente all’epoca della notifica dell’avviso di
accertamento non fosse più socio, né amministratore della società.
Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere
rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore
dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in camera di consiglio il 12 giugno 2018

del 12/3/2014; n. 25468 del 18/12/2015; n. 28546 del 29/11/2017; n.

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