Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19595 del 19/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3089-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
DENNIS UNIVERSE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 46/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di GENOVA, depositata il 18/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO
RAGONESI.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Imperia, con sentenza n. 116/14, sez 1, accoglieva il ricorso proposto dalla Dennis Universe Associazione sportiva dilettantesca avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) per Irap 2007.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Liguria che, con sentenza 46/2016,sez 4,rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
La contribuente non ha resistito con controricorso.
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce la sussistenza del vizio di motivazione apparente in quanto la sentenza impugnata è motivata per relationem a quella di primo grado della quale riporta quasi pedissequamente la motivazione senza avere tenuto in alcun modo conto dei motivi di appello.
Con il secondo motivo deduce la violazione della L. n. 398 del 1991, art. 1, poichè, posto che la sentenza impugnata ha accertato che l’associazione contribuente svolgeva attività commerciale, alla stessa non risultavano applicabili i benefici della citata legge.
Con il terzo motivo deduce il vizio di omessa pronuncia sulla contestazione che l’associazione aveva registrato nel 2007 ricavi per Euro 332.117,14 superiore al tetto di Euro 250 mila previsto come tetto limite per l’applicabilità dell’articolo citato.
Il primo motivo è manifestamente fondato.
Invero, si osserva che la sentenza impugnata riproduce salvo variazioni marginali la motivazione della sentenza di primo grado senza in alcun modo svolgere argomentazioni sulle censure svolte con l’atto di appello.
Su tale punto la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame(da ultimo Cass.27112/18).
Altresì manifestamente fondato è il terzo motivo di ricorso.
L’Agenzia ricorrente infatti ha, in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, riportato il brano dell’atto di appello con cui aveva contestato l’applicabilità al caso di specie della L. n. 398 del 1991, art. 1, poichè l’associazione aveva registrato nel 2007 ricavi per Euro 332.117,14 e nessuna argomentazione su tale questione si rinviene nella sentenza di appello.
Il secondo motivo resta assorbito dovendo la Commissione regionale in sede di rinvio pronunciarsi sulla sopra citata questione dell’applicabilità della L. n. 398 del 1991, art. 1.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra,con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Liguria per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Liguria anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019