Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19595 del 09/07/2021
Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 27/04/2021, dep. 09/07/2021), n.19595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4412-2019 proposto da:
T.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO, 13,
presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI
15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 15893/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 31/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO
PORRECA.
Fatto
CONSIDERATO
che:
T.G. ricorre, sulla base di due motivi, corredati da memoria, per la cassazione della sentenza n. 15893 del 2018 del Tribunale di Roma esponendo che:
– aveva notificato atto di precetto in uno a un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., a Intesa San Paolo s.p.a., quale già terzo pignorato di un procedimento coattivo nei confronti di Poste Italiane s.p.a.;
– aveva, pertanto, introdotto ulteriore pignoramento presso terzi cui la società Intesa esecutata aveva reagito proponendo opposizione all’esecuzione, con la quale aveva dedotto l’intervenuta estinzione dell’obbligazione a mezzo di assegno circolare;
– il Giudice di Pace aveva accolto l’opposizione come proposta, con pronuncia parzialmente riformata dal Tribunale che aveva invece riconosciuto dovuti, e non soddisfatti, gli interessi legali dopo il deposito del titolo esecutivo nonché, al contempo, ridotto per quanto di ragione le spese legali precettate;
resiste con controricorso Intesa San Paolo, s.p.a..
Diritto
RITENUTO
che:
con il primo motivo si si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 553,556,115 e 116 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che, essendo intervenuto il pagamento dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi in danno della s.p.a. Intesa, le spese di precetto erano dovute in relazione alla somma originariamente intimata, e non al residuo pari a quella riconosciuta dovuta dopo l’invio dell’assegno infine incassato;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1182 c.c., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di pronunciarsi sull’errato computo della ritenuta di acconto, eccepito sia in primo che secondo grado;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
Rilevato che:
il Collegio ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo in relazione alla valutazione della validità della procura di parte ricorrente, alla luce del rinvio alle Sezioni Unite disposto dal Primo Presidente sulla questione rimessa con O.I. 08/04/2021, n. 9358 (specie quesito c).
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021