Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19595 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLE TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23722-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4946/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 07/10/2010 R.G.N. 2278/2009.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza in data 7 ottobre 2010 la Corte di Appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio recapito presso il Polo Corrispondenza Puglia”, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 28.1.2004 – 13.3.2004 tra C.G.S. e Poste Italiane Spa, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dal 14.2.2007, detratto l’aliunde perceptum;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui non ha resistito il C. benchè ritualmente intimato;

che parte ricorrente ha comunicato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il primo ed il secondo motivo del ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1372 c.c., nonchè vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto non risolto il rapporto di lavoro per mutuo consenso, sono infondati per inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e comune volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (tra le altre: Cass. n. 1780 del 2014; Cass. n. 13535 del 2015; Cass. n. 25844 del 2015), trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. SS.UU. n. 21691 del 2016, in motivazione, punto 57; Cass. n. 2906 del 2015) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 16932 del 2011);

che con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, ed omessa motivazione per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità del termine apposto al contratto de quo per genericità della clausola; con il quarto motivo si censura la medesima statuizione sempre per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, sotto il profilo dell’asserita necessaria indicazione del nominativo del lavoratore sostituito; con il quinto motivo ci si duole della mancata valutazione delle istanze istruttorie formulate in entrambi i gradi di giudizio;

che ritiene il Collegio si debbano accogliere tali doglianze con cui si censura diffusamente l’assunto della Corte territoriale che ha ritenuto la nullità del termine in quanto la causale non soddisferebbe il requisito di specificità voluto dal legislatore;

che la questione in esame è già stata affrontata numerose volte da questa Corte che l’ha condivisibilmente risolta con l’enunciazione del principio secondo cui, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n 214 del 2009, con cui è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, l’onere di specificazione delle predette ragioni è correlato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell’apposizione del termine e l’immodificabilità della stessa nei corso del rapporto; pertanto, nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità (cfr., tra le innumerevoli, ab imo Cass. nn. 1576 e 1577 del 2010 nonchè Cass. nn. 4267 e 27052 del 2011; nn. 565, 6216, 8966, 13239 del 2012; n. 1928 del 2014; cui tutte si rinvia per ulteriori argomentazioni di supporto);

che al riguardo deve essere richiamato anche quanto ribadito dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 107 del 2013, ha avallato detto orientamento giurisprudenziale, costituente diritto vivente ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale demandatole;

che appare quindi in violazione del disposto normativo, così come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, la sentenza impugnata allorquando giudica l’assenza di specificità della causale apposta al contratto di lavoro a termine in discussione, non avendo in particolare tenuto conto del fatto che il concetto di specificità deve essere collegato a situazioni aziendali non più standardizzate, ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato; in particolare non emerge una congrua considerazione di tutti gli elementi indicati nel contratto individuale e considerati come significativi dalla giurisprudenza richiamata e cioè ambito territoriale, luogo della prestazione lavorativa, mansioni dei lavoratori da sostituire, diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro, periodo di tempo al quale le enunciate esigenze di carattere sostitutivo facevano riferimento (v. da ultimo, in vicende sostanzialmente sovrapponibili alla presente, Cass. nn. 5227 e 4898 del 2017 nonchè Cass. n. 1605 del 2016 ed ord. 6^ n. 182 del 2016);

che pertanto vanno accolti il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, respinti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi di diritto e provvederà altresì sulle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, quarto e quinto motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ad essi e rinvia alla Corte di Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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