Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19594 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19594 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23120/11 R.G. proposto da:
TULIMIERO CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avv. Livia Salvini, con
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 11;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

resistente

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Lazio n.
195/04/10 depositata in data 24 giugno 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello
RITENUTO IN FATTO

Data pubblicazione: 24/07/2018

Tulimiero Claudia, premesso che, quale proprietaria di immobile
avente interesse storico-artistico, aveva presentato tre istanze di rimborso
Irpef per gli anni di imposta 1996, 1997 e 1998 giustificate dal fatto che le
somme versate erano state erroneamente calcolate in relazione ai canoni di
affitto anzichè alla rendita catastale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, della
legge 30/12/1991, n. 413, proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto
opposto dall’Amministrazione dinanzi alla Commissione Tributaria

intempestività delle istanze presentate negli anni 1996 e 1997, sollevata
dalla Agenzia delle Entrate.
La decisione di primo grado, a seguito di appello proposto dall’Ufficio,
il quale ribadiva che la richiesta di rimborso relativa agli anni 1996 e 1997
era tardiva, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale.
Avverso la suddetta sentenza proponevano ricorso per cassazione
l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze e, con
sentenza n. 29226/08, questa Corte, dopo avere enunciato il principio di
diritto, secondo cui il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza
di rimborso delle imposte sui redditi in caso di versamenti diretti decorre,
nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del
saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da una eccedenza degli
importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che
risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, mentre decorre dal
giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto
della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti,
cassava la sentenza con rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del
Lazio, alla quale demandava di verificare, in conformità all’enunciato
principio, in quale misura, all’atto della loro effettuazione, i versamenti in
acconto risultassero parzialmente o totalmente non dovuti.
A seguito di riassunzione del giudizio da parte della contribuente, la
Commissione Tributaria regionale, in sede di rinvio, accoglieva l’appello
dell’Ufficio.
Osservava che, poiché nel caso in esame si trattava di versamenti in
eccedenza, il termine di decadenza iniziava a decorrere dal giorno del

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provinciale, la quale lo accoglieva, respingendo la eccezione di

versamento degli acconti, con la conseguenza che il rimborso non era
dovuto, per intervenuta decadenza dal relativo diritto, sia riguardo all’anno
di imposta 1996 sia riguardo all’anno d’imposta 1997, atteso che le relative
istanze erano state tardivamente presentate.
Tulimiero Claudia propone ricorso per cassazione, affidandolo a tre
motivi, ulteriormente illustrati con memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..
La Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione e memoria

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la ricorrente – deducendo la violazione e falsa
applicazione degli artt. 384, comma 1, e 394 cod. proc civ., in relazione
all’art. 360, primo comma, n. 4 cod proc. civ. – lamenta che la sentenza
impugnata si pone in contrasto con il principio di diritto enunciato dalla
sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte, in quanto il giudice di
appello, pur avendo accertato che il diritto al rimborso deriva da una
“eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti”, ha affermato che il
dies a quo del termine decadenziale del suddetto diritto deve farsi decorrere
del versamento degli acconti.
2. Con il secondo motivo – rubricato: insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto decisivo e controverso per il giudizio – la ricorrente
censura la sentenza per non avere la Commissione regionale esplicitato le
ragioni che l’hanno indotta a considerare i versamenti in acconto effettuati
dalla contribuente per le annualità 1996 e 1997 non dovuti nell’an e nel

quantum già all’atto della loro effettuazione, nonostante le specifiche
deduzioni ed allegazioni difensive addotte nel corso del giudizio di merito.
3. Con il terzo motivo – rubricato : violazione e falsa applicazione
degli artt. 112, 384, comma 2, e 394 cod. proc. civ., in relazione all’art.
360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., con riguardo alla questione della
tempestività delle istanze di rimborso relative ai versamenti a saldo – la
ricorrente deduce che il thema decidendum devoluto con la sentenza di
annullamento alla cognizione del giudice di rinvio era circoscritto, previa
applicazione del principio di diritto, all’accertamento della tempestività delle
istanze di rimborso rispetto ai singoli versamenti in acconto, non essendo in

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ex art. 380-bis cod. proc. civ..

contestazione la tempestività della richiesta di rimborso del saldo versato
per gli anni 1996 e 1997.
I giudici di appello, invece, secondo la prospettazione della
ricorrente, travalicando i limiti dell’accertamento loro demandato, hanno
rimesso in discussione la questione della tempestività delle istanze di
rimborso anche in relazione ai versamenti a saldo effettuati per le annualità
in contestazione.

4.1. In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di
diritto, la pronuncia della Corte di Cassazione vincola al principio affermato
ed ai relativi presupposti di fatto, per cui il giudice di rinvio deve uniformarsi
non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logicogiuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già
compresi nell’ambito di tale enunciazione (Cass. n. 20981 del 16/10/2015;
n. 17353 del 23/7/2010).
La C.T.R., dopo avere accertato che, nel caso di specie, si verte in
ipotesi di “versamenti in eccedenza”, ha affermato che il termine di
decadenza di diciotto mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 600/73,
all’epoca vigente, inizia a decorrere dal giorno di versamento degli acconti,
con la conseguenza che, riguardo agli anni di imposta 1996 e 1997, le
relative istanze di rimborso devono considerarsi tardive.
Così motivando, i giudici di rinvio hanno violato il principio di diritto a
cui erano tenuti ad uniformarsi, secondo cui “il termine di decadenza per la
presentazione dell’istanza di rimborso delle imposte sui redditi in caso di
versamenti diretti, previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il quale
concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i detti versamenti),
decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal
versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da
un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto
all’ammontare

del

complessivamente

tributo
dovuto,

che

risulti

oppure

al

momento

rispetto ad

una

del

saldo

successiva

determinazione in via definitiva dell’ “an” e del “quantum” dell’obbligazione
fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in

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4. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri due motivi.

acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino
parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l’interesse e
la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento”
(Cass. n. 13479 del 26/5/2008; n. 9885 del 20/6/2003).
Infatti, in applicazione di tale principio di diritto, in caso di istanza di
rimborso derivante da una eccedenza degli importi anticipatamente
corrisposti rispetto all’ammontare del tributo risultante al momento del

versamento del saldo, salvo il caso in cui i singoli versamenti in acconto, già
all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non
dovuti, poiché in questa ultima ipotesi, sorgendo l’interesse a richiedere il
rimborso dal giorno del singolo versamento, è da tale momento che inizia a
decorrere il termine di decadenza di diciotto mesi per ottenere il rimborso.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza va quindi
cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione, che, facendo applicazione del principio di diritto sopra
richiamato, dovrà procedere al riesame, nonché provvedere alla liquidazione
delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi del
ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa alla
Commissione Tributaria regionale del Lazio, in diversa compensazione, che
provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase
di legittimità
Così deciso in camera di consiglio il 12 giugno 2018
IL PRJSIDENTE
(Robe4 Crucitti)

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saldo, il termine di decadenza di diciotto mesi deve farsi decorrere dal

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