Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19594 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3012-2018 proposto da:

N.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SIMONE COSCIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Ministero dell’economia delle finanze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 316/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Campobasso, con sentenza n. 107/12,sez 2, accoglieva il ricorso proposto da N.N. avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per registro 2007.

Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 316/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso il ricorrente contesta, sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e di quello della violazione di legge, la sentenza impugnata per non avere valutato la circostanza che, come rilevato anche dalla sentenza di primo grado, la propria famiglia aveva trasferito la propria residenza nella nuova abitazione entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, onde non poteva essere revocato il beneficio fiscale per l’acquisto prima casa.

I motivi da esaminarsi congiuntamente sono manifestamente fondati.

Premesso che la circostanza dianzi dedotta risulta essere stata accertata dalla sentenza di primo grado,riportata,in osservanza del principio di autosufficienza, nel ricorso, si osserva che sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, ai sensi della L. n. 118 del 1985, art. 2, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che il cespite acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in senso contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che congiunto dello stesso.(Cass. 16604/18; Cass. 25889/15; Cass. 16355/13; Cass. 2109/09).

Il ricorso va quindi accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e, sussistendo le condizioni per la pronuncia nel merito, si accoglie il ricorso introduttivo del giudizio. Si compensano le spese della fase di merito e si condanna l’Ufficio al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del giudizio compensa le spese della fase di merito e condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase liquidate in Euro 3000,00 oltre spese forfettarie 15% ed accessori

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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