Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19594 del 09/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 09/07/2021), n.19594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 26615-2019 proposto da:

R.L., R.M., C.L., R.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DARDARDELLI 13, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TANGARI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VERZINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO DE GRENET 145 PAL. D1 SC B, presso

lo studio dell’avvocato MICHELE DE CILLIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato PEPPINO MARIANO;

– controricorrente-

contro

ASP CROTONE, CO.OT., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1217/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata l’11/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

C.L. e R.L., in proprio e quali legali rappresentanti delle figlie R.S. e R.M., convenivano davanti al Tribunale di Crotone il Comune di Verzino, l’Asl n. (OMISSIS) di Crotone e Co.Ot., esponendo che C.L. era caduta su una via del convenuto Comune per “avvallamenti e piccole ma profonde buche” sul manto stradale, tutto ciò risultando invisibile perché coperto da acqua piovana; ricoverata all’Ospedale (OMISSIS), subiva un intervento chirurgico e poi, per sopravvenuta ischemia, veniva trasportata in un centro specializzato per subirne un altro. Adducendo la responsabilità del Comune per difetto di manutenzione e di vigilanza della strada e la responsabilità dell’Asl suddetta e del medico Co.Ot., gli attori chiedevano quindi il risarcimento dei danni derivati sia dalla caduta sia da un preteso errore medico.

Tutti i convenuti si costituivano, resistendo; la Asl e il medico chiamavano anche le rispettive compagnie assicuratrici.

Il Tribunale, con sentenza del 29 settembre 2008, condannava i convenuti a risarcire l’attrice nella misura di Euro 830.121,08 oltre interessi, e i suoi congiunti nella misura di Euro 69.136,94 ciascuno, attribuendo responsabilità al 50% al Comune, al 25% all’Asl e al 25% al medico. Condannava altresì Milano Assicurazioni S.p.A. a tenere indenne il suo assicurato Co.; rigettava invece la domanda di garanzia dell’Asl nei confronti della sua compagnia assicuratrice, ora Unipolsai Assicurazioni S.p.A..

Proponeva appello l’Asl; proponeva un ulteriore appello il Comune. Le due cause erano riunite; anche i C.- R. proponevano appello incidentale.

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza non definitiva dell’11 giugno 2019, in parziale riforma, dichiarava cessata la materia del contendere tra i C.- R. e Unipolsai, rigettava le domande dei C.- R. nei confronti del Comune, accoglieva l’appello incidentale quanto al condannare l’Asl a pagare a R.L. la somma di Euro 175,57 del 22 febbraio 2001 e la somma di Euro 42,90 dal 3 maggio 2001, per il resto rigettandolo; rimetteva infine la causa in ruolo.

I C.- R. hanno presentato ricorso, articolato in cinque motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difeso con controricorso il Comune.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo denuncia erronea, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto discusso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, errore di applicazione dei principi relativi alla responsabilità ex art. 2043 c.c., violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2043 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e infine violazione, ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 115 e 116 c.p.c..

Il secondo motivo denuncia erronea, illogica e contraddittoria motivazione relativamente a fatto discusso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, erronea applicazione dei principi di responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c., violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, e art. 2051 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea applicazione del principio del nesso di causalità, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ancora in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea, illogica e contraddittoria motivazione in ordine a fatto discusso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, malgoverno della prova, violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il terzo motivo denuncia omessa/insufficiente motivazione su fatto discusso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, malgoverno della prova, erronea, illogica e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e malgoverno della prova.

Il quarto motivo denuncia omessa/insufficiente motivazione su fatto discusso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5 e malgoverno della prova.

Il quinto motivo denuncia omessa/insufficiente motivazione su fatto discusso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, erronea, illogica e contraddittoria motivazione su fatto discusso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, malgoverno della prova, violazione dell’art. 1223 c.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Ritiene questo collegio che il ricorso presenti valenza nomofilattica (questione posta con il quinto motivo) per cui la causa deve essere rimessa a pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c..

PQM

Rimette la causa alla Terza Sezione civile perché sia trattata in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2021

 

 

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