Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19593 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, Via 7 PIEMONTE

62, presso l’avvocato SPADA GIUSEPPE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALLEMI SEBASTIANO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., C.R.;

– intimate –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

09/05/2008; n. 380/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la sig.ra B.G., con ricorso al tribunale di Ragusa in data 24 novembre 2004 chiedeva un aumento dell’assegno dovutole per il mantenimento della figlia R. a seguito di divorzio dal marito C.L. e nel giudizio interveniva la figlia R., divenuta maggiorenne;

che il C. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda;

che il tribunale accoglieva la domanda aumentando l’assegno ad Euro 750,00 mensili, con provvedimento confermato dalla Corte d’appello di Catania in sede di reclamo;

che in pendenza del ricorso per cassazione avverso detto provvedimento il sig. C., in data 5 giugno 2007, adiva il tribunale di Ragusa chiedendo la modifica dell’assegno su detto, essendosi modificate “in peius” le proprie condizioni economiche;

che il tribunale dichiarava improponibile il ricorso, con provvedimento confermato in sede di reclamo dalla Corte d’appello di Catania con ordinanza depositata il 9 maggio 2008;

che avverso tale provvedimento il C. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 6 settembre 2008;

che le parti intimate non hanno depositato difese;

che con il ricorso si deduce “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo”;

che il collegio ha deciso che la causa sia decisa con motivazione semplificata;

che al ricorso si applica, “ratione temporis” l’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale, secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale, in relazione al vizio di violazione di legge il motivo deve concludersi con un quesito che ha la funzione d’indicare direttamente alla Corte l’errore di diritto asseritamente commesso dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (ex multis Cass. 7 aprile 2009, n. 8463). Quesito che deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (ex multis Cass. 17 luglio 2008, n. 19769). Mentre in relazione alla deduzione di vizi di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente e contraddittoria, imposto dall’art. 366 bis c.p.c. deve essere adempiuto non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (ex multis Cass. 7 aprile 2008, n. 8897);

che l’unico motivo formulato, non concludendosi con una sintesi rispondente ai requisiti sopra indicati, deve ritenersi inammissibile e con esso l’intero ricorso;

– che nulla va statuito per le spese non avendo le parti intimate depositato difese.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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