Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19593 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19593 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22800/11 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente contro
FILIPPINI GIANCARLO e PAGANINI ANTONIO

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Lombardia
n. 59/4/10 depositata in data 18 giugno 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

RITENUTO IN FATTO
Con due avvisi di accertamento l’Agenzia delle Entrate contestava, in
relazione all’anno d’imposta 2000, a Filippini Alessandro ed a Paganini
Antonio, comproprietari di un terreno suscettibile di utilizzazione

Data pubblicazione: 24/07/2018

edificatoria, l’omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dall’atto di
donazione del medesimo bene in favore delle rispettive mogli, le quali, il
giorno successivo, lo avevano venduto alla società Immobiliare Vittoria s.r.l.
In considerazione del rapporto di coniugio e del breve lasso di tempo
intercorso tra la donazione e la vendita, l’Amministrazione, sul presupposto
che la donazione avesse finalità elusive perchè finalizzata al mero risparmio
di imposta, riteneva, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del

Avverso i suddetti atti impositivi proponevano ricorso i contribuenti
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese, la quale, previa
riunione, li accoglieva.
La decisione veniva confermata dalla Commissione tributaria
regionale, dinanzi alla quale proponeva appello l’Ufficio, la quale riteneva
che, sebbene la sequenza cronologica degli atti negoziali inducesse a
ritenere che essi fossero stati posti in essere al solo fine di conseguire un
risparmio fiscale, tale circostanza non poteva essere considerata da sola
elemento idoneo a dimostrare la interposizione fittizia di persone, poichè
non risultava provato dall’Ufficio che il corrispettivo della vendita fosse
tornato nella disponibilità dei donanti.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due
motivi.
I contribuenti non si sono costituiti.
Il ricorso è stato fissato, ai sensi dell’art. 375, ultimo comma, e 380
bis 1, cod. proc. civ., per l’adunanza in camera di consiglio del 12.6.2018.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La mancata costituzione in giudizio degli intimati e la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento impongono di verificare, in via
pregiudiziale all’esame dei motivi di ricorso, la ritualità della notifica del
ricorso per cassazione.
2. Come è stato affermato da questa Corte (Cass. n. 26108 del
2015), la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la
spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al
destinatario; conseguentemente, soltanto l’avviso di ricevimento prescritto

2

1973, che i donanti fossero gli effettivi beneficiari della vendita.

dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, è idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data
di essa e l’identità ed idoneità della persona a mani della quale è stata
eseguita (Cass n. 16354 del 24/7/2007).
3. Ne discende che la mancata produzione dell’avviso di ricevimento
comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale
dell’atto cui tende la notificazione, e, quindi, l’inammissibilità del ricorso

contraddittorio quando, come nel caso in esame, manca la costituzione in
giudizio delle controparti, anche se risulta provata la tempestività della
proposizione dell’impugnazione (Cass. n. 8717 del 2013; n. 2722 del
10/2/2005; Cass. 25912 del 31/10/2017; n. 9432 del 17/4/2018).
4.

Nel caso di specie l’Agenzia delle Entrate ricorrente non ha

prodotto la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione,
né ha dedotto l’esistenza di circostanze di fatto che possano avere impedito,
nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del
duplicato dell’avviso di ricevimento.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Nulla deve disporsi in merito alle spese, non essendosi gli intimati
costituiti in giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in camera di consiglio il 12 giugno 2018

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stesso, in quanto non è possibile accertare la valida costituzione del

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