Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19593 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2427-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 32, presso lo studio dell’avvocato STEFANO VITI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO SANCHINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

SERIT SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA CATANIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2177/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Catania, con sentenza 95/12, sez 6, rigettava il ricorso proposto da C.G. avverso la cartella di pagamento (OMISSIS) per imposta registro 2006.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello, innanzi alla CTR Palermo, sez dist. Catania, sostenendo la nullità della notifica dell’avviso di liquidazione prodromico alla emissione della cartella.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 2177/17/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che nel caso di specie non si trattava di irreperibilità assoluta bensì relativa e che era quindi necessario effettuare le necessarie ricerche non risultanti dalla relata di notifica.

Con il secondo motivo di ricorso, sul presupposto che trattavasi di irreperibilità relativa, lamenta la mancata notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Con il terzo motivo contesta la mancata indicazione dei soggetti dai quali il notificatore avrebbe appreso il trasferimento della contribuente.

I motivi, tra loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano manifestamente infondati.

Va premesso in via di fatto che non è oggetto di contestazione quanto accertato dalla impugnata sentenza e, cioè, che si è proceduto alla notifica ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett e), dopo che la relata di notifica aveva dato atto che non era possibile eseguire la notifica in via Ughetti 72 essendo la destinataria risultata trasferita, mentre il previo accertamento anagrafico aveva confermato la residenza della contribuente al suindicato indirizzo.

In una situazione del tutto analoga questa Corte ha recentemente avuto occasione di affermare che “in tema di notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la notificazione deve essere effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., solo quando siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma

non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, mentre deve essere effettuata applicando la disciplina di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente, che, dalle notizie acquisite all’atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

Con riferimento alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, va evidenziato che nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere a tal fine compiute nè con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, purchè emerga chiaramente che le ricerche sono state effettuate, che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame” (Cass. sent n. 20425/07;Cass. 19958/18).

A tali principi si è conformato il giudice di appello, che ha ritenuto adeguati gli accertamenti effettuati dal messo notificatore (le informazioni raccolte presso lo stabile ove era ubicato il domicilio fiscale della contribuente circa il trasferimento di quest’ultima in una località non nota e le indagini anagrafiche, dalle quali non risultava il trasferimento in altro indirizzo del comune), al fine di verificare la correttezza del ricorso alla notifica di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e)(v.Cass. 19958/18 che ha ritenuto che “in particolare, le attestazioni del pubblico ufficiale apposte sull’avviso di accertamento, costituiscono atto pubblico ai sensi degli artt. 2699 c.c. e ss., e fanno piena prova (fino a querela di falso) della ricezione delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza; tale prova non è inficiata dai certificati anagrafici che, attestando formalmente la persistente residenza in loco del destinatario della notifica, palesano solo la divergenza tra i formali dati anagrafici e quanto constato in loco ed in punto di fatto dal pubblico ufficiale (Cass. 19958/18).

Il ricorso va dunque respinto. Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 3000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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