Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19592 del 27/08/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 19592 Anno 2013
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA

SENTENZA

sul ricorso 26680-2007 proposto da:
ANGELINO

ETTORE

NGLTTR48C31H501V,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 2, presso lo
studio dell’avvocato MAIELI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CARDAMONE

GUIDO

CRDGDU33A18H501J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio dell’avvocato BASILI IVO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato BASILI FABIO giusta

1

Data pubblicazione: 27/08/2013

delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 4493/2006 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2006, R.G.N.
2696/2000;

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
udito l’Avvocato FABIO BASILI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.

Guido Cardamone propose opposizione all’esecuzione mobiliare

intrapresa da Ettore Angelino sulla base di cinque titoli cambiari per un
importo complessivo di 5 milioni di lire. Dedusse di aver corrisposto al
creditore assegni bancari e una somma in contanti sino alla quasi totale
estinzione del credito e chiese l’annullamento del precetto e del
pignora mento.

favore del Cardamone, era maggiore dei pagamenti effettuati e che per
tale ragione le cambiali, rilasciate a garanzia, non erano state restituite;
propose domanda riconvenzionale di condanna di £ 6.004.050.
Il Pretore, accogliendo l’opposizione, dichiarò insussistente il diritto di
Angelino a procedere ad esecuzione forzata in forza delle cambiali,
limitatamente, alla somma di 4 milione e 900 mila lire. Respinse la
domanda riconvenzionale dell’Angelino.
La Corte di appello di Roma respinse l’appello proposto da Angelino
(sentenza del 19 ottobre 2006).
2. Avverso la suddetta sentenza, Angelino ricorre per cassazione con due
motivi.
Resiste con controricorso Cardamone, che deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini che ancora rilevano, la Corte di merito, dopo aver rigettato il
motivo di censura concernente la decadenza dal potere di proporre
istanze istruttorie pronunciata dal giudice di primo grado, ha confermato
la statuizione del primo giudice, rilevando che il creditore non aveva
provato – come era suo onere ex art. 2697 cod. civ. – l’esistenza del
maggior credito eccepito, a garanzia del quale sarebbero state trattenute
le cambiali dopo l’avvenuto pagamento.
2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2697, 1193 e 2233 cod. civ. oltre la sussistenza di tutti i vizi motivazionali
ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ.
Si conclude con il seguente quesito di diritto:<

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