Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19592 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A. (C.F. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CATAURO EZIO,

GUGLIELMOTTI GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.C. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l’avvocato

RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentato e difeso dall’avvocato LANDI

ROSA MARIA, giusta procura in calce al ricorso notificato;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 169/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 27/03/2007;

udita la redazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato SIMONETTA MARCHETTI, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Salerno in data 27.3.07 con cui veniva rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del tribunale di n. 1130/04 che aveva rigettato la domanda proposta dall’ A. nei confronti di P.C..

Quest’ultimo ha resistito con controricorso.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè,contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).

Inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda;

Nel caso di specie , il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate; in particolare, le censure che deducono un vizio di motivazione, oltre a non contenere quanto richiesto dall’art. 366 bis c.p.c. dianzi riportato, in quanto non si rinviene alcuna sintetica formulazione del dedotto vizio motivazionale, investono il merito della motivazione e si appalesano generiche e prive di autosufficienza.

Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 800,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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