Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19592 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19592 Anno 2018
Presidente: CRUCITTI ROBERTA
Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22631/11 R.G. proposto da:
IMPIANTI SCIOVIARI DEL MATESE S.R.L., in persona del legale
rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Napolitano e
Alessandra Militerno, con domicilio eletto presso lo studio del primo in
Roma, via Po, n. 9;

ricorrente

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma,
via dei Portoghesi, n. 12;

-controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della Campania
n. 156/33/10 depositata in data 22 giugno 2010
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.6.2018 dal
Consigliere dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello

Data pubblicazione: 24/07/2018

RITENUTO IN FATTO
Con avviso di accertamento notificato alla Impianti Scioviari del
Matese s.r.l. l’Agenzia delle Entrate procedeva al recupero a tassazione di
Irpeg, Irap ed Iva, per l’anno di imposta 2001, avendo accertato, sulla base
di processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, costi
indeducibili per lire 86.127.000 e costi fittizi per lire 448.975.000.
La società contribuente impugnava l’atto impositivo dinanzi alla

La sentenza, avverso la quale proponeva appello l’Ufficio, veniva
riformata dalla Commissione tributaria regionale, la quale rilevava che le
argomentazioni difensive esposte dalla società contribuente risultavano
superate dalle risultanze del processo verbale di constatazione e che
ulteriori elementi a supporto della fondatezza dell’accertamento potevano
trarsi dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nei confronti di De Simone Domenico – titolare della ditta che
la contribuente assumeva di avere incaricato della esecuzione di lavori di
movimento terra per l’implementazione della sciovia a fune alta “CristalloVetta” – dalla quale si evinceva la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai
testi Giovanni Diana e Marcello Vitale, consulenti di parte della contribuente,
e l’attendibilità della deposizione resa dall’altro teste, arch. Volpe,
responsabile del Comune di Piedimonte Matese, che, per ragioni di ufficio,
aveva avuto modo di effettuare sopralluoghi e di verificare le opere eseguite
sul suolo di proprietà del Comune.
La società Impianti Scioviari del Matese s.r.l. propone ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate
mediante controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo la contribuente – premesso che con l’avviso di
accertamento l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità di a)
costi per servizi b) costi presuntivamente fittizi relativi alle fatture nn. 2, 4,
31, 35 e 36 emesse nel 2001 dalla ditta Di Simone Domenico, concernenti
lavori di movimento di terra per l’implementazione della sciovia a fune alta

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Commissione tributaria provinciale, che lo accoglieva.

”Cristallo-Vetta” c) costi presuntivamente fittizi derivanti dalla fattura n.
2199 emessa dalla Artfer3 s.r.I., relativa all’acquisto di un gruppo di
continuità per cabina di trasformazione – censura la sentenza impugnata per
omessa motivazione in ordine a fatti controversi e decisivi per il giudizio,
per avere la C.T.R. omesso qualsiasi pronuncia sia sul rilievo afferente i
costi per servizi, sia sulla deducibilità del costi esposti nella fattura emessa
dalla Artfer s.r.l.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce la insufficiente

motivazione della sentenza gravata, lamentando che il giudice di appello ha
in modo apodittico fatto proprie le conclusioni cui è pervenuto il giudice
penale, pur trattandosi di sentenza non definitiva, senza esplicitare le
ragioni in forza delle quali ha ritenuto di fondare il proprio convincimento
sulle risultanze di un altro giudizio.
3.

I motivi, che vanno esaminati congiuntamente in quanto

strettamente connessi, sono infondati.
4. La Commissione tributaria regionale, con la sentenza impugnata,
dopo avere richiamato le rispettive tesi difensive delle parti, ha ritenuto di
accogliere l’appello dell’Ufficio, motivando che le controdeduzioni esposte
dalla società Impianti Scioviari del Matese con le memorie aggiuntive
depositate nel giudizio di appello non erano idonee a confutare le
circostanze risultanti dal processo verbale di constatazione redatto dalla
Guardia di Finanza, confermando, in tal modo, seppure implicitamente, di
ritenere provati tutti i rilievi mossi dall’Amministrazione finanziaria e, quindi,
non solo la fittizietà delle operazioni cui si riferivano le fatture emesse dalla
ditta Di Simone Domenico e dalla società Artfer 3 s.r.I., ma anche le
contestazioni concernenti i costi per servizi.
A supporto della decisione i giudici di secondo grado hanno pure
richiamato le risultanze probatorie del procedimento penale svoltosi a carico
di Di Simone Domenico, rilevando la inattendibilità delle dichiarazioni rese
dai testi Vitale e Diana, consulenti di parte della società contribuente, e
valorizzando la testimonianza resa dall’arch. Volpe, responsabile del
Comune di Piedimonte Matese, il quale, per ragioni di ufficio, aveva avuto
modo di effettuare sopralluoghi e di verificare gli interventi eseguiti sul

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2.

terreno di proprietà dello stesso Comune; anche sulla base di quanto
emerso dal processo penale sono quindi giunti alla conclusione che
difettasse la prova della esecuzione dei lavori fatturati dalla ditta Di Simone
Domenico.
4.1. Il giudice di appello ha, dunque, ritenuto, con motivazione
congrua ed immune di vizi logici, provata, da parte dell’Amministrazione
finanziaria, la fittizietà dei costi emergenti dalle fatture emesse dalla ditta Di

argomentazioni difensive della società contribuente e le prove documentali
da essa offerte fossero idonee a superare gli elementi presuntivi gravi,
precisi e concordanti risultanti dal processo verbale di constatazione.
Non è dunque ravvisabile il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, che, per effetto della modifica dell’art. 366-bis c.p.c.,
introdotta dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, deve essere dedotto
mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione
al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle
ragioni per le quali l’insufficienza rende inidonea la motivazione a
giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di
tali fatti, che non devono attenere a mere questioni o punti, dovendosi
configurare in senso storico o normativo e potendo rilevare solo come fatto
principale ex art. 2697 c.c. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo)
o anche fatto secondario (Cass. n. 29883 del 13/12/2017), in quanto, nel
caso in esame, non si indicano fatti controversi il cui esame è stato omesso
dal giudice di appello, ma si sollecita piuttosto una statuizione conforme alle
aspettative della parte sui medesimi fatti su cui il giuduce di merito si è già
pronunciato con chiarezza e sufficienza.
Nè può ritenersi sussistente il dedotto vizio di motivazione per il fatto
che la C.T.R. abbia posto a fondamento della pronuncia la sentenza penale,
non ancora definitiva, atteso che, nel processo tributario, la motivazione di
una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto a quella di
un’altra decisione, anche se non passata in giudicato, purché riproduca i
contenuti mutuati e li renda oggetto di un’autonoma valutazione critica, in

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Simone Domenico e dalla Arfer3 s.r.l. ed ha al contempo escluso che le

modo da consentire la verifica della compatibilità logico – giuridica del rinvio
(Cass. n. 5209 del 6/3/2018; n. 107 del 8/1/2015).
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza
e sono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso in favore

liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito
Così deciso in camera di consiglio il 12 giugno 2018

dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente giudizio di legittimità che

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