Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19592 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20220-2019 proposto da:

K.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO 7, presso

lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2114/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza del 17.12.2018, la Corte d’appello di Torino rigettò il gravame avverso l’ordinanza del medesimo Tribunale, che aveva respinto il ricorso avverso il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale di Torino della domanda di protezione internazionale proposta da K.D. nella forma del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del diritto di rilascio di un permesso umanitario.

1.1 La corte di merito ha fondato la decisione sull’assenza di credibilità intrinseca e, quanto alla protezione umanitaria, ha escluso la situazione di vulnerabilità e la prova del radicamento nel territorio dello Stato.

2.Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso K.D. sulla base di due motivi.

2.1. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, del D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6, dell’art. 16 della direttiva 2013/32/UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver valutato la credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente senza svolgere alcuna indagine in ordine alle fonti di informazioni sul Paese d’origine.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, artt. 5, 6 e art. 14, comma 1, lett. b e dell’art. 15 della direttiva 2011/95/ UE in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la Corte di merito svolto alcuna indagine in ordine alla capacità dello Stato di provenienza di garantire un adeguato livello di protezione, preventiva e repressiva, degli atti di persecuzione quando siano commessi da soggetti non statuali.

3. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

3.1. il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, disciplina il procedimento cui l’organo giudicante è tenuto ad attenersi al fine di valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui lo stesso non fornisca adeguato supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di protezione internazionale.

3.2. Tra i criteri di valutazione menzionati, la disposizione de qua contempla espressamente quello della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente la protezione internazionale.

3.3. Secondo il principio costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia di protezione internazionale, il D.Lgs. n. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, verifica sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21142).

3.4.L’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati. La valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) del ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27503).

3.5. Nell’applicare i summenzionati parametri, la Corte d’appello ha ritenuto incoerente ed inattendibile la ricostruzione sostenuta da parte ricorrente in ragione del carattere generico ed implausibile delle informazioni rese, con particolare riferimento alla circostanza che egli non fosse a conoscenza che il padre della sua ragazza fosse l’Imam della Moschea di (OMISSIS), nonostante l’Imam rappresenti un punto di riferimento della comunità locale; del tutto inverosimile è stata ritenuta la storia della gravidanza della figlia, delle modalità con cui l’Imam ne era venuto a conoscenza, del ruolo svolto dalla moglie dell’Imam per evitare la sua reazione. Infine, era inverosimile, nella cultura del luogo, che fosse stato l’Imam a diffondere la notizia alla comunità dei fedeli.

3.6. Alla luce di quanto esposto, risulta, quindi, che il Giudice di merito abbia fatto corretta applicazione degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, valorizzando, a tal fine, i criteri espressamente contemplati dell’inattendibilità del ricorrente e dell’incoerenza delle dichiarazioni rese dallo stesso.

3.7. Quanto, poi, alla censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria di cui si sarebbe reso responsabile l’organo di merito, in violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca e attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale inibisce l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.8. A fronte di tanto, considerata l’assenza di credibilità ravvisata dal Giudice di merito nella versione resa dal richiedente la protezione internazionale, risulta infondata la censura di parte ricorrente volta a denunciare il mancato adempimento del dovere di cooperazione istruttoria da parte della Corte d’appello di Torino.

3.9. Ne discende che, atteso il giudizio negativo sulla credibilità, nessun danno grave poteva derivare al richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.

4. Il ricorso va pertanto rigettato.

4.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

4.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA