Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19592 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23585-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che

lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6875/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/10/2010 R.G.N. 6870/2008.

Fatto

RILEVATO

Che con sentenza in data 5 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma ha respinto l’appello avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato la nullità della clausola appositiva del termine “per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio”, di cui ai due contratti di lavoro stipulati per il periodo 1.7.2004 31.8.2004 nonchè 1.4.2005 – 30.6.2005 tra C.A. e Poste Italiane Spa, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute dalla cessazione definitiva del rapporto;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso;

che C.A. ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

Che con il primo motivo del ricorso si denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione eccependo che “le questioni relative alla genericità della clausola di apposizione del termine e al mancato assolvimento dell’onere della prova sulle circostanze indicate nella clausola non (erano) state impugnate da parte avversa mediante appello incidentale ex art. 343 c.p.c.”; che con il secondo mezzo si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso perchè la sentenza impugnata avrebbe dovuto decidere esclusivamente in ordine alla erroneità della pronuncia di prime cure “per non aver rilevato l’inesistenza di una eccezione processualmente rilevante e per non avere ammesso, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., mezzi di prova rilevanti ai fini della definizione della controversia”, che detti motivi, da valutarsi congiuntamente per connessione, non possono trovare accoglimento in quanto il lavoratore, completamente vittorioso in primo grado, sebbene con riferimento alla mancata prova da parte della società di avere effettuato la valutazione dei rischi, non poteva proporre alcuna impugnazione incidentale in difetto di soccombenza ma aveva semplicemente l’onere di riproporre le questioni a mente dell’art. 346 c.p.c., circostanza questa non contestata dalla ricorrente per cassazione;

che con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e pronuncia contraddittoria o omessa per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità del termine apposto ai contratti de quibus per genericità della clausola;

che il decisum della Corte territoriale si fonda su di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’una attinente alla genericità della clausola appositiva del termine; l’altra attinente la carenza di prova in ordine alla impossibilità di verificare “il nesso causale tra l’assunzione a termine dell’attuale appellante e le scoperture temporanee verificatesi nel medesimo contesto lavorativo (con conseguente inammissibilità ed irrilevanza dei capitoli di prova testimoniale richiesti dalla società appellante in primo grado, richiesta reiterata anche nel presente giudizio di appello)”;

che il ricorso censura solo la prima ragione fondante la decisione, per cui deve trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione ovvero la mancata impugnazione di una di esse comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. n. 3633 del 2017; in precedenza, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), sicchè nel caso di specie è del tutto ultronea la verifica della censura di cui al terzo motivo, perchè l’eventuale accoglimento di esso non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

che il quarto motivo, con cui ci si duole che l’impugnata sentenza non avrebbe condiviso la prospettazione dell’esponente società secondo la quale, anche in caso di termine nullo, non avrebbe luogo la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, non merita accoglimento per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce dalle quali non v’è ragione di discostarsi (Cass. n. 12985 del 2008; conf. Cass. n. 7244 del 2014);

che il quinto motivo denuncia violazione ed erronea applicazione dei principi e delle norme di legge sulla messa in mora e sulla corrispettività delle prestazioni; a tale motivo si connette anche la richiesta di applicazione dello ius superveniens costituito dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che la doglianza deve essere accolta secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. del 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che dunque non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti i primi quattro motivi di ricorso, va accolta l’ultima censura nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad essa e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062/2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma,nella Adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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