Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19591 del 24/07/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 19591 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14945/2012 R.G. proposto da
Delli Carpini Domenico ed Annamaria, in proprio e nella qualità di eredi di Delli Camini
Antonio, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Amatucci, con cui
elettivamente domiciliati in Roma, viale Camillo Sabatini n.150 presso l’avv.
Antonio Cepparulo;
-ricorrenti contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
e
Equitalia Suds S.p.A., in persona del I.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv.
Antonio Sciaudone, con cui elettivamente domicilia in Roma al viale delle
Milizie n.22 presso l’avv. Andrea Del Vecchio;
-controricorrenti-

1

Data pubblicazione: 24/07/2018

avverso la sentenza n.1/15/12 della Commissione Tributaria Regionale
della Campania, emessa il 7/11/2011, depositata il 16/1/2012 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

1. Delli Camini Domenico ed Annamaria, in proprio e nella qualità di eredi di Delli
Camini Antonio, ricorrono con quattro motivi contro l’Agenzia delle Entrate ed
Equitalia Sud S.p.A. per la cassazione della sentenza n.1/15/12 della
Commissione Tributaria Regionale della Campania, emessa il 7/11/2011,
depositata il 16/1/2012 e non notificata, che ha rigettato l’appello dei
contribuenti, in controversia concernente l’impugnativa della cartella di
pagamento n.02820080047365924, notificata il 14/1/2010, emessa
dall’Agenzia delle Entrate di Teano (CE) a titolo definitivo, a seguito della
decisione della C.T.R. della Campania relativa all’accertamento n.
7581000492 per l’anno di imposta 1984 effettuato in capo a Delli Carpini
Antonio;
2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Campania riteneva sanato
ogni vizio attinente alla notifica della cartella di pagamento, l’esistenza di
una sufficiente motivazione della cartella esattoriale e dell’indicazione della
C.T.P. territorialmente competente per un eventuale ricorso, l’infondatezza
dell’eccezione di nullità relativa alla mancata sottoscrizione della cartella e
del ruolo, l’infondatezza dell’eccezione di nullità della cartella perché emessa
in violazione dell’art.25, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 602/73;
3.

i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza d’appello, sul

presupposto dell’insanabilità del vizio di notifica della cartella, nonché della
nullità della stessa per l’omessa sottoscrizione della cartella e del ruolo e
per l’insufficiente motivazione, in particolare in relazione al criterio applicato
per la determinazione degli interessi e per il mancato riferimento alla
sentenza definitiva (che costituisce il titolo in base al quale è stata emessa);
il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 31 maggio 2018,
ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo

u),
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RILEVATO CHE:

come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv.
in legge 25 ottobre 2016, n.197;
4. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Polis S.p.A.
si sono costituite, resistendo con controricorso;

CONSIDERATO CHE:

applicazione dell’art.12, comma 4, d.P.R. n.602/73 e dell’art.21 septies L.
n.241/1990, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo i ricorrenti, la cartella di pagamento sarebbe stata emessa sulla
base di un ruolo nullo, che non contiene alcun riferimento alla sottoscrizione
da parte del dirigente dell’Ufficio o di un suo delegato;
con il terzo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa
applicazione dell’art.21

septies ed octies L. n.241/1990, in relazione

all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c.;
secondo i ricorrenti, la cartella di pagamento, tempestivamente
impugnata, sarebbe insanabilmente nulla, ai sensi dell’art. dell’art.21
septies ed octies L. n.241/1990, per la mancanza di sottoscrizione;
1.2. i motivi possono essere esaminati insieme, sono infondati e vanno
rigettati;
1.3. come è stato più volte ribadito da questa Corte, non è necessario
che il ruolo e la relativa cartella di pagamento siano sottoscritti, ai fini della
loro validità;
invero, “secondo il costante insegnamento di questa Corte, il difetto di
sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell’ufficio non incide in alcun
modo sulla validità della iscrizione a ruolo del tributo, poiché si tratta di atto
interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da
notificare al contribuente (conformi Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13);
costituisce ius receptum il principio per cui, in mancanza di una sanzione
espressa (e quindi diversamente dall’avviso di accertamento, che a norma
degli artt. 42, d.P.R. n. 600/73 e 56, d.P.R.n. 633/72, è nullo se non reca la
sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva
da lui delegato), opera la presunzione generale di riferibilità dell’atto

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1.1. con il primo motivo, i ricorrenti denunziano la violazione e falsa

amministrativo all’organo da cui promana, sicché, atteso il principio di
tassatività delle nullità, tale sanzione non può trovare applicazione” (Cass.
n. 24492/15);
inoltre, la Corte ha chiarito che “in tema di riscossione delle imposte, la
mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del
funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, quando non è in

l’autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto
amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi
dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella va predisposta secondo il
modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede
la sottoscrizione dell’esattore ma solo la sua intestazione” (Cass. sent. n.
26053/2015);
in conclusione, “il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo
dell’ufficio — al pari della mancanza di sottoscrizione della cartella di
pagamento, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da
cui promana — non incide in alcun modo sulla validità dell’iscrizione a ruolo
del tributo” (cfr. Cass. n. 19761 del 2016, che richiama Cass. n. 26053/15,
n. 6199/15, n. 6610/13, nonché Corte cost. n. 117 del 2000, secondo cui
costituisce “diritto vivente” il principio in base al quale «l’autografa della
sottoscrizione è elemento essenziale dell’atto amministrativo nei soli casi
previsti dalla legge, ed è regola sufficiente che dai dati contenuti nel
documento sia possibile individuare con certezza l’autorità da cui l’atto
proviene»);
alla luce dell’ampia giurisprudenza citata, da cui si evince che la
mancanza della sottoscrizione (ove provata) non è causa di nullità del ruolo
e della cartella di pagamento, emessa in conformità con il modello
ministeriale, il motivo di ricorso in esame risulta infondato;
nel caso in esame, quindi, il giudice di appello ha correttamente escluso
la ricorrenza di un’ipotesi di nullità della cartella di pagamento, ritenendo
che l’atto, anche in assenza di sottoscrizione, fosse comunque riconducibile
all’Autorità che lo aveva emanato, che i ricorrenti non avessero lamentato
alcuna incertezza in ordine alla provenienza dell’atto dall’autorità

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dubbio la riferibilità di questo all’Autorità da cui promana, giacché

competente, né avessero dimostrato la mancata sottoscrizione del ruolo
(solo ipotizzata);
la C.T.R. ha anche rilevato che l’iscrizione a ruolo e la successiva
emissione della cartella di pagamento, trattandosi dell’esecuzione di un
giudicato, costituivano attività vincolate, per le quali, in mancanza di una
previsione espressa di nullità, non era possibile l’annullamento per vizi

la decisione impugnata risulta, quindi, conforme ai principi enunciati
nell’ampia giurisprudenza di legittimità sopra citata, da cui si evince che la
mancanza della sottoscrizione (ove provata) non è causa di nullità del ruolo
e della cartella di pagamento, emessa in conformità con il modello
ministeriale;
2.1. con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 7 L.n.212/00 e dell’art. 19 d. Igs. n.546/92, in
relazione all’art.360, commal, n.3, c.p.c.; difetto di motivazione della
sentenza; mancata indicazione del procedimento di calcolo degli interessi e
del giudice competente;
2.2. il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;
2.3. in particolare, i ricorrenti ravvisano una violazione dell’art. 7 L.
n.212/00 e dell’art. 19 d. Igs. n.546/92 da parte del giudice di appello,
allorchè ha ritenuto che l’eventuale difetto nell’indicazione del giudice
competente all’impugnazione dell’atto sia stato sanato dalla tempestiva e
rituale proposizione del ricorso da parte dei contribuenti presso la C.T.P.
competente;
la doglianza è infondata;
l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 546/1992, prevede che
gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario “devono contenere
l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto e della
commissione tributaria competente, nonché delle relative forme da
osservare ai sensi dell’art. 20”;
analoga disposizione è contenuta nell’articolo 7, comma 2, lettera c),
della legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), in base al quale
“gli atti dell’amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione

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procedimentali e di forma, ex art. 21 octies L. n.241/90;

devono tassativamente indicare: … c) le modalità, il termine, l’organo
giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di
atti impugnabili”;
l’omessa o l’erronea indicazione, nell’atto impugnabile, delle modalità
per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una
semplice “irregolarità” formale, che può eventualmente rilevare ai fini della

la Corte di Cassazione, con sentenza 23010/2009, nel confermare il
proprio consolidato orientamento, ha chiarito che “la nullità, per tale
omessa o incompleta indicazione, non è una conseguenza prevista dal
legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi piuttosto di
semplice irregolarità, avendo la norma come scopo soltanto quello di
agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l’atto; soggetto
su cui grava l’onere di individuare l’organo giurisdizionale, onere che è
autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico
di altri”;
risulta, invece, inammissibile la doglianza relativa alla carente
motivazione della cartella esattoriale, che non indica specificamente il
procedimento applicato per la determinazione degli interessi e la sentenza
sulla cui base è stata emessa;
invero, “nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del
ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 cod. proc. civ., qualora il
ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto
il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di
un avviso di accertamento (nella specie, risultante “per relationem” ad un
processo verbale di constatazione) è necessario, a pena di inammissibilità,
che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente
interpretati o pretermessi, al fine di consentirne la verifica esclusivamente
in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto
processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente
integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche
poste a suo fondamento” (Cass. sent. n. 9536/13);
il principio, espresso dalla Corte in tema di motivazione dell’avviso di

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decorrenza del termine per l’impugnazione;

accertamento ed applicabile anche alla sintetica motivazione della cartella
esattoriale, comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso che, deducendo
la carenza motivazionale dell’atto impositivo, non ne riporti il contenuto in
maniera completa, in modo da consentirne l’esame;
nel caso di specie, il contenuto della cartella di pagamento non è
riportato nel ricorso, che risulta carente ai fini dell’autosufficienza;

applicato per la determinazione degli interessi sembra avere carattere di
novità, non risultando avanzata nei motivi di appello, come ricavabili
unicamente dalla loro sintesi nella sentenza impugnata (non essendo stati
riportati nel ricorso dei contribuenti);
infine, non può non rilevarsi che è inammissibile anche il profilo della
denunciata carenza di uno specifico riferimento alla sentenza della C.T.P.;
tale doglianza, infatti, è stata ritenuta infondata dai giudici di merito di
primo e secondo grado ed il giudizio, vertendo sull’esame di una circostanza
di fatto (la menzione della sentenza contenuta nella cartella esattoriale),
non è sindacabile in sede di legittimità;
3.1. con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 25, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 602/73, in relazione
all’art.360, comma1, n.3, c.p.c.;
secondo i ricorrenti, la cartella di pagamento non è stata notificata ai
contribuenti nel rispetto dei termini di cui all’art. 25, comma 1, lett. c)
d.P.R. n.602/73, attesa la giuridica inesistenza della notifica effettuata, per
l’omessa sottoscrizione della relata di notifica da parte dell’agente
notificatore;
3.2. il motivo è infondato;
3.3. ed invero, come è stato già chiarito da questa Corte, “in tema di
riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia
eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602
del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di
raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme
concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del
1982” (Cass. sent. n. 12083/16);

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inoltre, la doglianza relativa alla mancata indicazione del criterio

la notifica a mezzo posta effettuata direttamente dal concessionario non
richiede, quindi, la compilazione della relata di notifica;
inoltre, nel caso in esame, con accertamento in fatto insindacabile in
sede di legittimità, il giudice di appello ha rilevato che la cartella, spedita a
mezzo posta dal concessionario ai contribuenti, fu regolarmente notificata ai
destinatari in data 14/01/10, entro il 31/12/2010 (termine ultimo,

dies a quo

la data del 5/5/2008, in cui divenne definitiva

la sentenza della CTR che costituiva il titolo posto a base della cartella);
comunque, anche a voler ritenere nulla la notifica per eventuali vizi
formali, questi ultimi sarebbero comunque sanati, ai sensi degli artt.156 e
160 c.p.c., dal raggiungimento dello scopo dell’atto, avendo i ricorrenti
ricevuto la notifica ed impugnato tempestivamente l’atto anche nel merito;
ne consegue che il vizio di nullità della notifica è del tutto irrilevante,
ove essa abbia raggiunto lo scopo (come è avvenuto nel caso di specie) per
avere il destinatario impugnato l’atto, che si presume viziato, entro il
termine di decadenza concesso all’ente per adottare e notificare il
provvedimento amministrativo di imposizione tributaria;
4.1. per quanto fin qui detto, il ricorso è infondato e va rigettato ed i
ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio
di legittimità in favore delle parti controricorrenti, secondo la liquidazione
effettuata in dispositivo;

P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti Delli Carpini Domenico
ed Annamaria in solido al pagamento in favore di parti controricorrenti delle
spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.100,00 ciascuna, oltre
eventuali spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate ed
oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge in favore dell’Equitalia
Polis S.p.A..
Così deciso in Roma il 31/5/2018

LiV

computando quale

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