Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19591 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 852-2018 proposto da:

V.M.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GHIRZA 13,

presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA FILIPPUCCI; rappresentata e

difese dall’avvocato ALESSANDRA FABRIZIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– Controricorrente –

avverso la sentenza n. 3237/19017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

05/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 917/15, sez 2, rigettava il ricorso proposto da V.M.L. avverso l’avviso di accertamento TKQ017A01559/2014 per irpef 2006.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Roma sez. dist. Latina

Il giudice di seconde cure, con sentenza 3237/19/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

La contribuente con il primo motivo di ricorso lamenta l’erronea valutazione di un fatto decisivo della controversia in relazione alla prova dei poteri e della qualifica D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, del sottoscrittore dell’avviso impugnato da ritenersi privo della qualifica dirigenziale nonchè di delega.

Con il secondo motivo sostiene la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi.

Gli stessi appaiono per alcuni versi inammissibili e per altri manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il vizio della delega sotto il profilo dei poteri del delegante in ragione dell’incarico dirigenziale, proposta in riferimento alla sentenza n. 37/15 della Corte Costituzionale la Commissione regionale ha argomentato facendo correttamente riferimento all’orientamento di questa Corte secondo cui “In ordine agli avvisi di accertamento in rettifica e agli accertamenti d’ufficio, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, impone sotto pena di nullità che l’atto sia sottoscritto dal “capo dell’ufficio” o “da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”, senza richiedere che il capo dell’ufficio o il funzionario delegato abbia a rivestire anche una qualifica dirigenziale; ciò ancorchè una simile qualifica sia eventualmente richiesta da altre disposizioni. In esito alla evoluzione legislativa e ordinamentale, sono impiegati della carriera direttiva, ai sensi della norma appena evocata, i ‘funzionari di area terza” di cui al 18 contratto del comparto agenzie fiscali fissato per il quadriennio 2002-2005. In questo senso la norma sopra citata individua l’agente capace di manifestare la volontà della amministrazione finanziaria negli atti a rilevanza esterna, identificando quale debba essere la professionalità per legge idonea a emettere quegli atti. Essendo la materia tributaria governata dal principio di tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali, e non occorrendo, ai meri fini della validità di tali atti, che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali, ne consegue che la sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della corte costituzionale, sottoscritti da soggetti al momento rivestenti funzioni di capo dell’ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui al D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 24″.(Cass. 22810/15)

Su tale questione non si rinviene peraltro una censura specifica..

Riguardo a tutte le altre questioni inerenti alla delega al funzionario firmatario dell’atto, si osserva che la sentenza ha affermato che “tale motivo deve ritenersi inammissibile in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57”.

In altri termini la Commissione regionale ha dichiarato inammissibile la questione relativa alla nullità od inesistenza della delega in quanto proposta per la prima volta in appello.

Era dunque onere per la ricorrente impugnare con un motivo specifico tale ratio decidendi prima di poter entrare nel merito della questione.

Tutto ciò non è avvenuto onde i due motivi non possono trovare accoglimento.

Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 6000,00 oltre spese prenotate a debito e doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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