Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19591 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19940-2019 proposto da:

S.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed

elettivamente domiciliato in Roma, V.Le Università 11, presso lo

studio dell’avvocato Emiliano Benzi, rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandra Ballerini;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) rappresentato e difeso per legge

dall’Avvocatura dello Stato, con sede in Roma, via Dei Portoghesi,

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1941/2018 della Corte d’appello di Genova,

depositata il 20/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da S.S., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova che ha rigettato il gravame dallo stesso proposto contro l’ordinanza del Tribunale di Genova che ha confermato il diniego della protezione sussisiaria e di quella umanitaria da lui richieste;

– il richiedente la protezione internazionale aveva allegato di essere fuggito dal (OMISSIS) dopo essere evaso dal carcere in cui era stato ristretto in esecuzione di una condanna all’ergastolo che aveva riportato a seguito dell’incendio colposo provocato dallo scoppio del suo forno, incendio che aveva coinvolto le case vicine e nel quale erano morte cinque persone;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 per avere la corte territoriale erroneamente affermato che la situazione socio-politica in (OMISSIS) non è caratterizzata da una situazione di pericolo generalizzato rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

– la censura è inammissibile;

– la protezione sussidiaria è stata, infatti, negata per due ragioni: in primo luogo perchè il racconto del richiedente è stato considerato dalla corte territoriale non attendibile dal momento che ne erano state offerte due versioni e nessun riscontro che lo potesse circostanziare meglio; in secondo luogo, il rigetto era stato motivato sulla scorta di fonti internazionali ed autorevoli che escludevano la sussistenza di un pericolo generalizzato nel senso interpretato anche dalla giurisprudenza Europea;

– ebbene poichè delle due rationes decidendi ne è stata attinta, una sola, manca l’interesse in capo al ricorrente, dal momento che, comunque, anche ove ipoteticamente accolta la censura della ratio decidendi colpita (ipotesi peraltro non ravvisabile stante l’omessa indicazione di report contrari a quelli richiamati dalla corte d’appello), residua il diniego fondato sulla ritenuta non credibilità del richiedente, ratio decidendi non attinta dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. Un. 7931/2013);

– con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2 Cost., dell’art. 11 del patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 (ratificato con L. 881/1977), nonchè la violazione dell’art. 8 CEDU in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e, ancora, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 comma 3, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 per omesso esame della domanda di protezione umanitaria;

– la doglianza è infondata;

– la corte territoriale ha escluso la sussistenza di una situazione di vulnerabilità individuale in capo al richiedente, rilevando l’inesistente esposizione al rischio di persecuzioni, seppure non rilevanti ai fini del rifugio politico o della protezione sussidiaria;

– il giudice d’appello ha inoltre escluso la ricorrenza di comprovati motivi di salute o di integrazione nel Paese di accoglienza che rispetto alla normativa di riferimento potesse giustificare il rilascio del permesso per protezione umanitaria;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica il rigetto del ricorso;

-in applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente nella misura liquidata in dispositivo;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese a favore di parte controricorrente che liquida in Euro 2100,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA