Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19591 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23524-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA MARCONI 15 PALAZZO DELL’ARTE MODERNA, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO D’AMBROSIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ENRICO D’ANTRASSI, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6430/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/10/2010 R.G.N. 11204/2008.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 4 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia della clausola appositiva del termine per esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche derivanti dall’attuazione di previsioni di accordi sindacali del 2001/2002, di cui al contratto di lavoro stipulato per il periodo 2.5.2002 – 30.6.2002 tra B.F.F. e Poste Italiane Spa, nonchè la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società al risarcimento del danno dal 22 ottobre 2002 sino al 30 giugno 2005;

che avverso tale sentenza Poste Italiane Spa ha proposto ricorso affidato a plurimi motivi, cui ha resistito l’intimato con controricorso contenente impugnazione incidentale affidata ad un motivo, cui a sua volta ha resistito la società.

Diritto

CONSIDERATO

che il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 1372 c.c., nonchè vizi di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto non risolto il rapporto di lavoro per mutuo consenso, sono infondati per inidoneità del solo decorso del tempo, in assenza di circostanze significative di una chiara e comune volontà delle parti contraenti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (tra le altre: Cass. n. 1780 del 2014; Cass. n. 13535 del 2015; Cass. n. 25844 del 2015), trattandosi comunque di valutazione del significato e della portata del complesso di elementi di fatto di competenza del giudice di merito (Cass. SS.UU. n. 21691 del 2016, in motivazione, punto 57; Cass. n. 2906 del 2015) le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto (Cass. n. 16932 del 2011);

che il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione di legge, per avere la sentenza impugnata ritenuto generica la motivazione posta a fondamento dell’assunzione, senza considerare adeguatamente gli accordi collettivi stipulati tra le parti;

che il decisum della Corte territoriale si fonda però su di una duplice ratio decidendi, ciascuna idonea a sorreggere la decisione: l’una attinente alla genericità della clausola appositiva del termine; l’altra attinente la carenza di allegazione e prova in ordine alla correlazione “tra le ragioni della stipulazione a termine quali esposte nel contratto e la singola assunzione della quale qui si discute”;

che il ricorso censura solo la prima ragione fondante la decisione, per cui deve trovare applicazione la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione ovvero la mancata impugnazione di una di esse comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (Cass. n. 3633 del 2017; in precedenza, ex multis, Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009), sicchè nel caso di specie è del tutto ultronea la verifica della censura di cui al terzo motivo, perchè l’eventuale accoglimento di esso non condurrebbe mai alla cassazione della sentenza gravata;

che il quarto motivo, con cui si lamenta che la Corte territoriale abbia fatto discendere dalla nullità della clausola appositiva del termine la conversione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, è palesemente infondato per le ragioni già espresse da questa Corte in numerose pronunce dalle quali non v’è ragione di discostarsi (tra le innumerevoli v. Cass. n. 12985 del 2008; Cass. n. 7244 del 2014);

che invece deve essere accolta la doglianza circa l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (v. fra le altre Cass. 12.8.2015 n. 16763 ed i precedenti ivi richiamati); nè rileva l’avvenuta abrogazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, commi 5 e 6, ad opera del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 55, lett. f, (da ultimo Cass. n. 7132 del 2016);

che le Sezioni unite di questa Corte, con la sent. n. 21691 del 2016, hanno statuito che “in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico”; hanno altresì chiarito che “il ricorso per cassazione per violazione di legge sopravvenuta retroattiva incontra il limite del giudicato, che, tuttavia, ove sia stato proposto appello, sebbene limitatamente al capo della sentenza concernente l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro, non è configurabile in ordine al capo concernente le conseguenze risarcitorie, legato al primo da un nesso di causalità imprescindibile, atteso che, in base al combinato disposto dell’art. 329 c.p.c., comma 2, e art. 336 c.p.c., comma 1, l’impugnazione nei confronti della parte principale della decisione impedisce la formazione del giudicato interno sulla parte da essa dipendente”;

che dunque non vi è giudicato sulle conseguenze risarcitorie sino a quando resta impugnato l’an sulla illegittimità del termine ed ove questa statuizione venga confermata occorre tenere conto della L. n. 183 del 2010, art. 32, affinchè la decisione adottata sia conforme all’ordinamento giuridico;

che, pertanto, respinti i primi quattro motivi di ricorso principale, va accolta l’ultima censura nei sensi e nei limiti del detto ius superveniens, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ad essa e con rinvio per il riesame, sul punto, alla Corte di Appello indicata in dispositivo, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante ex art. 32 cit. per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr., per tutte, Cass. n. 14461 del 2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr. per tutte Cass. n. 3062/2016), provvedendo altresì alle spese del giudizio;

che il ricorso incidentale resta assorbito in quanto attinente al risarcimento del danno ancora sub iudice in ragione della cassazione che precede.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso principale limitatamente all’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigetta nel resto, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese; dichiara assorbito il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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