Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19590 del 26/09/2011

Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 26/09/2011), n.19590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA SEBASTIANO VENIERO 78, presso l’avvocato

GIAMPICCOLO MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINI

NICOLO’, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G. (C.F. (OMISSIS)), P.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, Via CASSIODORO 19, presso

l’avvocato FISCHETTI CLARA (STUDIO AVV. JANARI), rappresentati e

difesi dall’avvocato FRESINA CINZIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositato

il 26/05/2008, 232/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato FRESINA CINZIA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, la Corte d’Appello di Messina, con decreto depositato il 26 maggio 2008, accoglieva parzialmente il reclamo proposto da M.G. e dal figlio P.M. nei confronti di P.G., avverso il decreto del Tribunale di Messina del 19 luglio 2006, in punto assegnazione della casa coniugale, assegno divorzile ed assegno di mantenimento per il figlio.

Ricorre per cassazione il P., sulla base di motivi attinenti a vizio di motivazione.

Resistono con controricorso la M. e P.M..

Entrambe le parti depositano memoria per l’udienza. Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per assenza delle sintesi, omologhe ai quesiti di diritto, in relazione a vizio di motivazione (al riguardo, Cass. n 2694/2008), di cui all’art. 366 bis c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2011

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