Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19590 del 24/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 19590 Anno 2018
Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE
Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24958/2011 R.G. proposto da
F.11i Salviato s.r.l. , in concordato preventivo e liquidazione, in persona del liquidatore Martino
Salviato, nonché del commissario e liquidatore giudiziale dr. Michele Giorgiutti,
rappresentata e difesa dall’avv. Umberto Santi, i elettivamente domiciliata
in Roma alla via Benaco n.5, presso l’avv. Maria Chiara Morabito;
-ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei
Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
-contro ricorrenteavverso la sentenza n.108/26/2010 della Commissione Tributaria Regionale
della Lombardia, sez.26, emessa il 17/2/2010, depositata il 14/7/2010 e
non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2018 dal
Consigliere Andreina Giudicepietro;

1

Data pubblicazione: 24/07/2018

RILEVATO CHE:
1. la società F.11i Salviato s.r.l. , in concordato preventivo e liquidazione ricorre con
sei motivi contro l’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza
n.108/26/2010 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia,
sez.26, emessa il 17/2/2010, depositata il 14/7/2010 e non notificata, che

di Varese, che a sua volta aveva parzialmente accolto il ricorso della società
contribuente avverso l’avviso di accertamento R3A03TB00303, notificato in
data 3/7/2007 e relativo a IRES, IRAP ed IVA, maggiori imposte, sanzioni
ed interessi per il periodo di imposta 29 aprile – 31 dicembre 2004;
2. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 31 maggio
2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il
primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168,
conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;
3. a seguito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate si è costituita, resistendo
con controricorso;
4. la società ha depositato memoria ex art. 380 bis n. 1 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE:
1.1. la ricorrente, con memoria del 17 maggio 2018, facendo presente
di avere presentato il 5/4/2017 dichiarazione di adesione alla definizione
agevolata, ex art. 6 del d.l. n. 193/16, convertito dalla legge n. 225/16,
seguita dal pagamento dell’intero importo determinato dall’Equitalia S.p.A.
con il versamento di un’unica rata entro i termini di scadenza, ha chiesto
alla Corte di “prendere atto della definizione”;
1.2. anche in assenza di una formale rinuncia al ricorso è possibile
evincere che sia venuto meno l’interesse a coltivare il ricorso da parte della
ricorrente;
va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse della società ricorrente;
1.3. inoltre, il Collegio, preso atto di quanto sopra, ritiene che
sussistano le ragioni di compensazione delle spese di cui all’art. 92 c.p.c., in

sQ\
2

ha parzialmente accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.T.P.

ragione del comportamento processuale delle parti e della finalità deflattiva
del carico del contenzioso tributario ;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
spese compensate.

Roma 31 maggio 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA