Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19590 del 19/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/07/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 19/07/2019), n.19590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 698-2018 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO RENI

2, presso lo studio dell’avvocato EMILIO SIVIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PLETTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1295/30/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Siena, con sentenza n. 538/15, sez. l, rigettava il ricorso proposto da S.G. avverso l’avviso d’accertamento (OMISSIS) relativo a Irpef, Iva e Irap 2011.

Avverso detta decisione il contribuente proponeva appello.

La CTR Toscana, con sentenza 1295/2017, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione lo S. sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il contribuente deduce con il primo motivo la nullità della sentenza per motivazione apparente non contenendo l’esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione.

Con il secondo motivo ripropone le proprie censure relative al mancato riconoscimento dei costi afferenti il conto corrente da inserire tra le spese deducibili ed a fatture per prestazioni lavorative ricevute.

Con il terzo motivo deduce di avere provato i costi del conto corrente tramite la produzione dell’estratto conto.

Risulta fondato il primo motivo del ricorso.

Invero la motivazione della sentenza impugnata è racchiusa in dieci righe con cui sostanzialmente si afferma la correttezza della valutazione espressa dal giudice di prime cure senza esaminare in alcun modo i motivi dell’appello.

Trattasi di una motivazione per relationem del tutto apparente e quindi nulla.

E’ sufficiente a tale proposito richiamare la giurisprudenza di questa Corte che ha ripetutamente statuito che è nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata “per relationem” alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame oppure perchè perplessa ed obiettivamente incomprensibile (da ultimo ex plurimis Cass. 27112/18Cass. 22598/18; Cass. 24452/18; Cass. 21978/18).

In conclusione va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti tutti gli altri.

Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Toscana per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 10 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2019

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