Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19590 del 18/09/2020

Cassazione civile sez. II, 18/09/2020, (ud. 22/01/2020, dep. 18/09/2020), n.19590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19955-2019 proposto da:

B.M., ammesso al patrocinio a spese dello Stato e

rappresentato ed assistito dall’Avvocato Giuseppe Lufrano, con

studio in Civitanova Marche, via Fermi n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), rappresentato ope legis

dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via Dei

Portoghesi 12;

– resistente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE per il riconoscimento della protezione

internazionale Roma 2 Sez Ancona;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3025/2018 della Corte d’appello di Ancona,

depositata il 18/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/01/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso proposto da B.M., cittadino (OMISSIS), avverso la sentenza che ha respinto il gravame nei confronti della decisione del tribunale che aveva confermato il rigetto della domanda di protezione internazionale da lui richiesta nella forma dello status di rifugiato, di protezione sussidiaria nonchè di quella per il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– a sostegno delle domande il richiedente aveva allegato di avere abbandonato la (OMISSIS), ed in particolare l'(OMISSIS), nel 2016, dopo essere rientrato dagli studi ed essersi reso conto della criticità della situazione economica della sua famiglia a causa della perdita del lavoro della zia che la manteneva;

– la corte d’appello ha motivato il rigetto escludendo che la situazione riferita dal richiedente fosse riconducibile alla fattispecie del rifugio come prevista nella Convenzione di Ginevra del 1951;

– anche con riguardo alla protezione sussidiaria, ad avviso della corte d’appello, non era ipotizzabile il grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) non provenendo l’eventuale grave danno da organi statali, nè era ravvisabile – sulla base delle fonti informative considerate – nella zona di provenienza del richiedente, e cioè l'(OMISSIS), la presenza di violenza indiscriminata;

– rispetto alla domanda di protezione umanitaria, il rigetto era motivato sia sulla oggettiva mancanza di rischio per la vita e l’integrità fisica o per la compressione della libertà individuale, sia sulla mancata prospettazione della appartenenza del richiedente a categorie di soggetti vulnerabili;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso l’intimato Ministero, mentre non ha svolto attività difensiva l’intimata Commissione Territoriale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 14 nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla esclusione della condizione di pericolo esistente in (OMISSIS);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) per avere la corte territoriale negato la protezione sussidiaria senza indagare le condizioni di pericolo esistenti nel Paese di provenienza;

– i due motivi concernono entrambi la decisione sulla domanda di protezione sussidiaria e possono essere congiuntamente esaminati;

– essi sono infondati;

– la domanda di protezione proposta dal ricorrente è stata valutata in relazione alla sussistenza della protezione sussidiaria tenendo conto della specifica condizione di vita del B. nel Paese di origine, ma anche della situazione sociopolitica;

– benchè nella sentenza impugnata non si dia conto delle fonti internazionali utilizzate, limitandosi a precisare che erano le stesse indicate dal richiedente, deve rilevarsi che nel ricorso non sono indicate fonti di informazione che smentiscano la conclusione espressa dalla corte territoriale rispetto all'(OMISSIS);

– costituisce, infatti, principio consolidato che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione di provenienza correrebbe per la sua presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona (cfr. Cass. 13858/2018; id. 9090/2019; id.18306/2019);

-ebbene, la corte ha escluso che tale situazione ricorra nell'(OMISSIS), regione meridionale della (OMISSIS), interessata sì come emerge dal report Coi elaborato dall’Easo nel novembre 2018 da instabilità politica e attacchi terroristici, ma non dalla violenza indiscriminata che contraddistingue la zona nord del Paese;

– va dato atto che nell’ambito del secondo motivo viene anche criticata la decisione di rigetto della protezione umanitaria sotto il profilo dell’omessa motivazione;

– la doglianza è infondata perchè la corte territoriale ha, come sopra già evidenziato, esaminato la domanda sia in relazione alla oggettiva mancanza di rischio per la vita e l’integrità fisica o per la compressione della libertà individuale, sia in relazione alla mancata prospettazione della appartenenza del richiedente a categorie di soggetti vulnerabili;

– atteso l’esito sfavorevole di tutti i motivi, il ricorso va respinto;

-nulla va disposto sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero resistente ex art. 370 c.p.c., comma 1 e dell’intimata Commissione Territoriale;

-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 22 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2020

 

 

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