Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19590 del 04/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 04/08/2017, (ud. 20/04/2017, dep.04/08/2017),  n. 19590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23544-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5120/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/09/2010 R.G.N. 8938/2006 + 1.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza n. 5120/2010, la Corte di Appello di Roma ha parzialmente riformato la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città – con la quale era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto, intercorso tra Poste Italiane spa e P.L., dall’1.3.2000 al 31.5.2000, a norma dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994, come novellato dall’art. 25 CCNL 11.1.2001, per “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in, corso ed in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio nazionale”, con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate negli intervalli non lavorati oltre accessori sino al saldo-dichiarando la nullità anche del contratto a termine intercorso dal 4 novembre 2002 al 31 dicembre 2002 (stipulato “per sostenere il livello del servizio di recapito durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità, tuttora in fase di completamento, di cui agli Accordi del 17, 18 e 23 ottobre 2001, 11 dicembre 2001, 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002, che prevedono al riguardo, il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della Società”), la prosecuzione giuridica del rapporto dopo il 31.12.2002 e condannando, invece, a differenza di quanto ritenuto in prime cure, la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data di messa in mora sino alla scadenza del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto a termine (31.12.2005) oltre accessori;

che avverso tale sentenza Poste Italiane spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, chiedendo comunque la applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 medio tempore sopravvenuta;

che il P. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale;

che il P.G. non ha formulato richieste;

che sono state depositate memorie da parte di P.L..

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si censura: 1) la violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2, nonchè della L. n. 56 del 1987, art. 23, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per errata interpretazione delle suddette disposizioni, da parte della Corte territoriale che ha ritenuto che il potere riconosciuto ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle previste dalla legge, fosse soggetto a pretesi limiti temporali; 2) la violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 8 CCNL 26.11.1994, nonchè degli accordi sindacali del 25.9.1997, del 16.1.1998, del 27 aprile 1998, del 2 luglio 1998, del 24 maggio 1999 e del 18 gennaio 2001 in connessione con l’art. 1362 c.c. e in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere erroneamente i giudici del merito individuato nella data del 30.4.1998 il preteso termine di validità ed efficacia temporale dell’accordo integrativo del 25.9.1997; 3) la omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè dal corpo della motivazione della pronuncia non era dato comprendere in forza di quale ragionamento logico o di quale percorso argomentativo fosse stato individuato come data ultima del termine finale di efficacia dell’accordo integrativo del 25.9.97, la data ultima del 30.4.1998; 4) l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 3) perchè la Corte di appello aveva omesso di esaminare la questione in ordine alla circostanza che le deduzioni in fatto e in diritto dell’originario ricorrente circa la validità del secondo contratto (dal 4.11.2001 al 31.12.2002) erano in conferenti in quanto detto contratto era stato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001; 5) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1218,1219,1223,2094,2099 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, le retribuzioni avrebbero potuto decorrere solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e perchè sull’aliunde perceptum era onere del lavoratore di provare di non avere intrattenuto altri e successivi rapporti di lavoro nè di avere percepito somme a titolo retributivo; la ricorrente chiede, poi, in caso di rigetto delle suindicate censure, l’applicazione della sopravvenuta disciplina in tema di risarcimento introdotta dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;

che, con il ricorso incidentale P.L. si duole del risarcimento del danno, quantificato come sopra indicato, perchè adottato con motivazione contraddittoria e perchè statuito in violazione degli artt. 1226,2729,1218,1223,1227 e 2697 c.c., art. 432 e 114 c.p.c.;

che, con riguardo ai primi tre motivi, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione, il ricorso principale è infondato: infatti, il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale, in tema di contratto a termine dei dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8 del CCNL 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo del 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente e alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali, fino alla data del 30 aprile 1998; le assunzioni a termine scadute dopo il 30 aprile 1998 sono, pertanto, illegittime per carenza del presupposto normativo derogatorio (cfr. Cass. n. 23120/2010; Cass. n. 24281/2011; Cass. n. 286/2016);

che il quarto motivo è privo di decisività in quanto la Corte territoriale, nella motivazione della gravata sentenza, ha specificato che ogni questione sul secondo contratto, essendo stato dichiarato nullo il termine apposto al primo, era assorbita di talchè la precisazione della nullità anche del secondo contratto (dal 4.11.2002 al 31.12.2002), contenuta nel dispositivo, non incide sul decisum con la conseguenza della irrilevanza delle relative censure;

che è, invece, fondato l’ultimo motivo limitatamente alla richiesta di applicazione dello jus superveniens atteso che, come da ultimo chiarito da Cass. Sez. Un. 27.10.2016 n. 21691, la censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive, e quindi applicabili al rapporto dedotto, in considerazione che non si richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico e che sul capo della sentenza, con il quale erano state regolate le conseguenze economiche, non si era formato alcun giudicato;

che, conseguentemente, l’esame di tutte le doglianze di cui al ricorso incidentale deve ritenersi assorbito;

che, pertanto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà limitarsi a quantificare l’indennità spettante all’odierna parte intimata ex art. 32 cit., per il periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro (cfr. per tutte Cass. n. 14461/2015), con interessi e rivalutazione su detta indennità da calcolarsi a decorrere dalla data della pronuncia giudiziaria dichiarativa della illegittimità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro subordinato (cfr tra le altre Cass. n. 3062/2016).

PQM

 

La Corte accoglie il motivo concernente l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rigettati gli altri e assorbito il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2017

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