Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2020, (ud. 09/04/2019, dep. 29/01/2020), n.1959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24593/2011 proposto da:

B.R. e Bi.El., rappresentate e difese dagli

avvocati Elenio Bidoggia, Giovanna Oddo del foro di Milano e

dall’avv. Livia Salvini del foro di Roma, presso il cui studio in

Roma, Viale Mazzini, 9 sono domiciliate.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 157/1/2010 emessa inter partes il

6/13 luglio 2010 dalla Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia;

Con sentenza del 6 luglio-13 luglio 2010 (n. 157/1/2010) la

Commissione Tributaria Regionale di Milano, previa riunione degli

appelli proposti dall’Ufficio, ha riformato le due sentenze della

Commissione Tributaria Provinciale che avevano accolto i ricorsi

separatamente proposti dalla società RAIMEL di BI.EL. &

C. s.a.s. e dalle socie, BI.EL. e B.R. contro

gli avvisi di accertamento notificati a ciascuna delle parti

ricorrenti per l’anno di imposta 2001 (sentenza n. 96/12/2008 resa

nei confronti della società e della socia BI. e sentenza n.

360/41/08 resa nei confronti della socia B.); per l’effetto ha

dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento impugnati, derivanti

dalla plusvalenza accertata ai fini della liquidazione della imposta

di registro sulla cessione di azienda intervenuta tra la società

RAIMEL s.a.s. e la società PROFUMERIA LUNA di BO.JU. & C.

s.a.s.

Ricorrono per la cassazione di detta sentenza le contribuenti,

deducendo tre motivi d’impugnazione.

Al ricorso ha resistito l’Agenzia delle Entrate, sostenendone

l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza.

Con memoria ex art. 372 c.p.c. la ricorrente B.R. ha

dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193

del 2016, ex art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016 e domandato

dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Con ordinanza interlocutoria del 24 novembre 2017 questa Corte ha

rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire alla contribuente di

rinunciare al ricorso.

Con atto depositato il 27.11.201198, notificato in data 30.11.2018

all’Agenzia delle Entrate, la stessa contribuente ha dichiarato di

rinunciare al ricorso non avendovi più interesse a seguito

dell’adesione alla definizione agevolata.

Fatto

RILEVATO

CHE

Il 30 luglio 2001 la “Raimel di Bi.El. e C.”s.a.s. cedeva alla “Profumeria Luna di Bo.Ju. e C.” s.a.s. l’azienda commerciale per la vendita al dettaglio di profumeria e altro per il corrispettivo di lire 383.000.000, delle quali lire 170.000.000 per avviamento.

L’Agenzia delle Entrate rettificava il valore d’avviamento da Lire 170.000.000 a Lire 414.000.000 con avviso di liquidazione della maggiore imposta sulla differenza.

I contraenti impugnavano separatamente l’avviso di liquidazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza 22/39/07, emessa nel giudizio promosso dalle cedenti, passata in giudicato, riduceva il valore dell’avviamento da Lire 414.000.000 a Lire 309.803.000; e che nel giudizio promosso dall’acquirente confermava il valore d’avviamento dichiarato di Lire 170.000.000.

Sulla base della prima di queste sentenze l’Agenzia delle Entrate notificava in data 27/2/2007 a Raimel s.a.s. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2001, con il quale, precisato che “nel caso specifico il valore accertato risultante dall’avviso di rettifica e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, costituisce un elemento che integra i requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), facendo presumere che tale importo coincide con il corrispettivo della cessione, determinando una quota di plusvalenza non dichiarata”, determinava in Lire 309.803.000 la maggiore plusvalenza patrimoniale; con avvisi successivi e separati accertava in capo alle due socie maggiori redditi di partecipazione, correlati alle quote societarie rispettivamente del 55 e del 45%.; quindi notificava a Bi.El., per l’anno 2001, l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e a B.R. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per l’anno 2001, con il quale, tenuto conto dell’avviso di accertamento emesso in capo a Raimel (di cui sub 5.1) e considerato che la signora B. “era compartecipe nelle società ‘RAIMEL DI BI.EL. E C SAS’ con sede in (OMISSIS) CF (OMISSIS) nella misura del 45%” accertava (erroneamente) un reddito di partecipazione di Lire 156.074.495 pari ad Euro 80.605, 75 (cfr. l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) allegato n. 1 al ricorso in I grado avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) e qui allegato sub 6).

Detti avvisi sono stati impugnati, con separati ricorsi, davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano che li ha annullati.

Impugnate le due sentenze davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con la sentenza qui impugnata – che ha riunito le due cause – gli accertamenti sono stati confermati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Va dichiarata l’estinzione del giudizio per la ricorrente B.R., che ha rinunciato al ricorso in seguito alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016. I documenti allegati all’istanza provano l’esecuzione degli adempimenti previsti a carico del contribuente per l’estinzione del giudizio. Le relative spese vanno compensate (Cass., n. 10198 del 27/04/2018; Cass., n. 28311 del 07/11/2018).

2.1. Con il primo motivo le altre parti ricorrenti Elisa Bi. e Raimel di Bi. Elisia E C. s.a.s. hanno denunciato “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 4” in ragione del fatto che sia nel giudizio di primo grado che nel giudizio di appello era stata dedotta quale ragione di impugnazione degli accertamenti anche la erroneità della quantificazione dei maggiori redditi accertati. In particolare si era evidenziato che nel bilancio al 31.12.2001 erano state indicate come “proventi straordinari” plusvalenze per avviamento in misura di Lire 170.000.000 e si era dedotto che l’ufficio nel far valere il giudicato relativo all’imposta di registro (che aveva accertato una plusvalenza da avviamento di Lire 309.803.000) – non avrebbe potuto recuperare l’intero importo consacrato nel giudicato ma soltanto la eccedenza rispetto all’avviamento esposto in bilancio (eccedenza pari a Lire 139.803.000).

2.2. Con il secondo motivo le stesse ricorrenti hanno denunciato “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma, 1, n. 5” in ragione dell’omessa considerazione del fatto secondo cui, per la stessa questione, ancorchè res inter alios acta siccome proposta dagli acquirenti dell’azienda, la Commissione Tributaria aveva ritenuto illegittima la rettifica del valore dell’avviamento operata dall’Agenzia delle Entrate.

2.3. Con il terzo motivo hanno denunciato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 52, 54, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1 lett. d) e dell’art. 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” in considerazione del fatto che l’imposta sul reddito e l’imposta di registro sono fondate su presupposti di fatto diversi e come tali il valore determinato per la prima non si sarebbe potuto ricavare trasponendo il valore accertato sulla seconda.

3. I primi due motivi di ricorso devono essere trattati unitariamente e ritenuti assorbiti nel terze in considerazione dello ius superveniens costituito dal D.Lgs. n. 147 del 2015, art. 5, comma 3, secondo il quale “al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 58, 68, 85 e 86 e al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 5,5-bis, 6 e 7 si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonchè per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347”.

La norma, la cui natura interpretativa è stata confermata dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 12265/2017; Cass., 9513/2018) e che va quindi applicata retroattivamente, rende nulli gli accertamenti – come quello oggetto del presente giudizio – fondati sulla mera importazione ai fini I.R.PE.F. dell’accertamento (ancorchè divenuto definitivo) eseguito in sede d’imposta di registro; ed è applicabile d’ufficio anche nel giudizio di legittimità, nel presupposto (qui portato dal terzo motivo d’impugnazione) dell’intervenuta devoluzione della questione (Cass., 19617/2018).

Essendo incontroverso che l’accertamento impugnato fu motivato esclusivamente sulla base di quello emerso in sede di liquidazione d’imposta di registro e non occorrendo quindi ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la controversia può essere decisa nel merito, con l’accoglimento degli atti introduttivi proposti dalle contribuenti.

Poichè la soluzione della controversia è conseguenza di ius superveniens, le spese vanno interamente compensate fra le parti.

PQM

Dichiara estinto il giudizio nei riguardi di B.R. per rinuncia a norma del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. in L. n. 225 del 2016 e compensa interamente fra le parti le relative spese processuali.

Accoglie il terzo motivo del ricorso proposto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie i ricorsi introduttivi delle ricorrenti Bi.El. e Raimel s.a.s.

Spese dei giudizi di merito e di legittimità compensate.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 29 gennaio 2020

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