Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1959 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 5880-2008 proposto da:
TOZZI

MARIO

C.F.TZZMRA34D20F6280,

C.F.VRDLSE36R41F628X,

VARDI

ELSA

elettivamente domiciliati in

ROMA, V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio
dell’avvocato BIANCHINI ALESSANDRO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MOSCARINO LUIGI;
– ricorrenti –

2013

contro

2583

BORGOGNI

LUIGI

(DECEDUTO),

BORGOGNI

DONATELLA,

BORGOGNI GABRIELLA;
– intimati –

Data pubblicazione: 29/01/2014

sul ricorso 8767-2008 proposto da:
BORGOGNI

DONATELLA C.F.BRGDLL61A46F628X,

BORGOGNI

GABRIELLA C.F.BRGGRL67L47A390R, QUALI UNICI EREDI DI
FICAI RINA E BORGOGNI LUIGI, elettivamente domiciliate
in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo

dall’avvocato PASQUINI STEFANO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentalicontro

TOZZI MARIO, VARDI ELSA, elettivamente domiciliati in
ROMA, V.LE GIULIO CESARE 95, presso lo studio
dell’avvocato BIANCHINI ALESSANDRO, rappresentati e
difesi dall’avvocato MOSCARINO LUIGI;
– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 10/2007 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 12/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA
PICARONI;
udito l’Avvocato Cutellè Andrea con delega depositata
in udienza dell’Avv. Luigi Moscarino difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentate e difese

Ritenuto in fatto
l. – E impugnata la sentenza della Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 12 gennaio 2007, di parziale riforma della sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva respinto le do-

Tozzi Mario.
1.1. – La sig.ra Ficai aveva agito per sentir dichiarare
che la sua proprietà – particelle n. 238 e n. 310 del foglio
56 del catasto terreni del Comune di Monte San Savino – si estendeva fino alla rete metallica posta a confine con la proprietà della sig.ra Vardi, ed aveva chiesto che quest’ultima
fosse condannata a cessare le turbative poste in essere oltre
la rete, al risarcimento del danno e all’eliminazione degli
sporti con parapetti che costituivano affacci sulla proprietà
dell’attrice.
La convenuta Vardi e il coniuge Tozzi Mario, comproprietario dei terreni, nei cui confronti era stata disposta
l’integrazione del contraddittorio, avevano contestato il fondamento delle domande della Ficai, chiedendone il rigetto.
In comparsa conclusionale l’attrice aveva formulato domanda di accertamento della proprietà per intervenuta usucapione
in suo favore del terreno in contestazione.
Il Tribunale di Arezzo aveva ritenuto infondate le pretese
della sig.ra Ficai, rilevando, nella motivazione, che il terreno esistente oltre la rete metallica era di proprietà della

mande proposte da Ficai Rina nei confronti di Vardi Elsa e

parte

convenuta;

che

la

domanda

di

accertamento

dell’usucapione del terreno era tardiva; che la domanda di
condanna della convenuta ad eliminare gli sporti risultava generica, oltre che non provata.

Borgogni Donella e Borgogni Gabriella proponevano appello,
chiedendo raccoglimento delle domande.
Si costituivano gli appellati Vardi e Tozzi chiedendo il
rigetto dell’appello, la conferma della sentenza di primo grado e, per l’effetto, la dichiarazione che il terreno esistente
oltre la rete metallica era di loro proprietà.
2. – Con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, la Corte d’appello di Firenze confermava il rigetto di tutte le domande proposte dagli eredi di Ficai Rina.
Osservava in particolare la Corte d’appello che non era
stata raggiunta la prova della proprietà del terreno in contestazione in capo alla sig.ra Ficai, neppure a titolo di intervenuta usucapione, dovendosi ritenere ammissibile la relativa
domanda formulata solo in comparsa conclusionale in quanto riguardante diritto autodeterminato.
Quanto alla domanda di eliminazione degli sporti con parapetti costruiti sul confine, la Corte d’appello affermava che
la stessa, pur essendo risultata provata, non poteva essere
accolta in quanto proposta soltanto nei confronti della sig.ra
Vardi e non anche del comproprietario Tozzi, donde

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1.3. – Gli eredi di Ficai Rina, sigg.ri Borgogni Luigi,

l’impossibilità di ordinare una demolizione pro-quota indivisa.
In riferimento alla posizione degli appellati Verdi-Tozzi,
la stessa Corte di merito riteneva che essi avessero proposto

che non conteneva la dichiarazione del loro diritto di proprietà sul terreno in contestazione.
Nel merito, secondo la Corte d’appello, neppure i convenuti-appellati avevano dimostrato di essere proprietari, non avendo dimostrato il mantenimento di uno stato di fatto ultraventennale, sicché la relativa domanda doveva essere respinta,
con compensazione delle spese di lite.
3. – Per la cassazione della sentenza d’appello hanno proposto ricorso principale, con atto notificato il 21 febbraio
2008, i sigg.ri Vardi-Tozzi, sulla base di tre motivi.
Le sigg.re Borgogni Donella e Borgogni Gabriella, anche in
qualità di eredi di Borgogni Luigi, hanno proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.
I ricorrenti principali hanno depositato controricorso per
resistere al ricorso incidentale.
Considerato in diritto
l. – Il ricorso principale è fondato limitatamente al secondo e al terzo motivo.

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appello incidentale, per emendare la pronuncia di primo grado

1.1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3) in riferimento
agli artt. 2909 cod. civ. e 132 cod. proc. civ.
La Corte d’appello di Firenze avrebbe erroneamente inter-

Tozzi come appello incidentale, mentre i predetti avevano
chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado
che, pur avendo accertato il loro diritto di proprietà sul
terreno posto oltre la rete metallica, non ne aveva dato atto
nel dispositivo.
I ricorrenti hanno formulato il quesito di diritto nei seguenti termini: «[Se] il contenuto decisorio di una sentenza
di accertamento o di rigetto per mancanza di prova della domanda principale, là dove presenti, nella motivazione, affermazioni relative a questioni dibattute nel giudizio, ma non
riportate nel dispositivo, va integrato con quanto statuito
nel dispositivo, se questo presenti delle omissioni. [Se] la
presenza di affermazioni su questioni dibattute nel giudizio,
presenti nella motivazione della sentenza ma non riportate nel
dispositivo, significa che il giudice non ha statuito sulle
medesime questioni. [Se] l’accertamento del diritto di proprietà dei convenuti, presente nella motivazione della sentenza di primo grado, ma non nel dispositivo della medesima, ed
il rigetto del diritto di proprietà degli attori indicato nel

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pretato l’atto di costituzione in appello dei sigg.ri Vardi-

dispositivo, deve essere interpretato come mancata statuizione
sulla domanda dei convenuti».
1.2. – La doglianza è infondata.
Correttamente la Corte d’appello ha ritenuto che il primo

le dei sigg.ri Vardi-Tozzi, e che non fosse pertanto possibile
procedere alla mera integrazione di quella pronuncia.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio
invocato dai ricorrenti, secondo cui «la portata precettiva di
una pronunzia giurisdizionale va individuata tenendo conto non
soltanto del dispositivo, ma anche della motivazione», trova
applicazione soltanto quando il dispositivo contenga comunque
una pronuncia di accertamento o di condanna e, in quanto di
contenuto precettivo indeterminato o incompleto, si presti ad
integrazione, ma non quando il dispositivo manchi del tutto.
In questa evenienza, infatti, ricorre il vizio di omessa pronuncia su una domanda o un capo di domanda, non potendo la relativa decisione, con il conseguente giudicato, desumersi da
affermazioni contenute nella sola parte motiva (ex plurimis,
Cass., sez. 3, sentenza n. 1652 del 2010).
Nella fattispecie in esame, risulta evidente che il giudice di primo grado ha trattato la questione posta con la domanda riconvenzionale, di accertamento della proprietà in capo ai
sigg.ri Vardi-Tozzi, come se fosse un’eccezione, finalizzata a
paralizzare la domanda di controparte Emblematico risulta in

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giudice avesse omesso di decidere sulla domanda riconvenziona-

tal senso l’incipit della pronuncia del Tribunale di Arezzo,
in cui è scritto: «La domanda attrice non merita considerazione, non potendosi negare a favore della parte convenuta il diritto di proprietà su quella parte di terreno […]».

zione e falsa applicazione degli artt. 948 cod. civ., 112, 115
e 116 cod. proc. civ., lamentando che la Corte d’appello abbia
disatteso, nell’esame della domanda riconvenzionale, le prove
acquisite nel giudizio di primo grado, e in specie i titoli di
proprietà, le rilevazioni catastali e le risultanze delle CTU.
I ricorrenti hanno formulato un articolato quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.
3. – Con il terzo motivo i ricorrenti deducono l’omessa,
insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso, ai sensi dell’art. 360, promo comma, n. 5, cod. proc.
civ.
Il fatto controverso è individuato nella duplice circostanza, emersa nel corso dell’istruttoria, che negli anni
1970-1975 non esisteva alcuna rete metallica a delimitare la
proprietà Vardi-Tozzi da quella del sig. Pagliai, dante causa
della sig.ra Ficai, e che la sig.ra Ficai era consapevole,
prima ancora di promuovere il giudizio, che il terreno identificato nella particella 682 del foglio 56 del catasto del Comune di Monte San Savino era di proprietà Vardi-Tozzi.

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2. – Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la viola-

3.1. – Le doglianze, che devono essere esaminate congiuntamente giacché riguardanti la medesima questione della valutazione della prova della domanda riconvenzionale e della motivazione su tale punto, risultano fondate.

toli di proprietà dei convenuti Vardi-Tozzi, già richiamati sia pure sommariamente – dal giudice di primo grado, che su di
essi aveva fondato il rigetto della domanda proposta
dall’attrice Ficai, unitamente ai convergenti risultati delle
indagini tecniche.
L’infondatezza della domanda riconvenzionale è infatti motivata sul rilievo che i sigg.ri Vardi-Tozzi, al pari della
controparte, non siano riusciti a dimostrare «il mantenimento
di uno stato di fatto ultraventennale», mentre «la circostanza
che il loro assunto collimi con la planimetria catastale è un
dato di presunzione favorevole, ma da solo non sufficiente»
(pag. 7 della sentenza).
Appare evidente, da un lato, l’erronea applicazione delle
regole di valutazione della prova in tema di azioni a tutela
della proprietà – nel quale, ove non sia in contestazione
l’originaria appartenenza ad un unico dante causa dei contendenti, l’esame dei titoli costituisce la base primaria (ex
plurimis e da ultimo, Cass., sez. 2, sentenza n. 10501 del
2013) – e, dall’altro lato, il denunciato vizio di motivazio-

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La Corte d’appello di Firenze ha omesso di esaminare i ti-

ne, che investe l’accertamento del diritto di proprietà in capo ai sigg.ri Vardi-Tozzi.
4. – L’accoglimento delle doglianze prospettate dai ricor-

renti principali, con il secondo e terzo motivo di ricorso,

due motivi del ricorso incidentale.
Si lamenta, dai ricorrenti incidentali, il vizio di motivazione sul rigetto della domanda di usucapione proposta in
appello (art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in riferimento agli artt. 1158 e 1159 cod. civ.), ritenuta dalla Corte d’appello ammissibile ma non provata.
Ciò posto, si deve rilevare che la cassazione della sentenza impugnata per il secondo e terzo motivo del ricorso
principale, riguardante la domanda riconvenzionale, di accertamento della proprietà in capo ai sigg.ri Vardi-Tozzi, rende
«incondizionatamente irrilevante», ai fini della decisione
della controversia, la duplice questione prospettata con i
primi due motivi del ricorso incidentale (ex plurimis, Cass.,
sez. 3, sentenza n. 13259 del 2006).
Nella specie, infatti, la Corte d’appello, in sede di rinvio, dovrà rivalutare la fondatezza della domanda riconvenzionale, secondo le regole sopra enunciate, sicché nessuno dei
prevedibili esiti di tale decisione potrà rendere rilevante la
questione riguardante gli eventuali vizi di motivazione del

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produce l’assorbimento delle censure prospettate con i primi

rigetto della domanda di usucapione, proposta dalla sig.ra Ficai.
5. – Residua l’esame del terzo motivo del ricorso incidentale, che investe la decisione in ordine alla domanda di parte

dai convenuti Vardi-Tozzi, che consentono l’affaccio sulla
proprietà degli eredi Ficai.
Costoro deducono il vizio di motivazione (art. 360, primo
comma, n. 5, cod. proc. civ.) in riferimento all’art. 905 cod.
civ., lamentando che la Corte d’appello ha rigettato tale domanda in quanto proposta nei soli confronti della sig.ra Vardi
e non anche del comproprietario Tozzi, così risultando impossibile la demolizione pro-quota indivisa.
5.1. – La doglianza è fondata.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello,
l’atto di citazione per integrazione del contraddittorio, notificato in data 11 gennaio 1997 dall’attrice sig.ra Ficai al
sig. Tozzi, conteneva l’estensione di tutte le domande già
proposte nei confronti della sig. Vardi, ivi compresa quella
di demolizione degli sporti con parapetti, realizzati dai convenuti Vardi-Tozzi nella loro proprietà.
6. – Le spese, anche di questa fase del giudizio, saranno
regolate dal giudice del rinvio.
PER QUESTI MOTIVI

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attrice, di demolizione degli sporti con parapetti, realizzati

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso principale, accoglie il secondo e il terzo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbiti il primo e il secondo motivo del ricorso
incidentale; cassa e rinvia ad altra sezione della Corte

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre
2013.

d’appello di Firenze, anche per le spese.

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