Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32421-2018 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del suo curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURIZIO GIGLIO;

– ricorrente –

contro

CENTRO ROTTAMI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 35, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

contro

BANCA POPOLARE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via degli Scipioni 157, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO DE CRESCENZO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5269/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ricorre per un mezzo, nei confronti di Centro Rottami S.r.l. e del Banco BPM S.p.A., già Banca Italease, contro la sentenza del 30 luglio 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso sentenza del Tribunale di Latina di rigetto dell’azione revocatoria fallimentare introdotta dal Fallimento, con atto notificato il 28 maggio 2007, sulla base della L. fallimentare, art. 67, comma 1, in ragione dell’alienazione, da parte di (OMISSIS) S.r.l. ed in favore di Centro Rottami S.r.l., che aveva acquistato mediante leasing stipulato con la Banca Italease, di un complesso immobiliare con destinazione industriale a prezzo inferiore di oltre un quarto al reale valore del bene.

2. Centro Rottami S.r.l. e Banco BPM S.p.A. resistono con distinti controricorsi.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – L’unico motivo di ricorso denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la sentenza impugnata per aver recepito le risultanze della consulenza tecnica espletata in appello, la quale aveva determinato in Euro 3.466.000,00 il valore del complesso immobiliare, sotto la soglia tale da comportare l’applicazione della L. fallimentare, art. 67, comma 1, erroneamente reputando che taluni capannoni facenti parte del complesso alienato fossero da qualificare come capannoni “tipici”, catastalmente individuati dal codice D/7, e non come capannoni industriali, aventi come tali maggior valore.

RITENUTO CHE:

4. Il ricorso è inammissibile.

Il Fallimento ricorrente ha invocato l’art. 360 c.p.c., n. 5, il quale consente di denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.

E’ cosa nota che quest’ultima disposizione, applicabile per i ricorsi contro sentenze depositate dall’11 settembre 2012, ha introdotto nell’ordinamento il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. La riforma ha trasformato la previsione in questione, assimilandola ad una violazione di legge processuale per nullità della sentenza mancante della idonea motivazione, sotto il profilo dell’esistenza (assoluta omissione o mera apparenza) e della coerenza (irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta) (art. 132, n. 4). Le Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200) hanno chiarito la portata della nuova disposizione, affermando, in particolare, che:

a) il ricorrente ha l’onere di indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” da cui ne risulti l’esistenza (testuale, se emerge dalla sentenza; extratestuale, se dagli atti processuali), il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti, la decisività del fatto stesso (come impongono l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4);

b) l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio, ove il fatto sia stato comunque preso in considerazione;

c) il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ricondotto a quello di violazione di legge, riguardando l’inesistenza della motivazione in sè, che risulti dal testo della sentenza impugnata, esaurentesi nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

Nel caso in esame, la doglianza è estranea asiffatta previsione, giacchè ciò che viene in questione non è l’omessa considerazione di uno specifico fatto storico, bensì la valutazione che il consulente tecnico d’ufficio ha fatto del compendio immobiliare oggetto del contendere, in sede di chiamata a chiarimenti, osservando di avere in un primo tempo ritenuto che il bene rientrasse nella categoria dei capannoni industriali mentre “successivamente il 27 luglio 2007 l’Agenzia delle Entrate emanava le disposizioni con allegato ove viene riportata la Tabella 1 (Conversione da categoria catastale a tipologia edilizia OMI) che fa corrispondere la categoria catastale D/1 alla tipologia Capannoni tipici e la categoria catastale D/7 alla tipologia Capannoni industriali. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate emana le istruzioni operative 1^ febbraio 2016 Modifiche apportate alla procedura Docfa Versione 4.00.3 Consultabile al link: flp://fipfinanzeit/pub/docfa4003/Istruzionioperative.pdf, ove alla pagina 5 la categoria catastale D/1 corrisponde a destinazione d’uso 0301 Capannoni industriali e la categoria catastale D/7 a destinazione d’uso 0402 Magazzini. Vista la non univoca associazione alle categorie catastali per i capannoni, si è chiesto all’Agenzia delle Entrate di Latina, per le quotazioni OMI 1^ semestre 2005 – Cisterna di Latina, di precisare le tipologia edilizia dei capannoni corrispondenti alle varie categorie catastali “D” prima che venisse emanato il Provvedimento 27 luglio 2007. Con lettera di oggetto Rilascio quotazioni OMI del 19/06/2017 (allegata) l’Agenzia fa presente che in data antecedente, non risulta che sia stato redatto altro Provvedimento di valenza equivalente e precisa che le indicazioni contenute nell’allegato al Provvedimento 27 luglio 2007 possono essere assunte valide anche per il periodo pregresso. Pertanto, ne consegue che nella stima del bene di causa sono da tenere in considerazione le quotazioni OMI riguardanti i Capannoni tipici. Il Valore normale definito nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 27 luglio 2007 viene motivato per rispondere all’esigeza di determinare periodicamente in modo unitario il valore normale degli immobili oggetto di compravendita nei settori dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sui redditi e dell’imposta di registro, al fine di contrastare la possibile evasione immobiliare. Il valore normale è il parametro utilizzato per l’accertamento di valore del bene, non è detto che corrisponda al suo valore di mercato”.

Dopodichè la Corte d’appello ha fatto proprio il ragionamento del consulente tecnico d’ufficio.

Nulla a che vedere, cioè, con l’ipotesi dell’omessa considerazione di un fatto storico decisivo e controverso: e perchè non si è al cospetto di un fatto storico, bensì di una valutazione tecnico-estimativa, e perchè il giudice di merito ha espressamente preso posizione sul punto, recependo le indicazioni dell’ausiliare.

5. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 12.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovute per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

 

 

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