Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. II, 28/01/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale

(autenticata dal notaio Giovanni Vicini di Roma in data 5 novembre

2009; rep. n. 214962), dall’Avv. Tortorici Giovanni, elettivamente

domiciliato nel suo studio in Roma, via Orazio, n. 12;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FRASCATI, in persona del Sindaco pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Frascati in data 28

novembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso

per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza;

sentito l’Avv. Giovanni Tortorici;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. Pierfelice Pratis, che si è riportato alle

conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che M.L. propose opposizione all’ordinanza- ingiunzione prot. n. 3290/285/2005 emessa dal Prefetto di Roma per violazione del codice della strada (consistente nell’avere posteggiato la propria auto in area a pagamento senza esporre la ricevuta di pagamento), a seguito di accertamento eseguito dagli ausiliari del traffico del Comune di Frascati in data (OMISSIS);

che, notificato il ricorso ed il pedissequo decreto nei confronti del Comune e del Prefetto di Roma, il Giudice di pace di Frascati, con sentenza in data 28 novembre 2005, visto la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, comma 5, ha respinto l’opposizione e confermato il provvedimento impugnato, dopo avere rilevato che l’opponente non si era presentato nè aveva addotto legittimo impedimento della sua assenza;

che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il M. ha proposto ricorso, con atto notificato al Comune il 30 novembre 2006, sulla base di due motivi;

che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato che, in tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, nel giudizio di opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia irrogativa di sanzione pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta dei veicoli, legittimata passiva, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 23 cui rinvia l’art. 205 C.d.S., è unicamente l’Autorità amministrativa che ha irrogato la sanzione medesima, ossia il Prefetto (Cass., Sez. 1, 25 gennaio 2005, n. 1502);

che nella specie il ricorso per cassazione non è stato notificato all’unico soggetto legittimato, ossia al Prefetto, mentre è stato notificato al Comune, che – quantunque il contraddittorio in primo grado sia stato erroneamente instaurato anche nei suoi confronti – non assume la veste di contraddittore necessario;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione a seguito di riconvocazione, il 30 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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