Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 25/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1959 Anno 2018
Presidente: ARMANO ULIANA
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 28589-2016 proposto da:
REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI SRL, in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DONATELLO 71, presso lo studio dell’avvocato PIERPAOLO
BAGNASCO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLA
SONZOGNI;
– ricorrente contro
MARASCHI ROBERTO e GATTA GIUSEPPINA elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103,
presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che li rapprebenta e

difende unitamente all’avvocato DENIS CAMPANA;
– controricorrenti contro

Data pubblicazione: 25/01/2018

GATTA GIUSEPPINA;

– intimata avverso la sentenza n. 742/2016 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 09/08/2016;

partecipata del 25/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PELLECCHIA

Ric. 2016 n. 28589 sez. M3 – ud. 25-10-2017
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
1. Nell’aprile 2004 Roberto Maraschi e Giuseppina Gatta convenivano in
giudizio la Ragazzoni Costruzioni s.r.l. per sentirla condannare al
risarcimento dei danni derivanti da vizi dell’immobile alienato dalla
predetta società consistenti in umidità ed infiltrazione d’acqua.
Si costituiva la società Ragazzoni contestando le avverse pretese in rito per

chiedeva di chiamare in causa la ditta Egman Vittorio Isolacasa
Rivestimenti che aveva curato le opere di impermeabilizzazione
dell’immobile de qua.
Si costituiva la terza chiamata negando ogni responsabilità.
Il Tribunale con sentenza n. 3049/2008, respinta l’eccezione di
prescrizione e decadenza proposta dalla convenuta, condannava la
Ragazzoni Costruzioni s.r.l. a risarcire i danni lamentati dagli attori e alle
spese di giudizio per tutte le parti in causa.
Proponeva Appello avverso la predetta statuizione la parte soccombente
ribadendo l’eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1669 c.c..
Proponevano appello incidentale il Maraschi e Gatta al fine di ottenere la
condanna della società agli ulteriori danni patrimoniali e non connessi
all’indisponibilità dell’immobile oltre che alle spese necesssarie per
ottenere l’autorizzazione ad effettuare i lavori di riparazione ed i costi del
trasloco.
2. La Corte d’Appello di Bergamo, con sentenza n. 742 del 9 agosto 2016
rigettava l’appello principale e in accoglimento dell’appello incidentale
condannava l’appellante al pagamento di euro 23.200,00 per mancato
godimento dell’immobile.
3. Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione la società Ragazzoni
Costruzioni con quattro motivi.
3.1 Resistono con controricorso Giuseppina Gatta e Roberto Maraschi.

3

avvenuta prescrizione e nel merito poiché infondate ed, in ogni caso,

4. È stata depositata in cancelleria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
e regolarmente notificata ai difensori delle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza, proposta di inammissibilità del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio,

6.1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano in relazione all’art. 360 n.
3 e n. 5 c.p.c. violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in
particolare degli artt. 1667 e 1669 c.c.. Omessa insufficiente e
contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della
controversia
6.2. Con il secondo motivo si dolgono in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5
c.p.c. della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in
particolare art. 116 cpc. Vizio logico giuridico della motivazione della
sentenza, con omessa insufficiente e contraddittoria motivazione sia in
ordine all’assenza di errori di progettazione ed esecuzione delle opere da
parte dell’impresa Ragazzoni s.r.l. sia in ordine all’accoglimento
dell’appello incidentale avversario.
6.3. Con il terzo motivo lamentano ex art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. violazione
e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 116 c.p.c.
Vizio logico giuridico della motivazione della sentenza, con omessa
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accoglimento
dell’appello incidentale avversario
6.4. Con il quarto motivo censurano ex Art. 360 n. 3 e n. 5 cpc violazione
e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 306 c.p.c.
Erroneità della sentenza in punto di mancato rilevamento dell’intervenuta
cessazione della materia del contendere tra Egrnan e Ragazzone srl”
7. I quattro motivi possono essere esaminati insieme e sono tutti
inammissibili.
4

reputa il Collegio di condividere la proposta del relatore.

Sia per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. quando fanno riferimenti a
documenti o risultanze istruttorie senza specificarne il contenuto o
indicare dove sono state prodotti. E principio consolidato di questa Corte
che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, n. 6, cod.
proc. civ., novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’ indicazione
degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a

il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore
requisito di procedibilità di cui all’art. 369, secondo comma, n. 4 cod. proc.
civ., per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il
documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e
si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché
nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il
documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle
fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento
è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se
cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi
dell’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., per il caso in cui la controparte
non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il
fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento
non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od
all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente
alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque
dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione
del documento, previa individuazione e indicazione della produzione
stessa nell’ambito del ricorso ( Cass. S.U. n. 7161/2010 ; Cass. S.U. n.
28547/2008).
Sono comunque inammissibili perché la ricorrente, non ha rispettato i
limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova
formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. (Cass. S.U. 8053-

fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale

8054/2014). Nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai
motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n.
5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con
modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti
avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in
vigore (11 settembre 2012).

nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un
fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione
tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia).
Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo
cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) «deve essere interpretata, alla
luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come
riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede
di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in
sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè,
come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le
risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del
difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto
materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto
irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa
ed obiettivamente incomprensibile”» (cfr. Cass. civ., Sez. Unite,
22/09/2014, n. 19881).
E comunque il giudice del merito ha con ampia motivazione, logica e
scevra da vizi logico-giuridici, valutato il danno anche alla luce della ctu,
ed il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno

6

Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce

difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito solo perché non
conforme alle proprie aspettative..
Le prospettate cause di inammissibilità sono state anche rilevate dalla
contro ricorrente.

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la
soccombenza.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,
ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente[principala dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso’ rr_iclpgd a norma del comma 1-bis del
citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2017.
Il Presidente

P. Q. M.

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