Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.25/01/2017),  n. 1959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21516-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VIP S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 19/63/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, emessa il

22/01/2013 e depositata il 05/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione di primo grado con la quale era stata annullata la cartella di pagamento relativa all’anno 2002 notificata alla società Vip srl, relativa al disconoscimento di un credito IVA per l’anno 2001, non indicato nella dichiarazione relativa all’anno di imposta 2001.

La società contribuente non ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, incentrato sull’impossibilità di riconoscimento del credito IVA non indicato nella dichiarazione relativa all’anno al quale si riferisce il credito stesso, è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – hanno di recente ritenuto che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

Orbene, a detto principio si è puntualmente attenuta la CTR, riconoscendo la tempestività della indicazione del credito IVA relativo all’anno 2001 contenuto nelle liquidazioni periodiche e poi riportato nella dichiarazione IVA per l’anno 2003.

Il rigetto del primo motivo assorbe l’esame del secondo. Ed infatti, basandosi la sentenza impugnata su due rationes decidendi e risultando la prima ormai inconfutabile in relazione al rigetto del primo motivo di ricorso la seconda, relativa alla nullità della sentenza con riguardo ad un’ulteriore ratio resta assorbita.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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