Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1959 del 24/01/2022

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/01/2022), n.1959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi, n. 12, in Roma;

– ricorrente –

contro

Sea Life Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa a margine del

controricorso, dall’Avv.to Manuel De Monte, del Foro di Chieti, che

ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio dell’Avv.to Marco Croce, alla via Nizza n. 63, in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale dell’Abbruzzo il 18.10.2012, e pubblicata il 6.11.2012;

ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio;

la Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società SEA LIFE Srl, esercente l’attività di noleggio di imbarcazioni e natanti, riceveva notifica dell’avviso di accertamento di natura analitico-induttiva n. (OMISSIS), mediante il quale l’Ente impositore contestava ricavi non dichiarati nella misura di Euro 21.410,00 (controric., p. 2), corrispondenti a pretesi finanziamenti infruttiferi dei soci, conseguendone maggiori tributi ai fini Irpeg, Iva ed Irap, in riferimento all’anno 2006. L’Amministrazione finanziaria contestava, anche sul fondamento degli studi di settore, l’antieconomicità della gestione sociale.

2. La società impugnava l’avviso di accertamento, proponendo più censure, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Chieti, che rigettava il ricorso.

2. Avverso la decisione assunta dalla CTP la contribuente spiegava ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che riteneva fondato il ricorso, in particolare perché l’Amministrazione finanziaria non aveva rispettato il termine di sessanta giorni che avrebbe dovuto riconoscere alla contribuente per lo svolgimento delle proprie attività difensive a seguito della conclusione delle operazioni di accertamento, ritenendo la CTR che gli ulteriori motivi di lagnanza proposti dalla contribuente dovessero rimanere assorbiti.

3. Avverso la decisione assunta dalla CTR di L’Aquila ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. La società SEA LIFE resiste con controricorso.

3.1. La controricorrente ha quindi depositato istanza con la quale ha chiesto la sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, come conv., ed ha domandato pure, a seguito di riscontro dell’adempimento degli oneri di legge, dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Questa Corte, all’udienza del 21.11.2019 ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del giudizio per consentire alla società di provvedere alle notifiche alla controparte ed agli ulteriori adempimenti di legge.

3.2. La controricorrente società SEA LIFE ha quindi depositato ulteriore istanza, con allegata documentazione, con la quale ha domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere la CTR ritenuto che la violazione del termine di sessanta giorni successivi alla conclusione delle attività di accertamento, riconosciuto in favore del contribuente prima della notifica dell’avviso di accertamento, importi la nullità dell’atto impositivo (ric., p. 3).

2. Non sussistono le condizioni perché sia esaminato nel merito il motivo di ricorso introdotto dall’Amministrazione finanziaria.

La controricorrente Sea Life Srl, infatti, ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando la sospensione del giudizio fino al 10 giugno 2019, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, intendendo aderire alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, come conv., ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 30.5.2019, prot. 0925894, con previsione del pagamento rateale e documentazione relativa al versamento stila prima rata (ed anche di successive). Nella medesima istanza si domandava anche di valutare se sussistessero le condizioni di legge per dichiarare cessata la materia del contendere.

2.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12), l’Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, prima parte) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio.

2.2. La parte ha quindi ottemperato all’invito di questa Corte di procedere alla notifica, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., dell’istanza, completa di allegati, all’Agenzia delle Entrate.

3. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, come conv., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46.

3.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, ult. periodo, come conv..

La Corte.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio introdotto dall’Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 17, come conv..

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2022

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